IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 26 giugno 2013 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Considerato che nei giorni dal 27  aprile  al  19  maggio  2013  il
territorio della regione Piemonte e' stato colpito da  un'eccezionale
ondata di maltempo caratterizzata da diffuse e copiose precipitazioni
di intensita' tale da  causare  l'innesco  di  numerosi  fenomeni  di
dissesto idrogeologico ed idraulico; 
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno   determinato   una   grave
situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone provocando  lo
sgombero di numerose abitazioni; 
  Considerato, altresi', che detti eventi  calamitosi  hanno  causato
fenomeni  franosi,  esondazioni,  l'allagamento  di   alcuni   centri
abitati, l'interruzione di collegamenti viari, determinando,  quindi,
forti disagi alla popolazione interessata; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Viste le note del 3, del 14, del 24 e  del  29  maggio  2013  della
regione Piemonte; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze  di  cui  all'art.  5  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile in data 20, 21 e 22 maggio 2013; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24  febbraio  1992,
n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  e'  dichiarato,  fino  al
novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di
emergenza in conseguenza degli eventi  alluvionali  verificatisi  nei
giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territorio  della  regione
Piemonte. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  in  deroga   ad   ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
4. 
  3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Piemonte
provvede, in via ordinaria, a coordinare gli  interventi  conseguenti
all'evento finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in atto. 
  4. Per l'attuazione delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite di 5 milioni di euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta