IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  giugno  2013,
con  la  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al  novantesimo  giorno
decorrente  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lo stato d'emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha  colpito  il
territorio delle provincie di Lucca e  Massa  Carrara  e  sono  stati
definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del capo
del Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato che il  sopra  citato  evento  calamitoso,  nonche'  le
repliche succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di
magnitudo superiore a 4.0, hanno  determinato  un  diffuso  stato  di
apprensione  nella  popolazione  interessata  dagli  eventi,  che  ha
indotto una significativa parte della medesima a decidere di non fare
rientro nelle proprie abitazioni; 
  Tenuto  conto  che  l'ampiezza  dell'area  interessata  dall'evento
sismico ha  reso  necessaria  l'immediata  attivazione  del  Servizio
nazionale di protezione civile, al  fine  di  garantire  un  adeguato
livello di assistenza alla popolazione che il sistema regionale con i
soli propri mezzi non e' in grado di sostenere; 
  Considerato altresi' che  sono  in  corso  gli  accertamenti  e  le
verifiche in ordine ai  danni  segnalati  sugli  edifici  pubblici  e
privati; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  assicurare  la  prosecuzione  delle
iniziative  di  carattere  straordinario  ed  urgenti  finalizzate  a
favorire il rapido  ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  nei
territori interessati dall'evento sismico in rassegna; 
  Vista la nota del presidenza della giunta regionale  della  Toscana
del 25 giugno 2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento  sismico  che
il giorno 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie  di
Lucca  e  Massa  Carrara  il  prof.  Giovanni  Menduni  e'   nominato
commissario delegato. 
  2.  Con  successiva  ordinanza  del  capo  del  Dipartimento  della
protezione civile verra' stabilito  il  compenso  da  riconoscere  al
commissario delegato. 
  3.  Il  commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  comuni
danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche  avvalendosi  dei
sindaci dei predetti comuni, provvede: 
  a)  all'attuazione  degli  interventi   necessari   ad   assicurare
l'assistenza alla popolazione  colpita  dall'evento.  Il  commissario
delegato inoltre e' autorizzato all'acquisizione dei beni  e  servizi
necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili,
all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree  destinate  alla
temporanea accoglienza, alla movimentazione  di  mezzi  e  materiali,
alla stipula di convenzioni per la sistemazione  alloggiativa  presso
strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero; 
  b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati  e  dei
beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per
la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'; 
  c) all'esecuzione degli interventi  provvisionali  urgenti  la  cui
mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero
pregiudicare  le  operazioni   di   soccorso   ed   assistenza   alla
popolazione. 
  4.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il commissario  delegato  si  avvale  del  personale  della
regione Toscana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato e delle strutture di coordinamento  istituite  a  livello
territoriale  e  del  concorso  delle  colonne  mobili  nazionali  di
volontariato attivate dal Dipartimento della protezione civile. 
  5.  Il  commissario  delegato   predispone   entro   dieci   giorni
dall'emanazione  della  presente  ordinanza  un   piano   dei   primi
interventi  e  misure  urgenti   da   sottoporre   all'autorizzazione
preventiva del capo del Dipartimento della  protezione  civile.  Tale
piano deve prevedere,  oltre  alla  descrizione  tecnica  di  ciascun
intervento, la sua durata, la finalita' e la tipologia di  intervento
in relazione alle  fattispecie  di  cui  al  comma  3  e  le  risorse
occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di
cui al comma 3, lettera a), il  piano  deve  contenere  gli  elementi
essenziali  identificativi  delle  misure  e,   in   particolare   la
quantificazione  di  massima  della  spesa  relativa.  Per  la  parte
riguardante i beni culturali, il citato piano e' predisposto d'intesa
con   le   amministrazioni   competenti.   Il   piano   puo'   essere
successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle  risorse  di
cui  all'art.  8,  sempre  previa   autorizzazione   del   capo   del
Dipartimento della protezione civile. 
  6. Il commissario delegato attua gli interventi sui beni  culturali
di cui al comma 5 d'intesa con le amministrazioni competenti.