IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2013, con la quale e' stato dichiarato, fino al novantesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lo stato d'emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e sono stati definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile; Considerato che il sopra citato evento calamitoso, nonche' le repliche succedutesi anche a distanza di tempo, alcune delle quali di magnitudo superiore a 4.0, hanno determinato un diffuso stato di apprensione nella popolazione interessata dagli eventi, che ha indotto una significativa parte della medesima a decidere di non fare rientro nelle proprie abitazioni; Tenuto conto che l'ampiezza dell'area interessata dall'evento sismico ha reso necessaria l'immediata attivazione del Servizio nazionale di protezione civile, al fine di garantire un adeguato livello di assistenza alla popolazione che il sistema regionale con i soli propri mezzi non e' in grado di sostenere; Considerato altresi' che sono in corso gli accertamenti e le verifiche in ordine ai danni segnalati sugli edifici pubblici e privati; Ritenuto pertanto necessario assicurare la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgenti finalizzate a favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dall'evento sismico in rassegna; Vista la nota del presidenza della giunta regionale della Toscana del 25 giugno 2013; Acquisita l'intesa della regione Toscana; Dispone: Art. 1 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che il giorno 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara il prof. Giovanni Menduni e' nominato commissario delegato. 2. Con successiva ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile verra' stabilito il compenso da riconoscere al commissario delegato. 3. Il commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento sismico in argomento, anche avvalendosi dei sindaci dei predetti comuni, provvede: a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento. Il commissario delegato inoltre e' autorizzato all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero; b) alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali danneggiati, ove vi siano da realizzare interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'; c) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione. 4. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale del personale della regione Toscana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale e del concorso delle colonne mobili nazionali di volontariato attivate dal Dipartimento della protezione civile. 5. Il commissario delegato predispone entro dieci giorni dall'emanazione della presente ordinanza un piano dei primi interventi e misure urgenti da sottoporre all'autorizzazione preventiva del capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve prevedere, oltre alla descrizione tecnica di ciascun intervento, la sua durata, la finalita' e la tipologia di intervento in relazione alle fattispecie di cui al comma 3 e le risorse occorrenti per la sua realizzazione. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3, lettera a), il piano deve contenere gli elementi essenziali identificativi delle misure e, in particolare la quantificazione di massima della spesa relativa. Per la parte riguardante i beni culturali, il citato piano e' predisposto d'intesa con le amministrazioni competenti. Il piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, sempre previa autorizzazione del capo del Dipartimento della protezione civile. 6. Il commissario delegato attua gli interventi sui beni culturali di cui al comma 5 d'intesa con le amministrazioni competenti.