IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,   n.   1096,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; 
  Vista la direttiva 2012/37/UE della  Commissione  del  22  novembre
2012, recante modifiche di taluni allegati delle direttive 66/401/CEE
e 66/402/CEE del Consiglio per  quanto  riguarda  le  condizioni  che
devono soddisfare le sementi  di  Galega  orientalis  Lam.,  il  peso
massimo di un lotto di sementi di alcune specie di piante foraggere e
le dimensioni del campione di Sorghum spp.; 
  Vista la direttiva 66/401/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione delle sementi di piante  foraggere  e  successive
modificazioni; 
  Vista la direttiva 66/402/CEE del 14  giugno  1966,  relativa  alla
commercializzazione   delle   sementi   di   cereali   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  Europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   Regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; visto in
particolare l'art. 3, comma 1. lettera c) della predetta legge; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  la
direttiva 2012/37/UE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegato VI del decreto del presidente della  Repubblica  8
ottobre  1973,  n.  1065,  alla  lettera  C)  Foraggere,  I.  sementi
certificate,  nella  tabella,  la  voce  Galega  orientalis  Lam.  E'
modificata secondo lo schema riportato  all'allegato  1  al  presente
decreto.