IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2008  e  il  successivo  regolamento  della
Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico  e
scientifico,  relativi  alla  classificazione,  all'etichettatura   e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 798/2011 della Commissione che approva
la sostanza attiva oxyfluorfen, in conformita' al Regolamento (CE) n.
1107/2009 e modifica la  decisione  2008/934/CE  con  la  conseguente
cancellazione della sostanza attiva in questione  dall'allegato  alla
decisione stessa; 
  Visto  l'art.  2,  paragrafo  1,  del  suddetto  regolamento,   che
stabilisce  i  tempi  e  le  modalita'  per   adeguare   i   prodotti
fitosanitari  contenenti  la   sostanza   attiva   oxyfluorfen   alle
disposizioni in esso riportate; 
  Considerato altresi' che dette informazioni  sono  riportate  anche
nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero
all'indirizzo   www.salute.gov.it   all'interno   delle   indicazioni
operative per i regolamenti di  approvazione  delle  sostanze  attive
stesse; 
  Considerato  che,  in  particolare,  per  questa  prima   fase   di
adeguamento e' previsto  che  i  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle
prescrizioni  di  cui  al  Regolamento  (UE)  n.  544/2011  ,  o   in
alternativa, possano comunque accedervi; 
  Considerato inoltre, che l'allegato al Regolamento (UE) n. 798/2011
della Commissione, stabilisce, come riportato  nella  parte  A  delle
«disposizioni specifiche», che la sostanza  attiva  oxyfluorfen  puo'
essere autorizzata solo per gli impieghi come  erbicida  applicato  a
scaglioni in prossimita'  del  suolo  dall'autunno  all'inizio  della
primavera; 
  Considerato  che  per  la  sostanza  attiva  oxyfluorfen  e'  stato
presentato un dossier, di fonte diversa rispetto a  quella  approvata
in conformita' al Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che le verifiche di comparabilita'  per  le  specifiche
tecniche, i  metodi  di  analisi,  il  processo  di  produzione  sono
effettuate da parte dello Stato membro relatore, successivamente alla
data di attuazione del regolamento  di  approvazione  della  sostanza
attiva stessa; 
  Considerato  che  la  valutazione  per  le  suddette  verifiche  di
comparabilita' relativamente  alle  specifiche  tecniche  sono  state
effettuate sulla base del documento di orientamento  SANCO/10597/2003
rev. 9 June 2011 ed hanno portato a concludere, da parte dello  Stato
membro relatore, che la fonte  alternativa  puo'  essere  considerata
equivalente a quella approvata in conformita' al Regolamento (CE)  n.
1107/2009; 
  Considerato altresi', che  oltre  alle  suddette  verifiche  devono
essere effettuate, da parte dello Stato membro relatore, anche quelle
relative alla completezza del dossier della sostanza attiva di  fonte
diversa rispetto a quello approvata; 
  Considerato che i risultati delle verifiche sopra indicate, messi a
disposizione degli altri Stati membri, indicano che sono  tuttora  in
corso gli accordi tra i titolari di detto dossier di fonte diversa ed
i Notificanti della  sostanza  attiva  approvata  in  conformita'  al
Regolamento (CE) n. 1107/2009, in ordine alla condivisione  di  studi
dichiarati protetti e condotti sui vertebrati; 
  Considerato che le  imprese  titolari  dei  prodotti  fitosanitari,
riportati in allegato al presente decreto, contenenti detta  sostanza
attiva, hanno comunque ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite
dal Regolamento (UE) n. 798/2011 della  commissione  che  approva  la
sostanza attiva oxyfluorfen; 
  Considerato  che  le  ri-registrazioni  provvisorie  dei   prodotti
fitosanitari riportati nell'allegato del  presente  decreto,  possono
essere concesse fino al 31 dicembre 2021, data scadenza  del  rinnovo
dell'approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen, fatto  salvo  la
dichiarazione di completezza del dossier  di  allegato  II  da  parte
dello Stato membro relatore  e  la  presentazione,  entro  i  termini
stabiliti, di un dossier conforme alle prescrizione  del  Regolamento
(UE) n. 545/2011 della Commissione, nonche' ai  dati  indicati  nella
parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al  regolamento
di approvazione della sostanza attiva stessa; 
  Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti  fitosanitari
riportati nell'allegato al presente  decreto,  fino  al  31  dicembre
2021, termine dell'approvazione della  sostanza  attiva  oxyfluorfen,
fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati, pena  la  revoca  delle
autorizzazioni; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Le  autorizzazioni  all'immissione  in   commercio   dei   prodotti
fitosanitari, riportati in allegato al presente  decreto,  contenenti
la sostanza attiva oxyfluorfen, di fonte diversa da quella  approvata
con il Regolamento (UE) n. 798/2011 della commissione in  conformita'
ai sensi  del  Regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  sono  ri-registrati
provvisoriamente,  fino  al  31  dicembre  2021,  data  di   scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva stessa. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei  suddetti
prodotti fitosanitari, gli adempimenti e adeguamenti che prevedono: 
  la dichiarazione di completezza del dossier di allegato II da parte
dello Stato membro relatore; 
  l'adeguamento delle etichette, alle nuove  disposizioni  specifiche
riportate nella parte A delle «disposizioni specifiche» dell'allegato
al Regolamento (UE) n. 798/2011; 
  la presentazione, entro i  termini  stabiliti  dal  regolamento  di
approvazione della sostanza attiva stessa,  di  un  dossier  conforme
alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 545/2011 della commissione; 
  dati  indicati  nella  parte  B  delle  «disposizioni   specifiche»
dell'allegato al Regolamento di esecuzione  (UE)  n.  798/2011  della
commissione di approvazione della sostanza attiva oxyfluorfen. 
  Il presente decreto sara' notificato  in  via  amministrativa  alle
imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 luglio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello