IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012,
n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi
8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in
particolare l'art. 98;
Visto lo statuto della regione Sicilia, approvato con decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni
attuative;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative ;
Visto il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e
modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, che
prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici;
Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 153, recante "Norme di
attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca
marittima";
Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 29
novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di
attuazione;
Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il
riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in
attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni
comunitarie in materia di licenze di pesca;
Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006
relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;
Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al
Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I,
lettera v);
Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo
Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione
2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con
Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla
Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;
Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto
direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale
19 maggio 2011;
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione del 22 maggio
2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio per l'aiuto finanziario dell'Unione a favore delle
misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo delle
attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013);
Visto il D.D. n. 11 del 27 giugno 2013 con il quale e' stato
adottato il documento "Criteri di ammissibilita' per la concessione
degli aiuti FEP 2007/2013, modificato nella seduta della Cabina di
Regia del 27 giugno 2013;
Preso atto dei dati biologici trasmessi al Comitato scientifico
(SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM)
e al Comitato Tecnico, Scientifico ed Economico della pesca della
Commissione Europea (STECF - SGMED) relativi allo sfruttamento degli
stock del Mar Mediterraneo;
Ritenuto necessario, in conformita' alla citata normativa, ed in
considerazione dei relativi dati inerenti lo sfruttamento ittico,
attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca posta in essere
dalle imbarcazioni autorizzate con i sistemi strascico e/o volante,
al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore
equilibrio tra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca,
attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo,
diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai
citati Piani di gestione;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato DM 26 gennaio 2012,
gli attrezzi di pesca compresi nel "sistema strascico" sono le reti a
strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a
divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino
pelagiche a coppie;
Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al
monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha rappresentato che
il marginale differimento della data di avvio del fermo temporaneo
rispetto ai periodi definiti nei citati piani di gestione non
determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia dei
piani di gestione e non incide negativamente sulla realizzazione
degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento;
Preso atto che l'attuazione della misura dell'arresto temporaneo
dell'attivita' di pesca comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli
di rilevante impatto occupazionale che vanno ad aggiungersi alle
difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica;
Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi
imbarcati sulle unita' interessate dalla misura medesima sono
impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa;
Ritenuto necessario porre in essere tutte le possibili misure
previste dalla vigente normativa per mitigare gli effetti
socio-economici della misura di fermo temporaneo;
Considerata la richiesta presentata dalla Regione Abruzzo in
relazione alle problematiche connesse all'insabbiamento del Porto di
Pescara che hanno determinato l'impossibilita' di esercitare
l'attivita' di pesca a partire da luglio 2012 per le imbarcazioni
della Marineria di Pescara;
Vista la nota della Capitaneria di Porto di Pescara Prot. n.
09.06.11/14122 del 7 maggio 2013 con la quale viene assicurata la
corretta attuazione della misura attraverso adeguati controlli, sia a
mezzo di unita' navali del Corpo sia a mezzo dei sistemi elettronici,
della posizione in mare delle unita' da pesca individuate nell'elenco
allegato al presente decreto autorizzate ad esercitare nel periodo
dal 4 al 15 settembre l'attivita' di pesca esclusivamente nel
Compartimento marittimo di Pescara.
Vista la nota n. 9592 del 9 maggio 2013 della Direzione generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura con la quale si chiede
all'ATS, incaricata di realizzare il Programma Nazionale di Raccolta
dati alieutici, un parere scientifico in merito alla fattibilita' di
consentire alle imbarcazioni operanti nel Porto di Pescara di
esercitare l'attivita' di pesca con il sistema strascico e/o volante
durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria;
Vista la nota n. 5791 del 21 giugno 2013 con la quale il CNR ISMAR,
in qualita' di mandataria dell'ATS incaricata di realizzare il
Programma Nazionale di Raccolta dati alieutici, ha comunicato
l'impossibilita' di esentare le suddette imbarcazioni dalla misura
del fermo obbligatorio al fine di non inficiare l'efficacia del fermo
biologico sulle risorse demersali dell'intera GSA 17,
Ritenuto, pertanto in conformita' a quanto previsto nel suddetto
parere, di definire per le citate imbarcazioni operanti nel Porto di
Pescara, un periodo di interruzione temporanea obbligatoria di 30
giorni continuativi, in conformita' a quanto stabilito dai piani di
gestione;
Considerata la nota con la quale e' stata comunicata alla
Commissione Europea la parziale deroga ai Piani di gestione per
l'attuazione della misura arresto temporaneo per l'annualita' 2013 e
l'intenzione di mediare l'esigenza di garantire l'efficacia biologica
della misura arresto temporaneo con le necessita' socio-economiche
della marineria di Pescara imponendo un periodo di interruzione
temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi, in conformita' a
quanto stabilito dai piani di gestione;
Ritenuto altresi', al fine di valutare gli effetti della misura
nelle aree di azione della flottiglia dello strascico e della volante
di Pescara senza oneri economici a carico dell'Amministrazione, di
disporre che gli armatori delle suddette imbarcazioni, riportino sui
log-book, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca dal 4 al 15
settembre, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni
specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di
pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle Fosse
di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica;
Ritenuto che la suddetta attivita' non costituisce pesca
scientifica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 4/2012;
Ritenuto di provvedere con successivo provvedimento ministeriale
alla disciplina degli aspetti attuativi della predetta misura di
fermo temporaneo;
Sentite le Regioni, le Associazioni e le Organizzazioni sindacali
del comparto ittico
Decreta:
Art. 1
Ambito applicativo
1. L'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca di cui al
presente decreto, riguarda le unita' autorizzate all'esercizio
dell'attivita' di pesca con i sistemi strascico e/o volante -
comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche
a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione delle
unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti,
al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e
l'attivita' di pesca.
2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di
pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui
al presente decreto, verra' attivata presso il competente Ministero
del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione
del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in
deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria
dell'attivita' di pesca.
3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e
le modalita' di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente
provvedimento.