IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41 inerente il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi
8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima", ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto lo statuto  della  regione  Sicilia,  approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge Costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative ; 
  Visto il d.lgs. 18 maggio 2001,  n.  226,  recante  orientamento  e
modernizzazione del settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  che
prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici; 
  Visto  il  d.lgs.  26  maggio  2004,  n.  153,  recante  "Norme  di
attuazione della legge 7 marzo  2003,  n.  38  in  materia  di  pesca
marittima"; 
  Visto il d.lgs. 26 maggio 2004, n.  154,  recante  "Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma  2,
della legge 7 marzo 2003, n. 38"; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione  del  D.L.  29
novembre 2008, n. 185, recante  misure  urgenti  per  il  sostegno  a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto  di
attuazione; 
  Visto il d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e di  acquacoltura,  in
attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il DM 26 gennaio 2012 recante adeguamento  alle  disposizioni
comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la pesca, ed in particolare l'art. 24, paragrafo I,
lettera v); 
  Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
Europeo per la Pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013,  approvato  da  ultimo  dalla  Commissione   Europea   con
Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio  2013  recante  modifica  della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata  dalla
Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; 
  Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011; 
  Vista la Decisione di esecuzione della Commissione  del  22  maggio
2013 che deroga alla soglia fissata dal regolamento (CE) n. 1198/2006
del Consiglio per l'aiuto  finanziario  dell'Unione  a  favore  delle
misure di aiuto istituite dall'Italia per l'arresto temporaneo  delle
attivita' di pesca (GUUE C143/03 del 23 maggio 2013); 
  Visto il D.D. n. 11 del 27  giugno  2013  con  il  quale  e'  stato
adottato il documento "Criteri di ammissibilita' per  la  concessione
degli aiuti FEP 2007/2013, modificato nella seduta  della  Cabina  di
Regia del 27 giugno 2013; 
  Preso atto dei dati biologici  trasmessi  al  Comitato  scientifico
(SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GFCM)
e al Comitato Tecnico, Scientifico ed  Economico  della  pesca  della
Commissione Europea (STECF - SGMED) relativi allo sfruttamento  degli
stock del Mar Mediterraneo; 
  Ritenuto necessario, in conformita' alla citata  normativa,  ed  in
considerazione dei relativi dati  inerenti  lo  sfruttamento  ittico,
attuare un fermo obbligatorio dell'attivita' di pesca posta in essere
dalle imbarcazioni autorizzate con i sistemi strascico  e/o  volante,
al fine di rafforzare la tutela della risorsa e garantire un migliore
equilibrio  tra  le  risorse  biologiche  e  l'attivita'  di   pesca,
attraverso  la  previsione  di  un  periodo  di  arresto  temporaneo,
diversamente articolato per aree in conformita' a quanto previsto dai
citati Piani di gestione; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato DM 26 gennaio 2012,
gli attrezzi di pesca compresi nel "sistema strascico" sono le reti a
strascico a divergenti,  le  sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a
divergenti, reti da traino pelagiche a  divergenti,  reti  da  traino
pelagiche a coppie; 
  Vista la nota dell'11 giugno 2012 con la quale l'Organo preposto al
monitoraggio scientifico dei Piani di gestione ha  rappresentato  che
il marginale differimento della data di avvio  del  fermo  temporaneo
rispetto ai  periodi  definiti  nei  citati  piani  di  gestione  non
determina alcuna significativa variazione ai fini dell'efficacia  dei
piani di gestione e  non  incide  negativamente  sulla  realizzazione
degli obiettivi di cui al Piano di adeguamento; 
  Preso atto che l'attuazione della  misura  dell'arresto  temporaneo
dell'attivita' di pesca comporta altresi' conseguenze pregiudizievoli
di rilevante impatto occupazionale  che  vanno  ad  aggiungersi  alle
difficolta' del settore dovute all'attuale congiuntura economica; 
  Considerato infatti, che nel corso del periodo di fermo i marittimi
imbarcati  sulle  unita'  interessate  dalla  misura  medesima   sono
impossibilitati a prestare la propria attivita' lavorativa; 
  Ritenuto necessario porre  in  essere  tutte  le  possibili  misure
previste  dalla  vigente   normativa   per   mitigare   gli   effetti
socio-economici della misura di fermo temporaneo; 
  Considerata  la  richiesta  presentata  dalla  Regione  Abruzzo  in
relazione alle problematiche connesse all'insabbiamento del Porto  di
Pescara  che  hanno  determinato   l'impossibilita'   di   esercitare
l'attivita' di pesca a partire da luglio  2012  per  le  imbarcazioni
della Marineria di Pescara; 
  Vista la nota della  Capitaneria  di  Porto  di  Pescara  Prot.  n.
09.06.11/14122 del 7 maggio 2013 con la  quale  viene  assicurata  la
corretta attuazione della misura attraverso adeguati controlli, sia a
mezzo di unita' navali del Corpo sia a mezzo dei sistemi elettronici,
della posizione in mare delle unita' da pesca individuate nell'elenco
allegato al presente decreto autorizzate ad  esercitare  nel  periodo
dal 4  al  15  settembre  l'attivita'  di  pesca  esclusivamente  nel
Compartimento marittimo di Pescara. 
  Vista la nota n. 9592 del 9 maggio 2013  della  Direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura  con  la  quale  si  chiede
all'ATS, incaricata di realizzare il Programma Nazionale di  Raccolta
dati alieutici, un parere scientifico in merito alla fattibilita'  di
consentire  alle  imbarcazioni  operanti  nel  Porto  di  Pescara  di
esercitare l'attivita' di pesca con il sistema strascico e/o  volante
durante il periodo di interruzione temporanea obbligatoria; 
  Vista la nota n. 5791 del 21 giugno 2013 con la quale il CNR ISMAR,
in qualita'  di  mandataria  dell'ATS  incaricata  di  realizzare  il
Programma  Nazionale  di  Raccolta  dati  alieutici,  ha   comunicato
l'impossibilita' di esentare le suddette  imbarcazioni  dalla  misura
del fermo obbligatorio al fine di non inficiare l'efficacia del fermo
biologico sulle risorse demersali dell'intera GSA 17, 
  Ritenuto, pertanto in conformita' a quanto  previsto  nel  suddetto
parere, di definire per le citate imbarcazioni operanti nel Porto  di
Pescara, un periodo di interruzione  temporanea  obbligatoria  di  30
giorni continuativi, in conformita' a quanto stabilito dai  piani  di
gestione; 
  Considerata  la  nota  con  la  quale  e'  stata  comunicata   alla
Commissione Europea la parziale  deroga  ai  Piani  di  gestione  per
l'attuazione della misura arresto temporaneo per l'annualita' 2013  e
l'intenzione di mediare l'esigenza di garantire l'efficacia biologica
della misura arresto temporaneo con  le  necessita'  socio-economiche
della marineria di  Pescara  imponendo  un  periodo  di  interruzione
temporanea obbligatoria di 30 giorni continuativi, in  conformita'  a
quanto stabilito dai piani di gestione; 
  Ritenuto altresi', al fine di valutare  gli  effetti  della  misura
nelle aree di azione della flottiglia dello strascico e della volante
di Pescara senza oneri economici a  carico  dell'Amministrazione,  di
disporre che gli armatori delle suddette imbarcazioni, riportino  sui
log-book, durante l'esercizio dell'attivita' di pesca  dal  4  al  15
settembre, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per  ogni
specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di
pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell'area di mare delle  Fosse
di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica; 
  Ritenuto  che  la  suddetta   attivita'   non   costituisce   pesca
scientifica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 4/2012; 
  Ritenuto di provvedere con  successivo  provvedimento  ministeriale
alla disciplina degli aspetti  attuativi  della  predetta  misura  di
fermo temporaneo; 
  Sentite le Regioni, le Associazioni e le  Organizzazioni  sindacali
del comparto ittico 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Ambito applicativo 
 
  1. L'interruzione temporanea dell'attivita'  di  pesca  di  cui  al
presente  decreto,  riguarda  le  unita'  autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di  pesca  con  i  sistemi  strascico  e/o  volante  -
comprendenti i seguenti attrezzi:  reti  a  strascico  a  divergenti,
sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche
a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia - ad esclusione delle
unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre  gli  stretti,
al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e
l'attivita' di pesca. 
  2. In relazione alla  sospensione  obbligatoria  dell'attivita'  di
pesca non imputabile alla volonta'  dell'armatore,  per  i  marittimi
imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di  cui
al presente decreto, verra' attivata presso il  competente  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali la procedura per  la  erogazione
del trattamento  di  Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  in
deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione  obbligatoria
dell'attivita' di pesca. 
  3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e
le modalita' di erogazione degli aiuti  alle  imprese  di  pesca  che
effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al  presente
provvedimento.