(parte 1)
 
    Con il presente aggiornamento sono inseriti nel  Titolo  V  della
Circolare  n.  263  del  27  dicembre  2006  «Nuove  disposizioni  di
vigilanza prudenziale per le banche» il Capitolo 7  «Il  sistema  dei
controlli interni», il Capitolo  8  «Il  sistema  informativo»  e  il
Capitolo 9 «La continuita' operativa». 
    Il Capitolo 7 definisce un quadro organico di principi  e  regole
cui deve essere ispirato il  sistema  dei  controlli  interni,  senza
tuttavia esaurire  le  disposizioni  organizzative  applicabili  alle
banche. Le disposizioni  ivi  contenute,  infatti,  rappresentano  la
cornice di riferimento  nella  quale  si  inquadrano  le  regole  sui
controlli dettate all'interno di specifici  ambiti  disciplinari  (ad
es., regole organizzative in materia di gestione di  singoli  profili
di rischio, di sistemi interni  di  misurazione  dei  rischi  per  il
calcolo dei requisiti patrimoniali, di processo ICAAP, di prevenzione
del rischio di riciclaggio) (c.d. modello «hub and spokes»). 
    Le disposizioni introducono alcune novita' di rilievo rispetto al
vigente quadro normativo, al fine di dotare le banche di  un  sistema
dei controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile. 
    In particolare, le nuove norme enfatizzano il  ruolo  dell'organo
con funzione di supervisione strategica nella definizione del modello
di business e del Risk Appetite Framework; a tale organo e' richiesto
anche  di  favorire  la  diffusione  di  una  cultura  dei  controlli
attraverso l'approvazione di un codice etico al quale sono  tenuti  a
uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti. 
    All'organo con funzione di gestione e' invece richiesto di  avere
un'approfondita  comprensione  di  tutti  i   rischi   aziendali   e,
nell'ambito di una  gestione  integrata,  delle  loro  interrelazioni
reciproche e  con  l'evoluzione  del  contesto  esterno  (incluso  il
rischio macroeconomico). 
    Le disposizioni richiedono  ai  vertici  delle  banche  di  porre
particolare  attenzione  alla  definizione  delle  politiche  e   dei
processi aziendali di maggiore rilievo, quali quelli riguardanti:  la
gestione  dei  rischi;  la  valutazione  delle  attivita'  aziendali;
l'approvazione  di  nuovi  prodotti/servizi  o  dell'avvio  di  nuove
attivita' nonche' dell'inserimento in nuovi mercati; lo sviluppo e la
convalida  dei  modelli  interni  di  misurazione  dei   rischi   non
utilizzati a fini regolamentari. 
    La disciplina delle funzioni  aziendali  di  controllo  (internal
audit,  compliance  e  risk  management)   e'   stata   profondamente
rivisitata; in particolare: 
    - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali
di controllo sono di competenza esclusiva dell'organo con funzione di
supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo; 
    - i responsabili della funzione di  controllo  dei  rischi  (c.d.
Chief Risk Officer) e della funzione di conformita' alle  norme  sono
posti, almeno, alle dipendenze dell'organo con funzione di  gestione,
ferma  restando  la  loro  prerogativa  di  avere   accesso   diretto
all'organo con funzione di supervisione strategica e  all'organo  con
funzione di controllo. Il responsabile della  funzione  di  revisione
interna e', invece, sempre collocato a riporto gerarchico dell'organo
con funzione di supervisione strategica; 
    - le tre funzioni aziendali di controllo sono indipendenti  dalle
aree di business e fra loro separate. Se coerente con il principio di
proporzionalita', e' consentito alle  banche  di  istituire  un'unica
funzione di conformita' alle norme e di controllo dei  rischi,  ferma
restando l'esigenza di mantenere in ogni caso separata la funzione di
revisione interna per assicurare  l'imparzialita'  dei  controlli  di
audit sulle altre funzioni di controllo; 
    -  i  poteri  della  funzione  di  risk  management  sono   stati
rafforzati. La funzione, oltre a  collaborare  alla  definizione  del
RAF, e' chiamata, tra l'altro,  a  fornire  pareri  preventivi  sulla
coerenza delle operazioni di maggiore rilievo con il RAF  stesso.  In
caso di parere negativo,  la  decisione  sull'operazione  e'  rimessa
all'organo con funzione di gestione; 
    - nell'ambito della disciplina sulla  conformita'  alle  norme  -
fermo restando che il presidio sul rischio di non conformita'  svolto
dalla funzione di compliance si riferisce  a  tutte  le  disposizioni
applicabili alle banche,  incluse  quelle  di  natura  fiscale  -  il
coinvolgimento della funzione e' graduato in relazione sia al rilievo
che  le  singole  norme  hanno  per  l'attivita'  svolta  e  per   le
conseguenze della loro violazione sia all'esistenza all'interno della
banca di altre forme di presidio specializzato a fronte  del  rischio
di non conformita' relativo a specifiche normative. 
    Per assicurare il coordinamento  e  l'interazione  tra  le  varie
funzioni e organi con compiti di controllo (previsti dalla  normativa
societaria, contabile o  di  vigilanza),  l'organo  con  funzione  di
supervisione strategica approva uno specifico documento in  cui  sono
precisati     compiti,     responsabilita'     e     modalita'     di
coordinamento/collaborazione  tra  le  varie  funzioni  di  controllo
coinvolte. 
    E' stata, poi, introdotta una disciplina organica in  materia  di
esternalizzazione. Le banche sono tenute a presidiare attentamente  i
rischi derivanti dall'esternalizzazione, mantenendo la  capacita'  di
controllo e la responsabilita' delle attivita' esternalizzate nonche'
le competenze essenziali per re-internalizzare le stesse in  caso  di
necessita'. Disposizioni  specifiche  riguardano  le  condizioni  per
esternalizzare  funzioni  aziendali  importanti   o   di   controllo.
Requisiti  meno  stringenti  sono  invece  previsti   nel   caso   di
esternalizzazione all'interno di un gruppo  bancario.  Due  specifici
procedimenti  amministrativi  sono  stati  definiti  per  il  divieto
dell'esternalizzazione  di  funzioni  operative   importanti   o   di
controllo, rispettivamente, al di  fuori  o  all'interno  del  gruppo
bancario (cfr. Sezioni  IV  e  V);  tali  procedimenti  integrano  il
Provvedimento del 25 giugno 2008, in materia  di  individuazione  dei
termini e delle unita' organizzative  responsabili  dei  procedimenti
amministrativi di competenza della Banca d'Italia. 
    Il Capitolo 8 contiene la disciplina del sistema informativo  che
e' stata integralmente rivista,  anche  per  recepire  le  principali
evoluzioni  emerse  nel  panorama  internazionale.  Sono  stati,  tra
l'altro, disciplinati: la governance e l'organizzazione  del  sistema
informativo; la gestione del rischio  informatico;  i  requisiti  per
assicurare la sicurezza informatica e  il  sistema  di  gestione  dei
dati. Le disposizioni, inoltre, prevedono che nella  definizione  dei
presidi di sicurezza  per  l'accesso  a  sistemi  e  servizi  critici
tramite il canale internet trovino  applicazione  le  Raccomandazioni
della BCE in materia di sicurezza dei pagamenti in internet. 
    Il Capitolo 9 disciplina la materia della continuita'  operativa,
riorganizzando  le  disposizioni  attualmente  contenute  in  diverse
fonti. Tra le novita' di maggiore rilievo, vi e'  la  formalizzazione
del ruolo del CODISE, struttura per il coordinamento  della  gestione
delle crisi operative della piazza  finanziaria  italiana  presieduta
dalla Banca d'Italia. Inoltre,  e'  stato  definito  un  processo  di
rapida escalation da incidente a emergenza in modo da assicurare  che
la dichiarazione  dello  stato  di  crisi  avvenga  nel  minor  tempo
possibile dalla rilevazione dell'incidente. Il tempo  complessivo  di
ripristino non dovra' superare le quattro ore, inclusi i tempi per le
fasi di analisi, decisionali, intervento tecnico e verifica. 
    Le presenti disposizioni sono state  sottoposte  a  consultazione
pubblica e ad analisi di impatto  della  regolamentazione.  Nel  sito
internet della Banca d'Italia  sono  pubblicati  il  resoconto  della
consultazione, la relazione sull'analisi di impatto e le osservazioni
pervenute nella fase di consultazione. 
    Il  presente  aggiornamento  entra  in  vigore   il   giorno   di
pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia. 
    Le banche si conformano alle disposizioni contenute nel  Capitolo
7 (Il sistema dei controlli interni) entro il 1° luglio 2014 (data di
efficacia), fatto salvo quanto segue: 
    - con riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo
livello (risk management e compliance), le banche si conformano entro
il 1° luglio 2015 (data di efficacia) a quanto previsto dalla Sezione
III, par. 1, lett. b), secondo alinea,  secondo  periodo  («linee  di
riporto dei responsabili di tali funzioni»); 
    - con riferimento  all'esternalizzazione  di  funzioni  aziendali
(Sezioni IV e V), le banche adeguano i contratti di esternalizzazione
in essere alla data di entrata in vigore delle presenti  disposizioni
alla  prima  scadenza  contrattuale  e  comunque   entro   tre   anni
dall'entrata in vigore (1° luglio 2016). 
    Le banche si conformano alle disposizioni contenute nel  Capitolo
8 (Il sistema informativo), incluse le raccomandazioni della  BCE  in
materia di sicurezza dei pagamenti in internet, entro il 1°  febbraio
2015  (data  di  efficacia).  Le  banche  adeguano  i  contratti   di
esternalizzazione del sistema informativo (Sezione VI) in essere alla
data di entrata in vigore  delle  presenti  disposizioni  alla  prima
scadenza contrattuale e  comunque  entro  tre  anni  dall'entrata  in
vigore (1° luglio 2016). 
    Le banche si conformano alle disposizioni contenute nel  Capitolo
9 (La continuita'  operativa)  entro  il  1°  luglio  2014  (data  di
efficacia). 
    Entro il 31 dicembre 2013 i destinatari della presente disciplina
inviano alla Banca d'Italia una relazione recante  un'autovalutazione
della propria situazione aziendale  rispetto  alle  previsioni  della
nuova normativa (gap  analysis).  La  relazione  indica  altresi'  le
misure da adottare e la relativa scansione temporale  per  assicurare
il pieno rispetto delle presenti disposizioni. Entro la stessa  data,
le  banche  comunicano   alla   Banca   d'Italia   i   contratti   di
esternalizzazione in essere alla data  di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni e la relativa durata. 
    Dalla data di efficacia delle norme contenute nei Capitoli 7  (Il
sistema dei controlli interni), 8 (Il sistema informativo)  e  9  (La
continuita' operativa) sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    - Sistema dei controlli interni, compiti del collegio  sindacale,
contenute nelle «Istruzioni di vigilanza per le banche», Circolare n.
229 del 21 aprile 1999, Titolo IV, Capitolo 11,  ad  eccezione  della
Sezione V (Emissione e gestione di assegni bancari e postali); 
    - Continuita' operativa in casi di emergenza  (Comunicazione  del
luglio 2004, cfr. Bollettino di vigilanza n. 7 - luglio 2004); 
    - La gestione e il  controllo  dei  rischi.  Ruolo  degli  organi
aziendali,  contenute  nelle   «Nuove   disposizioni   di   vigilanza
prudenziale per le banche», Circolare n. 263 del  27  dicembre  2006,
Titolo I, Capitolo I, Parte Quarta; 
    - Disposizioni  di  vigilanza  -  Requisiti  particolari  per  la
continuita'   operativa   dei   processi   a   rilevanza    sistemica
(Comunicazione del marzo 2007, cfr. Bollettino di vigilanza  n.  3  -
marzo 2007); 
    - Disposizioni di vigilanza - Esternalizzazione  del  trattamento
del contante (Comunicazione del 7 maggio  2007),  limitatamente  agli
aspetti concernenti le banche e le capogruppo di gruppi bancari; 
    -  Disposizioni  di  vigilanza  -  la  funzione  di   conformita'
(compliance) (Comunicazione  del  luglio  2007,  cfr.  Bollettino  di
vigilanza n. 7 - luglio 2007); 
    - Comunicazione del 30 dicembre 2008 - Valutazione del merito  di
credito (cfr.  Bollettino  di  vigilanza  n.  12  -  dicembre  2008),
limitatamente agli aspetti concernenti le banche e le  capogruppo  di
gruppi bancari. 
    Il testo dell'aggiornamento e' disponibile sul  sito  informatico
della Banca d'Italia all'indirizzo: 
    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizion
i/vigprud. 
      
 
                              TITOLO V 
 
                             Capitolo 7 
                  IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
 
                              Sezione I 
            DISPOSIZIONI PRELIMINARI E PRINCIPI GENERALI 
 
1. Premessa. 
    Il sistema dei controlli interni e' un elemento fondamentale  del
complessivo sistema  di  governo  delle  banche;  esso  assicura  che
l'attivita' aziendale sia in linea con le strategie  e  le  politiche
aziendali e sia improntata a canoni di sana e prudente gestione. 
    Le presenti disposizioni definiscono i principi e le linee  guida
cui il sistema dei controlli interni delle banche si deve uniformare;
in quest'ambito, sono definiti i principi generali di organizzazione,
indicati il ruolo e i compiti degli organi  aziendali,  delineate  le
caratteristiche e i compiti delle funzioni aziendali di controllo. 
    La presente disciplina: 
    - rappresenta la  cornice  generale  del  sistema  dei  controlli
aziendali. In materia di istituti di vigilanza prudenziale,  essa  e'
integrata e completata  dalle  specifiche  disposizioni  previste  in
materia  (tecniche  di  attenuazione  del  rischio  di   credito   ed
operazioni  di  cartolarizzazione,  processo  ICAAP,  informativa  al
pubblico, concentrazione dei rischi, gestione e controllo del rischio
di  liquidita',  obbligazioni  bancarie   garantite,   partecipazioni
detenibili,  attivita'  di  rischio  e  conflitti  di  interesse  nei
confronti di soggetti collegati,  ecc.).  Inoltre,  alle  banche  che
utilizzano, a fini prudenziali, sistemi interni  di  misurazione  dei
rischi diversi da quelli di base o standardizzati, si applicano anche
le norme in materia di organizzazione e  controlli  interni  previste
dai rispettivi capitoli; 
    - forma parte integrante del complesso di norme  concernenti  gli
assetti di governo e controllo delle banche, quali le disposizioni di
natura organizzativa in materia di: governo  societario;  information
and communication technology; assetti  proprietari;  requisiti  degli
esponenti aziendali; trasparenza e correttezza  delle  relazioni  tra
banche  e  clienti;  attivita'  e  servizi  di  investimento  (1)   ;
prevenzione dell'utilizzo degli intermediari e degli  altri  soggetti
che svolgono  attivita'  finanziaria  a  fini  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo; usura. 
    I presidi  relativi  al  sistema  dei  controlli  interni  devono
coprire ogni  tipologia  di  rischio  aziendale.  La  responsabilita'
primaria e'  rimessa  agli  organi  aziendali,  ciascuno  secondo  le
rispettive  competenze.   L'articolazione   dei   compiti   e   delle
responsabilita' degli organi e delle funzioni aziendali  deve  essere
chiaramente definita. 
    Le banche applicano  le  disposizioni  secondo  il  principio  di
proporzionalita', cioe' tenuto conto della dimensione e  complessita'
operative, della natura dell'attivita' svolta,  della  tipologia  dei
servizi prestati. 
    La Banca  d'Italia,  nell'ambito  del  processo  di  revisione  e
valutazione prudenziale, verifica la completezza, la adeguatezza,  la
funzionalita'  (in  termini   di   efficienza   ed   efficacia),   la
affidabilita' del sistema dei controlli interni delle banche. 
2. Fonti normative. 
    La materia e' regolata: 
    -  dalla  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
2013/36/UE del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli  enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e  sulle
imprese di investimento,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; 
    -  dal  Regolamento  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
2013/575/UE del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012; 
    - dai seguenti articoli del TUB: 
    • art. 51, il quale prevede che  le  banche  inviino  alla  Banca
d'Italia,  con  le  modalita'  e  i  tempi  da  essa  stabiliti,   le
segnalazioni periodiche nonche' ogni dato e documento richiesti; 
    • art.  53,  comma  1,  lett.  d),  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia, in conformita'  delle  delibere  del  CICR,  il  potere  di
emanare  disposizioni   di   carattere   generale   in   materia   di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli  interni  delle
banche; 
    • art.  67,  comma  1,  lett.  d),  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia, in conformita'  delle  delibere  del  CICR,  il  potere  di
impartire  alla  capogruppo  di  un  gruppo   bancario   disposizioni
concernenti  il  gruppo  complessivamente  considerato   o   i   suoi
componenti  aventi  ad  oggetto  l'organizzazione  amministrativa   e
contabile e i controlli interni; 
    - dalla delibera del CICR del  2  agosto  1996,  come  modificata
dalla delibera del  23  marzo  2004,  in  materia  di  organizzazione
amministrativa e contabile e controlli interni  delle  banche  e  dei
gruppi bancari; 
    -  dal  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze,
Presidente del CICR del 5 agosto 2004 in  materia,  tra  l'altro,  di
compiti e poteri degli organi  sociali  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari; 
    - dalla decisione  della  BCE  del  16  settembre  2010,  n.  14,
relativa  al  controllo  dell'autenticita'  e  dell'idoneita'   delle
banconote in euro e al loro ricircolo; 
    Si  tiene  anche  conto  dei  seguenti  documenti  pubblicati  da
istituzioni  comunitarie  e   organismi   internazionali:   EBA/CEBS:
«Guidelines on the Application  of  the  Supervisory  Review  Process
under Pillar 2», 25 gennaio 2006;  «Guidelines  on  outsourcing»,  14
dicembre 2006; «Guidelines on the management of operational risks  in
market-related activities», 12 ottobre 2010; «Guidelines on  Internal
Governance»,  27  settembre  2011;   Basel   Committee   on   Banking
Supervision: «Fair value measurement and modelling: An assessment  of
challenges and lessons learned  from  market  stress»,  giugno  2008;
«Principle for enhancing corporate governance»,  ottobre  2010;  «The
internal audit function in banks», giugno 2012; «Core Principles  for
Effective Banking Supervision», settembre 2012;  Financial  Stability
Board: «Enhancing Market  and  Institutional  Resilience»,  7  aprile
2008;  «Thematic  Review  on  Risk  Governance»,  12  febbraio  2013;
European Systemic Risk Board (ESRB): «Raccomandazione in  materia  di
prestiti in valuta estera (ESRB/2011/1)», 21 settembre 2011. 
3. Definizioni. 
    Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per: 
    a) «organo con funzione  di  supervisione  strategica»:  l'organo
aziendale a cui - ai sensi  del  codice  civile  o  per  disposizione
statutaria - sono attribuite funzioni  di  indirizzo  della  gestione
dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera  in  ordine  ai
piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; 
    b) «organo con funzione di  gestione»:  l'organo  aziendale  o  i
componenti di esso  a  cui  -  ai  sensi  del  codice  civile  o  per
disposizione  statutaria  -  spettano  o  sono  delegati  compiti  di
gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi  deliberati
nell'esercizio  della  funzione  di   supervisione   strategica.   Il
direttore generale rappresenta il vertice della struttura  interna  e
come tale partecipa alla funzione di gestione; 
    c) «organo con funzione di controllo»: il collegio sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  o  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione; 
    d) «organi aziendali»: il complesso degli organi con funzioni  di
supervisione strategica, di gestione e di controllo. La  funzione  di
supervisione   strategica   e   quella   di    gestione    attengono,
unitariamente, alla gestione dell'impresa  e  possono  quindi  essere
incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi  dualistico  e
monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo  con
funzione di controllo puo'  svolgere  anche  quella  di  supervisione
strategica; 
    e)  «funzione  aziendale»:  l'insieme   dei   compiti   e   delle
responsabilita' assegnate per l'espletamento di una determinata  fase
dell'attivita' aziendale.  Sulla  base  della  rilevanza  della  fase
svolta, la  funzione  e'  incardinata  presso  una  specifica  unita'
organizzativa; 
    f)  «funzione  antiriciclaggio»:   la   funzione   definita   dal
Provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  10  marzo  2011   recante
disposizioni attuative in  materia  di  organizzazione,  procedure  e
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli  intermediari  e
degli altri soggetti che svolgono attivita'  finanziaria  a  fini  di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi  dell'art.  7
comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  Capitolo
II, Sezione I; 
    g) «funzioni aziendali di controllo»: la funzione di  conformita'
alle norme (compliance), la funzione di controllo  dei  rischi  (risk
management function) e la funzione  di  revisione  interna  (internal
audit) (2) ; 
    h) «funzioni di controllo»:  l'insieme  delle  funzioni  che  per
disposizione   legislativa,   regolamentare,    statutaria    o    di
autoregolamentazione hanno compiti di controllo; 
    i) «funzione operativa importante»: una funzione operativa per la
quale risulta verificata almeno una delle seguenti condizioni: 
      • un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata  esecuzione
possono compromettere gravemente: 
    a)  i  risultati  finanziari,  la  solidita'  o  la   continuita'
dell'attivita' della banca; ovvero 
    b) la capacita' della banca di conformarsi alle condizioni e agli
obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi  previsti
dalla disciplina di vigilanza; 
    • riguarda attivita' sottoposte a riserva di legge; 
    •  riguarda  processi  operativi  delle  funzioni  aziendali   di
controllo o ha un impatto significativo  sulla  gestione  dei  rischi
aziendali; 
    j) «processo di gestione dei  rischi»:  l'insieme  delle  regole,
delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e  organizzative)
e delle attivita' di  controllo  volte  a  identificare,  misurare  o
valutare, monitorare, prevenire o  attenuare  nonche'  comunicare  ai
livelli gerarchici appropriati tutti i rischi  assunti  o  assumibili
(3) nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di  impresa  e  di
gruppo, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni
reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno; 
    k) «risk appetite framerwork» - «RAF» (sistema degli obiettivi di
rischio): il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il
massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico -
la propensione al rischio, le  soglie  di  tolleranza,  i  limiti  di
rischio,  le  politiche  di  governo  dei  rischi,  i   processi   di
riferimento necessari per definirli e attuarli (cfr. Allegato C).  Si
forniscono, di seguito, le definizioni dei concetti rilevanti ai fini
del RAF: 
    • risk capacity (massimo rischio assumibile): il livello  massimo
di rischio che una banca e' tecnicamente in grado di  assumere  senza
violare i requisiti regolamentari o gli altri vincoli  imposti  dagli
azionisti o dall'autorita' di vigilanza; 
    • risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al  rischio):
il livello di rischio (complessivo e  per  tipologia)  che  la  banca
intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici; 
    • risk tolerance (soglia di tollerenza): la devianza massima  dal
risk appetite consentita; la soglia di tolleranza e' fissata in  modo
da assicurare  in  ogni  caso  alla  banca  margini  sufficienti  per
operare, anche in condizioni di  stress,  entro  il  massimo  rischio
assumibile. Nel caso in cui sia consentita  l'assunzione  di  rischio
oltre l'obiettivo di rischio  fissato,  fermo  restando  il  rispetto
della soglia di tolleranza, sono  individuate  le  azioni  gestionali
necessarie  per  ricondurre  il  rischio  assunto  entro  l'obiettivo
prestabilito; 
    • risk profile (rischio  effettivo):  il  rischio  effettivamente
assunto, misurato in un determinato istante temporale; 
    •  risk  limits  (limiti  di  rischio):   l'articolazione   degli
obiettivi di rischio in limiti operativi, definiti, in linea  con  il
principio di proporzionalita', per tipologie di rischio, unita'  e  o
linee di business, linee di prodotto, tipologie di clienti; 
      l) «esternalizzazione»: l'accordo in qualsiasi  forma  tra  una
banca e un fornitore  di  servizi  in  base  al  quale  il  fornitore
realizza un processo, un servizio o un'attivita' della stessa banca. 
4. Destinatari della disciplina. 
    Le presenti disposizioni si applicano, secondo  quanto  stabilito
nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda: 
    -  alle  banche  autorizzate  in  Italia,  ad   eccezione   delle
succursali di banche  extracomunitarie  aventi  sede  nei  paesi  del
Gruppo dei Dieci o in quelli inclusi in un  elenco  pubblicato  dalla
Banca d'Italia (4) ; 
    - alle capogruppo di gruppi bancari; 
    - alle imprese di  riferimento,  secondo  quanto  previsto  dalla
Sezione VI; 
    - alle succursali di banche  comunitarie  e  alle  succursali  di
banche extracomunitarie aventi sede nei paesi del Gruppo dei Dieci  o
in quelli inclusi in  un  elenco  pubblicato  dalla  Banca  d'Italia,
secondo quanto previsto dalla Sezione VII. 
5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi. 
    Si indicano di seguito le unita' organizzative  responsabili  dei
procedimenti amministrativi di cui al  presente  Capitolo,  ai  sensi
dell'art. 9 del Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008: 
    - divieto dell'esternalizzazione di funzioni operative importanti
o  di  controllo:  Servizio  Supervisione  gruppi  bancari,  Servizio
Supervisione  intermediari  specializzati,  Filiale  competente   per
territorio; 
    - divieto dell'esternalizzazione di funzioni operative importanti
o di controllo  nell'ambito  del  gruppo  di  appartenenza:  Servizio
Supervisione  gruppi  bancari,  Servizio  Supervisione   intermediari
specializzati, Filiale competente per territorio. 
6. Principi generali. 
    Il sistema dei controlli interni e' costituito dall'insieme delle
regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei  processi
e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e
prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalita': 
    - verifica dell'attuazione  delle  strategie  e  delle  politiche
aziendali; 
    - contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro  di
riferimento per la determinazione della propensione al rischio  della
banca (Risk Appetite Framework - «RAF») (cfr. Allegato C); 
    - salvaguardia del valore  delle  attivita'  e  protezione  dalle
perdite; 
    - efficacia ed efficienza dei processi aziendali; 
    - affidabilita' e sicurezza delle informazioni aziendali e  delle
procedure informatiche (5) ; 
    - prevenzione del rischio  che  la  banca  sia  coinvolta,  anche
involontariamente, in attivita' illecite (con particolare riferimento
a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento  al
terrorismo); 
    - conformita' delle operazioni con la legge  e  la  normativa  di
vigilanza, nonche' con le politiche, i  regolamenti  e  le  procedure
interne. 
    Il sistema  dei  controlli  interni  riveste  un  ruolo  centrale
nell'organizzazione aziendale: rappresenta un  elemento  fondamentale
di conoscenza per gli organi aziendali in  modo  da  garantire  piena
consapevolezza della  situazione  ed  efficace  presidio  dei  rischi
aziendali e delle loro  interrelazioni;  orienta  i  mutamenti  delle
linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di  adattare
in modo coerente il contesto organizzativo; presidia la funzionalita'
dei sistemi gestionali e il  rispetto  degli  istituti  di  vigilanza
prudenziale; favorisce la diffusione  di  una  corretta  cultura  dei
rischi, della legalita' e dei valori aziendali. 
    Per queste caratteristiche, il sistema dei controlli  interni  ha
rilievo strategico; la cultura del controllo deve avere una posizione
di rilievo nella scala dei valori aziendali:  non  riguarda  solo  le
funzioni aziendali di controllo, ma coinvolge tutta  l'organizzazione
aziendale   (organi   aziendali,   strutture,   livelli   gerarchici,
personale), nello sviluppo e nell'applicazione di  metodi,  logici  e
sistematici,  per  identificare,  misurare,  comunicare,  gestire   i
rischi. 
    Per poter realizzare questo obiettivo, il sistema  dei  controlli
interni deve in generale: 
    - assicurare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalita'  (in
termini di efficienza ed efficacia), l'affidabilita' del processo  di
gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF; 
    - prevedere  attivita'  di  controllo  diffuse  a  ogni  segmento
operativo e livello gerarchico (6) ; 
    - garantire che le  anomalie  riscontrate  siano  tempestivamente
portate a conoscenza di livelli appropriati dell'impresa (agli organi
aziendali, se significative) in grado di attivare tempestivamente gli
opportuni interventi correttivi; 
    - incorporare specifiche procedure per far  fronte  all'eventuale
violazione di limiti operativi. 
    A prescindere dalle strutture dove  sono  collocate,  si  possono
individuare le seguenti tipologie di controllo: 
    - controlli di linea (c.d. «controlli di primo livello»), diretti
ad assicurare il corretto svolgimento  delle  operazioni.  Essi  sono
effettuati dalle stesse strutture operative  (ad  es.,  controlli  di
tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche  attraverso  unita'
dedicate esclusivamente a  compiti  di  controllo  che  riportano  ai
responsabili delle strutture operative, ovvero  eseguiti  nell'ambito
del back office; per quanto possibile, essi  sono  incorporati  nelle
procedure  informatiche.  Le  strutture  operative  sono   le   prime
responsabili  del  processo  di  gestione  dei  rischi:   nel   corso
dell'operativita' giornaliera  tali  strutture  devono  identificare,
misurare o valutare,  monitorare,  attenuare  e  riportare  i  rischi
derivanti dall'ordinaria attivita' aziendale in  conformita'  con  il
processo di gestione dei rischi;  esse  devono  rispettare  i  limiti
operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e
con le procedure in cui si  articola  il  processo  di  gestione  dei
rischi; 
    - controlli sui rischi e sulla conformita'  (c.d.  «controlli  di
secondo livello»), che hanno l'obiettivo di assicurare, tra l'altro: 
    a) la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; 
    b)  il  rispetto  dei  limiti  operativi  assegnati  alle   varie
funzioni; 
    c) la conformita' dell'operativita' aziendale alle norme, incluse
quelle di autoregolamentazione. 
    Le funzioni preposte a tali controlli  sono  distinte  da  quelle
produttive; esse  concorrono  alla  definizione  delle  politiche  di
governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi; 
      - revisione interna (c.d. «controlli di terzo livello»),  volta
a individuare violazioni delle  procedure  e  della  regolamentazione
nonche' a valutare periodicamente la completezza,  l'adeguatezza,  la
funzionalita'   (in   termini   di   efficienza   ed   efficacia)   e
l'affidabilita' del sistema  dei  controlli  interni  e  del  sistema
informativo (ICT audit), con cadenza  prefissata  in  relazione  alla
natura e all'intensita' dei rischi. 
    Presupposto di  un  sistema  dei  controlli  interni  completo  e
funzionale e' l'esistenza di una  organizzazione  aziendale  adeguata
per  assicurare  la  sana  e  prudente  gestione   delle   banche   e
l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. 
    A tal fine, rileva, in primo luogo, il corretto funzionamento del
governo societario, le cui caratteristiche devono essere in linea con
quanto  previsto  nelle  disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di
organizzazione e governo societario delle banche (7) . 
    Inoltre, le banche rispettano i  seguenti  principi  generali  di
organizzazione: 
    - i processi decisionali e l'affidamento di funzioni al personale
sono formalizzati e consentono l'univoca individuazione di compiti  e
responsabilita' e sono idonei a prevenire i conflitti  di  interessi.
In tale ambito, deve essere assicurata la necessaria separatezza  tra
le funzioni operative e quelle di controllo; 
    - le politiche e le procedure di  gestione  delle  risorse  umane
assicurano che il personale sia provvisto delle  competenze  e  della
professionalita' necessarie per l'esercizio delle  responsabilita'  a
esso attribuite; 
    - il processo di gestione dei rischi e' efficacemente  integrato.
Sono  considerati  parametri  di  integrazione,  riportati  a  titolo
esemplificativo e non  esaustivo:  la  diffusione  di  un  linguaggio
comune nella gestione dei rischi  a  tutti  i  livelli  della  banca;
l'adozione di metodi e strumenti di rilevazione e valutazione tra  di
loro coerenti (ad es., un'unica tassonomia dei  processi  e  un'unica
mappa dei rischi); la definizione  di  modelli  di  reportistica  dei
rischi,  al  fine  di  favorirne  la  comprensione  e   la   corretta
valutazione, anche  in  una  logica  integrata;  l'individuazione  di
momenti formalizzati di coordinamento ai  fini  della  pianificazione
delle rispettive attivita'; la previsione di  flussi  informativi  su
base continuativa tra le diverse funzioni in relazione  ai  risultati
delle attivita' di controllo di propria pertinenza;  la  condivisione
nella individuazione delle azioni di rimedio; 
    - i processi e  le  metodologie  di  valutazione,  anche  a  fini
contabili, delle attivita' aziendali sono affidabili e integrati  con
il processo di gestione del rischio. A tal fine: la definizione e  la
convalida delle metodologie di valutazione  sono  affidate  a  unita'
differenti; le metodologie di valutazione sono robuste, testate sotto
scenari di stress e non fanno affidamento eccessivo su un'unica fonte
informativa; la valutazione di uno strumento finanziario e'  affidata
a  un'unita'  indipendente  rispetto  a  quella  che  negozia   detto
strumento; 
    - le procedure operative e di  controllo  devono:  minimizzare  i
rischi legati a frodi  o  infedelta'  dei  dipendenti;  prevenire  o,
laddove  non  sia  possibile,  attenuare   i   potenziali   conflitti
d'interesse; prevenire il  coinvolgimento,  anche  inconsapevole,  in
fatti di riciclaggio, usura o di finanziamento al terrorismo; 
    - il sistema informativo rispetta la disciplina  del  Capitolo  8
(Il sistema informativo); 
    - i livelli di continuita' operativa garantiti  sono  adeguati  e
conformi  a  quanto  stabilito  dal  Capitolo   9   (La   continuita'
operativa). 
    Le banche verificano regolarmente, con frequenza almeno  annuale,
il grado di aderenza ai requisiti del sistema dei controlli interni e
dell'organizzazione e adottano le misure  adeguate  per  rimediare  a
eventuali carenze. 
 
                             Sezione II 
                   IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI 
 
1. Premessa. 
    Le  banche   assicurano   la   completezza,   l'adeguatezza,   la
funzionalita' e l'affidabilita' del sistema dei controlli interni. In
tale  ambito,  formalizzano  il  quadro   di   riferimento   per   la
determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite  Framework
- «RAF»), le politiche di governo dei rischi, il processo di gestione
dei rischi, ne assicurano l'applicazione e procedono al loro  riesame
periodico per garantirne l'efficacia nel  tempo.  La  responsabilita'
primaria e'  rimessa  agli  organi  aziendali,  ciascuno  secondo  le
rispettive competenze. 
    Nei successivi paragrafi si forniscono indicazioni  minime  circa
il ruolo di ciascun organo  aziendale  nell'ambito  del  sistema  dei
controlli interni, anche al fine di chiarire  i  relativi  compiti  e
responsabilita'. 
    Tali  indicazioni  non  esauriscono,  pertanto,  le  cautele  che
possono essere adottate dai competenti organi  aziendali  nell'ambito
della loro autonomia gestionale. 
2. Organo con funzione di supervisione strategica. 
    L'organo con funzione di supervisione strategica: 
      - definisce e approva: 
    a) il modello di business avendo consapevolezza  dei  rischi  cui
tale  modello  espone  la  banca  e  comprensione   delle   modalita'
attraverso le quali i rischi sono rilevati e valutati; 
    b) gli indirizzi strategici e provvede al loro riesame periodico,
in relazione all'evoluzione dell'attivita' aziendale e  del  contesto
esterno, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo; 
    c) gli  obiettivi  di  rischio,  la  soglia  di  tolleranza  (ove
identificata) e le politiche di governo dei rischi; 
    d) le linee di  indirizzo  del  sistema  dei  controlli  interni,
verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici  e  la
propensione al rischio stabiliti nonche' sia  in  grado  di  cogliere
l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi; 
    e) i criteri per individuare le operazioni di maggiore rilievo da
sottoporre al vaglio  preventivo  della  funzione  di  controllo  dei
rischi (cfr. Sezione III, par. 3.3.); 
      - approva: 
    a) la costituzione  delle  funzioni  aziendali  di  controllo,  i
relativi compiti e responsabilita', le modalita' di  coordinamento  e
collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e
gli organi aziendali (cfr. anche par. 5); 
    b)  il  processo  di  gestione  del  rischio  e  ne   valuta   la
compatibilita' con gli indirizzi strategici e le politiche di governo
dei rischi; 
    c) le politiche e  i  processi  di  valutazione  delle  attivita'
aziendali,   e,   in   particolare,   degli   strumenti   finanziari,
verificandone la costante adeguatezza; stabilisce altresi'  i  limiti
massimi  all'esposizione  della  banca  verso  strumenti  o  prodotti
finanziari di incerta o difficile valutazione; 
    d) il processo per lo sviluppo e la convalida dei sistemi interni
di misurazione dei rischi non utilizzati a fini regolamentari (8) (9)
e ne valuta periodicamente il corretto funzionamento; 
    e) il processo per l'approvazione di nuovi  prodotti  e  servizi,
l'avvio di nuove attivita', l'inserimento in nuovi mercati; 
    f) la politica  aziendale  in  materia  di  esternalizzazione  di
funzioni aziendali (cfr. Sezioni IV e V); 
    g) al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della
banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli  interni,
un codice etico cui sono tenuti  a  uniformarsi  i  componenti  degli
organi aziendali e i dipendenti. Il codice definisce  i  principi  di
condotta (ad es., regole deontologiche  e  regole  da  osservare  nei
rapporti con i clienti) a  cui  deve  essere  improntata  l'attivita'
aziendale; 
      - assicura che: 
    a) la struttura della banca sia coerente con l'attivita' svolta e
con il  modello  di  business  adottato,  evitando  la  creazione  di
strutture complesse non giustificate da finalita' operative; 
    b) il sistema dei controlli interni e l'organizzazione  aziendale
siano costantemente uniformati ai principi indicati nella Sezione I e
che le funzioni aziendali  di  controllo  possiedano  i  requisiti  e
rispettino le previsioni della Sezione III. Nel caso emergano carenze
o anomalie, promuove con tempestivita' l'adozione  di  idonee  misure
correttive e ne valuta l'efficacia; 
    c) l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio
e la  soglia  di  tolleranza  (ove  identificata)  approvati;  valuta
periodicamente   l'adeguatezza   e   l'efficacia   del   RAF   e   la
compatibilita' tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio; 
    d) il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget  e  il  sistema
dei  controlli  interni  siano   coerenti,   avuta   anche   presente
l'evoluzione delle condizioni interne ed  esterne  in  cui  opera  la
banca; 
    e) la quantita' e l'allocazione del capitale e  della  liquidita'
detenuti siano coerenti con la propensione al rischio,  le  politiche
di governo dei rischi e il processo di gestione dei rischi; 
    -  nel  caso  in  cui  la  banca  operi  in  giurisdizioni   poco
trasparenti o attraverso strutture particolarmente complesse,  valuta
i  relativi  rischi  operativi,  in  particolare  di  natura  legale,
reputazionali e finanziari, individua i presidi per attenuarli  e  ne
assicura il controllo effettivo; 
    - con cadenza almeno annuale, approva il programma di  attivita',
compreso il piano di audit predisposto dalla  funzione  di  revisione
interna (cfr. Sezione III, par. 2), ed esamina le  relazioni  annuali
predisposte dalle funzioni aziendali di controllo.  Approva  altresi'
il piano di audit pluriennale. 
    Si indicano,  infine,  i  compiti  dell'organo  con  funzione  di
supervisione strategica con riguardo a taluni profili specifici: 
    - con riferimento al processo ICAAP, definisce e approva le linee
generali  del  processo,  ne  assicura  la  coerenza  con  il  RAF  e
l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle
linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo
di  riferimento;  promuove  il  pieno   utilizzo   delle   risultanze
dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa; 
    - riguardo ai rischi di credito  e  di  controparte,  approva  le
linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione
del  rischio  che  presiede  all'intero  processo  di   acquisizione,
valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del
rischio utilizzati. 
    Nel caso di banche che adottano sistemi  interni  di  misurazione
dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo
con funzione di  supervisione  strategica  svolge  anche  i  seguenti
compiti: 
    -  approva  l'adozione  dei  suddetti  sistemi.  In  particolare,
approva la scelta del sistema ritenuto idoneo e il relativo  progetto
in  cui  sono  pianificate  le  attivita'   connesse   con   la   sua
predisposizione e messa in  opera,  individuate  le  responsabilita',
definiti i  tempi  di  realizzazione,  determinati  gli  investimenti
previsti in termini di risorse umane, finanziarie e tecnologiche; 
    - verifica periodicamente che le scelte effettuate mantengano nel
tempo la loro validita',  approvando  i  cambiamenti  sostanziali  al
sistema e provvedendo  alla  complessiva  supervisione  sul  corretto
funzionamento dello stesso; 
    -  vigila,   con   il   supporto   delle   competenti   funzioni,
sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a  fini  gestionali  (use
test) e sulla loro rispondenza agli altri  requisiti  previsti  dalla
normativa; 
    - con cadenza almeno annuale, esamina i riferimenti forniti dalla
funzione di convalida e assume, col parere dell'organo  con  funzione
di controllo, formale delibera con la quale attesta il  rispetto  dei
requisiti previsti per l'utilizzo dei sistemi. 
3. Organo con funzione di gestione. 
    L'organo con funzione di gestione ha la comprensione di  tutti  i
rischi aziendali, inclusi i possibili rischi di malfunzionamento  dei
sistemi interni  di  misurazione  (c.d.  «rischio  di  modello»),  e,
nell'ambito di una  gestione  integrata,  delle  loro  interrelazioni
reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno. In  tale  ambito,
e'  in  grado  di  individuare  e  valutare  i  fattori,  inclusa  la
complessita' della struttura organizzativa, da cui possono  scaturire
rischi per la banca. 
    Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF
e delle politiche di governo  dei  rischi  definiti  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica ed e' responsabile per l'adozione
di  tutti  gli  interventi   necessari   ad   assicurare   l'aderenza
dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e
requisiti di cui alle Sezioni I e III, monitorandone nel continuo  il
rispetto. 
    In particolare, l'organo con funzione di gestione: 
      - definisce e cura l'attuazione del processo  di  gestione  dei
rischi. In tale ambito: 
    a)  stabilisce  limiti  operativi  all'assunzione   delle   varie
tipologie di rischio, coerenti con la propensione al rischio, tenendo
esplicitamente  conto  dei  risultati  delle  prove   di   stress   e
dell'evoluzione del  quadro  economico.  Inoltre,  nell'ambito  della
gestione  dei  rischi,  limita  l'affidamento  sui  rating   esterni,
assicurando che, per ciascuna tipologia di  rischio,  siano  condotte
adeguate e autonome analisi interne; 
    b) agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli  di  una
cultura del rischio integrata in relazione alle diverse tipologie  di
rischi ed estesa a tutta la banca. In particolare, sono sviluppati  e
attuati programmi di formazione per sensibilizzare  i  dipendenti  in
merito alle responsabilita' in materia  di  rischi  in  modo  da  non
confinare il processo di gestione del rischio agli specialisti o alle
funzioni di controllo; 
    c) stabilisce le responsabilita' delle strutture e delle funzioni
aziendali coinvolte nel processo di gestione dei rischi, in modo  che
siano chiaramente attribuiti i relativi  compiti  e  siano  prevenuti
potenziali  conflitti  d'interessi;  assicura,   altresi',   che   le
attivita' rilevanti  siano  dirette  da  personale  qualificato,  con
adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e
conoscenze adeguate ai compiti da svolgere; 
    d) esamina le operazioni di maggior  rilievo  oggetto  di  parere
negativo da parte della funzione di controllo dei rischi  e,  se  del
caso, le autorizza (cfr. Sezione III, par. 3.3.); di tali  operazioni
informa l'organo con funzione di supervisione strategica  e  l'organo
con funzione di controllo; 
      - definisce e cura  l'attuazione  del  processo  (responsabili,
procedure,  condizioni)  per  approvare  gli  investimenti  in  nuovi
prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio
di nuove attivita' o l'ingresso in nuovi mercati. Il processo: 
    a) assicura che vengano pienamente valutati  i  rischi  derivanti
dalla nuova operativita', che detti  rischi  siano  coerenti  con  la
propensione al rischio e che la banca sia in grado di gestirli; 
    b) definisce le fasce di clientela a cui si intendono distribuire
nuovi prodotti o servizi in relazione alla complessita' degli  stessi
e a eventuali vincoli normativi esistenti; 
    c) consente di stimare gli impatti della  nuova  operativita'  in
termini  di  costi,   ricavi,   risorse   (umane,   organizzative   e
tecnologiche)  nonche'  di  valutare  gli  impatti  sulle   procedure
amministrative e contabili della banca; 
    d) individua le eventuali modifiche da apportare al  sistema  dei
controlli interni; 
    - definisce e  cura  l'attuazione  della  politica  aziendale  in
materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (cfr. Sezioni IV e
V); 
    - definisce e cura l'attuazione dei processi e delle  metodologie
di valutazione delle attivita' aziendali, e,  in  particolare,  degli
strumenti finanziari; ne cura il loro costante aggiornamento; 
    - definisce i flussi informativi interni volti ad assicurare agli
organi aziendali e alle funzioni  aziendali  di  controllo  la  piena
conoscenza e governabilita' dei fattori di rischio e la verifica  del
rispetto del RAF; 
    - nell'ambito  del  RAF,  se  e'  stata  definita  la  soglia  di
tolleranza, autorizza il superamento  della  propensione  al  rischio
entro il limite rappresentato dalla soglia di tolleranza e provvede a
darne pronta informativa  all'organo  con  funzione  di  supervisione
strategica,  individuando  le  azioni   gestionali   necessarie   per
ricondurre il rischio assunto entro l'obiettivo prestabilito; 
    - pone in essere le iniziative e  gli  interventi  necessari  per
garantire   nel   continuo   la   completezza,   l'adeguatezza,    la
funzionalita' e l'affidabilita' del sistema dei controlli  interni  e
porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell'organo
con funzione di supervisione strategica; 
    - predispone e attua  i  necessari  interventi  correttivi  o  di
adeguamento nel  caso  emergano  carenze  o  anomalie,  o  a  seguito
dell'introduzione di nuovi prodotti, attivita',  servizi  o  processi
rilevanti; 
    - assicura: 
    a) la coerenza  del  processo  di  gestione  dei  rischi  con  la
propensione al rischio e le politiche di governo  dei  rischi,  avuta
anche presente l'evoluzione delle condizioni interne  ed  esterne  in
cui opera la banca; 
    b) una corretta, tempestiva e sicura gestione delle  informazioni
a fini contabili, gestionali e di reporting. 
    Si indicano,  infine,  i  compiti  dell'organo  con  funzione  di
gestione con riguardo a taluni profili specifici: 
    - con riferimento  al  processo  ICAAP,  da'  attuazione  a  tale
processo  curando  che  lo  stesso  sia  rispondente  agli  indirizzi
strategici e la RAF e che soddisfi i  seguenti  requisiti:  consideri
tutti  i  rischi  rilevanti;  incorpori   valutazioni   prospettiche;
utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto  e  condiviso  dalle
strutture interne;  sia  adeguatamente  formalizzato  e  documentato;
individui i ruoli e le responsabilita' assegnate alle funzioni e alle
strutture aziendali; sia affidato a risorse  competenti,  sufficienti
sotto il profilo  quantitativo,  collocate  in  posizione  gerarchica
adeguata a far rispettare la  pianificazione;  sia  parte  integrante
dell'attivita' gestionale; 
    -  con  specifico  riferimento  ai  rischi  di   credito   e   di
controparte,  in  linea  con  gli   indirizzi   strategici,   approva
specifiche linee guida volte ad assicurare l'efficacia del sistema di
gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire  il
rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche. 
    Nel caso di banche che adottano sistemi  interni  di  misurazione
dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo
con funzione di gestione svolge anche i seguenti compiti: 
    - e' responsabile dell'impianto e del funzionamento  del  sistema
prescelto;  per  svolgere  tale  compito  i  componenti   dell'organo
possiedono un'adeguata conoscenza degli aspetti rilevanti; 
    - impartisce le  disposizioni  necessarie  affinche'  il  sistema
prescelto sia realizzato secondo le  linee  strategiche  individuate,
assegnando compiti e responsabilita' alle diverse funzioni  aziendali
e assicurando la formalizzazione e la documentazione delle  fasi  del
processo di gestione del rischio; 
    - cura che i sistemi di misurazione dei  rischi  siano  integrati
nei processi decisionali e nella gestione dell'operativita' aziendale
(use test); 
    - tiene conto, nello svolgimento  dei  compiti  assegnati,  delle
osservazioni emerse a seguito  del  processo  di  convalida  e  delle
verifiche condotte dalla revisione interna. 
4. Organo con funzione di controllo. 
    L'organo con funzione  di  controllo  ha  la  responsabilita'  di
vigilare   sulla   completezza,    adeguatezza,    funzionalita'    e
affidabilita' del sistema dei controlli interni e del RAF. 
    Nell'espletamento di  tale  compito,  l'organo  con  funzione  di
controllo vigila  sul  rispetto  delle  previsioni  di  cui  i)  alla
presente Sezione, ii) alle Sezioni I e III e iii) al processo  ICAAP.
Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, tale organo dispone di
adeguati flussi informativi da parte degli altri organi  aziendali  e
delle funzioni di controllo. 
    L'organo con funzione di controllo svolge, di norma, le  funzioni
dell'organismo di vigilanza - eventualmente istituito  ai  sensi  del
d.lgs. n. 231/2001,  in  materia  di  responsabilita'  amministrativa
degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei  modelli
di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire
i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo (10) .  Le
banche possono affidare tali funzioni a  un  organismo  appositamente
istituito dandone adeguata motivazione. 
    Considerata  la  pluralita'  di  funzioni   aventi,   all'interno
dell'azienda, compiti e responsabilita' di  controllo,  l'organo  con
funzione di controllo e' tenuto ad accertare l'adeguatezza  di  tutte
le  funzioni  coinvolte  nel  sistema  dei  controlli,  il   corretto
assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento  delle  medesime,
promuovendo  gli  interventi  correttivi  delle   carenze   e   delle
irregolarita' rilevate (11) . 
    Nelle banche che adottano  sistemi  interni  di  misurazione  dei
rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con
funzione  di  controllo,  avvalendosi  dell'apporto  delle   funzioni
aziendali di controllo, vigila  -  nell'ambito  della  piu'  generale
attivita' di verifica del processo di gestione  dei  rischi  -  sulla
completezza, adeguatezza, funzionalita', affidabilita',  dei  sistemi
stessi  e  sulla  loro  rispondenza  ai  requisiti   previsti   dalla
normativa. 
5. Il coordinamento delle funzioni di controllo. 
    Il corretto funzionamento del sistema dei  controlli  interni  si
basa  sulla   proficua   interazione   nell'esercizio   dei   compiti
(d'indirizzo, di attuazione, di verifica,  di  valutazione)  fra  gli
organi aziendali, gli eventuali comitati  costituiti  all'interno  di
questi ultimi (12) , i soggetti incaricati della revisione legale dei
conti, le funzioni di controllo. 
    L'ordinamento e le fonti di  autoregolamentazione  attribuiscono,
poi, compiti di controllo  a  specifiche  funzioni  -  diverse  dalle
funzioni aziendali di controllo - o  a  comitati  interni  all'organo
amministrativo, la cui attivita' va inquadrata in modo  coerente  nel
sistema dei controlli interni. 
    In particolare, rilevano: 
    - l'organismo di vigilanza eventualmente istituito ai  sensi  del
d.lgs. n. 231/2001; 
    - per le banche con azioni quotate, il  dirigente  preposto  alla
redazione dei documenti contabili societari (art. 154-bis  del  TUF),
il quale, tra l'altro, ha il compito di stabilire adeguate  procedure
amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio  e  di
ogni altra comunicazione di carattere finanziario. 
    Inoltre, il Codice di autodisciplina della Borsa Italiana, a  cui
le banche quotate  possono  aderire  su  base  volontaria,  introduce
principi e criteri  applicativi  riguardo  al  sistema  di  controllo
interno e di gestione dei rischi,  che  prevedono,  tra  l'altro,  la
designazione di uno o piu' amministratori incaricati del  sistema  di
controllo interno e di gestione dei rischi e l'istituzione,  in  seno
all'organo amministrativo, di un comitato controllo e rischi. 
    Per assicurare una corretta interazione tra tutte le  funzioni  e
organi con compiti di controllo, evitando sovrapposizioni  o  lacune,
l'organo  con  funzione  di  supervisione   strategica   approva   un
documento, diffuso a tutte le strutture interessate, nel  quale  sono
definiti i compiti e le responsabilita' dei vari organi e funzioni di
controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e  tra
queste/i e gli organi aziendali e, nel caso  in  cui  gli  ambiti  di
controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o  permettano
di  sviluppare  sinergie,  le  modalita'  di   coordinamento   e   di
collaborazione.    A    titolo    esemplificativo,     nell'attivita'
dell'organismo di vigilanza, che attiene in generale  all'adempimento
di leggi e regolamenti, puo' essere proficuo uno stretto raccordo, in
termini sia di suddivisione  di  attivita'  che  di  condivisione  di
informazioni,  con  le  funzioni  di  conformita'  alle  norme  e  di
revisione interna. 
    Nel  definire  le  modalita'  di  raccordo,  ferme  restando   le
attribuzioni previste dalla legge per le funzioni  di  controllo,  le
banche prestano attenzione a non alterare, anche nella  sostanza,  le
responsabilita' primarie  degli  organi  aziendali  sul  sistema  dei
controlli interni. 
 
                             Sezione III 
                   FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO 
 
1. Istituzione delle funzioni aziendali di controllo. 
    Ferma restando l'autonoma responsabilita' aziendale per le scelte
effettuate in materia di assetto dei  controlli  interni,  le  banche
istituiscono, secondo quanto di seguito indicato, funzioni  aziendali
di controllo permanenti e indipendenti: i) di conformita' alle  norme
(compliance); ii) di controllo dei rischi (risk management); iii)  di
revisione interna (internal audit). 
    Le prime due funzioni attengono ai controlli di secondo  livello,
la revisione interna ai controlli di terzo livello. 
    Per  assicurare  l'indipendenza  delle  funzioni   aziendali   di
controllo: 
    a) tali funzioni dispongono dell'autorita', delle risorse e delle
competenze necessarie per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti.  Alle
funzioni e' consentito di avere accesso ai dati aziendali e a  quelli
esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri  compiti.
Le  risorse  economiche,  eventualmente  attivabili   in   autonomia,
permettono, tra l'altro, alle  funzioni  aziendali  di  controllo  di
ricorrere a consulenze esterne. Il personale e' adeguato per  numero,
competenze  tecnico-professionali,  aggiornamento,  anche  attraverso
l'inserimento di programmi di formazione nel  continuo.  Al  fine  di
garantire la formazione di competenze trasversali e di acquisire  una
visione complessiva e integrata dell'attivita'  di  controllo  svolta
dalla  funzione,  la  banca  formalizza  e  incentiva  programmi   di
rotazione delle risorse, tra le funzioni aziendali di controllo; 
    b) i responsabili: 
    • possiedono requisiti di professionalita' adeguati; 
    • sono collocati in posizione gerarchico-funzionale adeguata.  In
particolare, i responsabili delle funzioni di controllo dei rischi  e
di conformita' alle norme  sono  collocati  alle  dirette  dipendenze
dell'organo con funzione di gestione o dell'organo  con  funzione  di
supervisione strategica; il responsabile della funzione di  revisione
interna e' collocato sempre alle dirette dipendenze  dell'organo  con
funzione di supervisione strategica; 
    • non hanno responsabilita' diretta di aree operative  sottoposte
a controllo ne' sono gerarchicamente subordinati ai  responsabili  di
tali aree; 
    • sono nominati e revocati (motivandone le  ragioni)  dall'organo
con  funzione  di  supervisione  strategica,  sentito  l'organo   con
funzione di controllo (13) . Il responsabile di funzioni aziendali di
controllo  puo'  essere  un  componente  dell'organo  amministrativo,
purche'  sia  destinatario  di  specifiche  deleghe  in  materia   di
controlli  e  non  sia  destinatario  di   altre   deleghe   che   ne
pregiudichino l'autonomia; 
    • riferiscono direttamente agli organi aziendali. In particolare,
i responsabili  della  funzione  di  controllo  dei  rischi  e  della
funzione di conformita' alle  norme  hanno,  in  ogni  caso,  accesso
diretto  all'organo  con  funzione  di  supervisione   strategica   e
all'organo con funzione di controllo  e  comunicano  con  essi  senza
restrizioni o intermediazioni;  il  responsabile  della  funzione  di
revisione interna ha  accesso  diretto  all'organo  con  funzione  di
controllo e comunica con esso senza restrizioni o intermediazioni; 
    c)  il  personale  che  partecipa  alle  funzioni  aziendali   di
controllo non e'  coinvolto  in  attivita'  che  tali  funzioni  sono
chiamate a controllare. Nel rispetto di tale principio, nelle  banche
di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata complessita'
operativa, il personale incaricato di compiti attinenti al  controllo
di conformita' alle norme o al controllo dei rischi, qualora non  sia
inserito nelle relative funzioni aziendali di controllo, puo'  essere
integrato in aree operative diverse; in questi casi,  tale  personale
riferisce direttamente ai responsabili delle  funzioni  aziendali  di
controllo per le questioni attinenti ai compiti di tali funzioni; 
    d) le funzioni aziendali di controllo  sono  tra  loro  separate,
sotto un profilo organizzativo. I rispettivi ruoli e  responsabilita'
sono formalizzati; 
    e) i criteri di remunerazione del personale  che  partecipa  alle
funzioni aziendali di controllo non ne compromettono l'obiettivita' e
concorrono a creare un sistema di incentivi coerente con le finalita'
della funzione svolta (14) . 
    Se coerente con  il  principio  di  proporzionalita',  le  banche
possono, a condizione che i  controlli  sulle  diverse  tipologie  di
rischio continuino ad essere efficaci: 
    - affidare a un'unica struttura lo svolgimento della funzione  di
conformita' alle norme e della funzione di controllo dei rischi; 
    - affidare lo svolgimento delle funzioni aziendali  di  controllo
all'esterno, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
esternalizzazione previste nella Sezione IV e,  per  quanto  riguarda
l'esternalizzazione all'interno dei gruppi bancari, nella Sezione V. 
    Tenuto conto che le funzioni  di  conformita'  alle  norme  e  di
controllo dei rischi devono essere sottoposte a verifica periodica da
parte  della  funzione  di  revisione  interna  (controllo  di  terzo
livello), per assicurare l'imparzialita' delle verifiche, le funzioni
di conformita' alle norme e di gestione dei rischi non possono essere
affidate alla funzione di revisione interna. 
2. Programmazione e rendicontazione dell'attivita' di controllo. 
    Per ciascuna funzione aziendale di controllo, la regolamentazione
interna indica responsabilita', compiti, modalita' operative,  flussi
informativi, programmazione dell'attivita' di controllo. 
    In particolare: 
    - le funzioni di conformita' alle norme e di controllo dei rischi
presentano annualmente agli organi aziendali, ciascuna in  base  alle
rispettive  competenze,  un  programma  di  attivita',  in  cui  sono
identificati e valutati i principali rischi a cui la banca e' esposta
e  sono  programmati  i   relativi   interventi   di   gestione.   La
programmazione degli  interventi  tiene  conto  sia  delle  eventuali
carenze  emerse  nei  controlli,  sia  di  eventuali   nuovi   rischi
identificati; 
    - la funzione di  revisione  interna  presenta  annualmente  agli
organi aziendali un piano  di  audit,  che  indica  le  attivita'  di
controllo pianificate, tenuto conto dei rischi delle varie  attivita'
e strutture  aziendali;  il  piano  contiene  una  specifica  sezione
relativa all'attivita' di  revisione  del  sistema  informativo  (ICT
auditing). 
    Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi  annuale,  le
funzioni aziendali di controllo: 
    - presentano agli organi aziendali una  relazione  dell'attivita'
svolta, che illustra le verifiche effettuate, i risultati  emersi,  i
punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi  da  adottare
per la loro rimozione; 
    - riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza,
in   ordine   alla   completezza,   adeguatezza,   funzionalita'    e
affidabilita' del sistema dei controlli interni. 
    In ogni  caso,  le  funzioni  aziendali  di  controllo  informano
tempestivamente gli organi aziendali su  ogni  violazione  o  carenza
rilevante riscontrate (ad es., violazioni che possono  comportare  un
alto rischio di sanzioni regolamentari o legali, perdite  finanziarie
di rilievo o significativi impatti  sulla  situazione  finanziaria  o
patrimoniale, danni di  reputazione,  malfunzionamenti  di  procedure
informatiche critiche). 
3. Requisiti specifici delle funzioni aziendali di controllo. 
3.1. Premessa. 
    Nei paragrafi seguenti  si  stabiliscono,  in  via  generale,  le
responsabilita' e i principali compiti  di  ciascuna  delle  funzioni
aziendali di controllo (15) . 
    Indicazioni piu' specifiche concernenti le  responsabilita'  e  i
compiti di tali funzioni relativamente a ciascuna  singola  categoria
di rischio, ambiti operativi o attivita' particolari  sono  riportate
nelle relative discipline (cfr. Sezione I, par. 1). 
3.2. Funzione di conformita' alle norme (compliance). 
    Il rischio di  non  conformita'  alle  norme  e'  il  rischio  di
incorrere  in  sanzioni   giudiziarie   o   amministrative,   perdite
finanziarie rilevanti  o  danni  di  reputazione  in  conseguenza  di
violazioni  di  norme  imperative  (leggi,  regolamenti)  ovvero   di
autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici  di
autodisciplina). 
    Poiche' il rischio di non conformita' alle  norme  e'  diffuso  a
tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto  nell'ambito
delle linee operative, l'attivita' di prevenzione deve  svolgersi  in
primo luogo dove il rischio viene generato:  e'  pertanto  necessaria
un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale. 
    La funzione  di  conformita'  alle  norme  presiede,  secondo  un
approccio risk based, alla gestione del rischio  di  non  conformita'
con riguardo  a  tutta  l'attivita'  aziendale,  verificando  che  le
procedure interne siano adeguate a  prevenire  tale  rischio.  A  tal
fine, e' necessario che la funzione di conformita' alle  norme  abbia
accesso a tutte le attivita' della banca, centrali e periferiche, e a
qualsiasi informazione a tal  fine  rilevante,  anche  attraverso  il
colloquio diretto con il personale. 
    I principali adempimenti che  la  funzione  di  conformita'  alle
norme e' chiamata a svolgere sono: 
    - l'ausilio alle strutture aziendali  per  la  definizione  delle
metodologie di valutazione dei rischi di non conformita' alle norme; 
    - l'individuazione di idonee procedure  per  la  prevenzione  del
rischio rilevato, con  possibilita'  di  richiederne  l'adozione;  la
verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione; 
    - l'identificazione nel continuo  delle  norme  applicabili  alla
banca e la misurazione/valutazione del loro  impatto  su  processi  e
procedure aziendali; 
    -  la  proposta  di   modifiche   organizzative   e   procedurali
finalizzate ad assicurare un adeguato  presidio  dei  rischi  di  non
conformita' identificati; 
    - la predisposizione di flussi informativi  diretti  agli  organi
aziendali e alle strutture coinvolte (ad es.:  gestione  del  rischio
operativo e revisione interna); 
    - la  verifica  dell'efficacia  degli  adeguamenti  organizzativi
(strutture,  processi,  procedure  anche  operative  e   commerciali)
suggeriti per la prevenzione del  rischio  di  non  conformita'  alle
norme. 
    Per  le  norme  piu'  rilevanti  ai  fini  del  rischio  di   non
conformita', quali quelle che riguardano  l'esercizio  dell'attivita'
bancaria  e  di  intermediazione,  la  gestione  dei   conflitti   di
interesse, la trasparenza nei confronti della clientela  e,  piu'  in
generale, la disciplina posta a tutela del consumatore, e per  quelle
norme per  le  quali  non  siano  gia'  previste  forme  di  presidio
specializzato all'interno della banca, la  funzione  e'  direttamente
responsabile della gestione del rischio di non conformita'. 
    Con riferimento ad  altre  normative  per  le  quali  siano  gia'
previste  forme  specifiche  di  presidio  specializzato   (ad   es.:
normativa sulla sicurezza sul lavoro, in materia di  trattamento  dei
dati personali), la banca, in base a una valutazione dell'adeguatezza
dei controlli specialistici a gestire i profili  di  rischio  di  non
conformita', puo' graduare i compiti della compliance,  che  comunque
e' responsabile, in collaborazione  con  le  funzioni  specialistiche
incaricate, almeno della definizione delle metodologie di valutazione
del rischio di non conformita' e della individuazione delle  relative
procedure, e procede alla verifica dell'adeguatezza  delle  procedure
medesime a prevenire il rischio di non conformita'. 
    La banca puo' adottare tale approccio anche  con  riferimento  al
presidio del rischio di non  conformita'  alle  normative  di  natura
fiscale (16) , che richiede almeno: (i) la definizione  di  procedure
(17) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa  e  ad
attenuare i rischi connessi a  situazioni  che  potrebbero  integrare
fattispecie  di  abuso  del  diritto,  in  modo  da  minimizzare   le
conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla  non
corretta applicazione  della  normativa  fiscale;  (ii)  la  verifica
dell'adeguatezza  di  tali  procedure  e  della  loro   idoneita'   a
realizzare effettivamente l'obiettivo di prevenire il rischio di  non
conformita'. 
    Ferme restando le responsabilita' della  funzione  di  compliance
per l'espletamento  dei  compiti  previsti  da  normative  specifiche
(quali, ad es., le discipline in materia di  politiche  e  prassi  di
remunerazione e incentivazione, di  trasparenza  delle  operazioni  e
correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti e di attivita'
di rischio  e  conflitti  di  interesse  nei  confronti  di  soggetti
collegati), altre aree di intervento sono: 
    - il coinvolgimento nella valutazione ex ante  della  conformita'
alla regolamentazione applicabile  di  tutti  i  progetti  innovativi
(inclusa l'operativita' in nuovi prodotti o  servizi)  che  la  banca
intenda intraprendere nonche' nella prevenzione e nella gestione  dei
conflitti di interesse sia tra  le  diverse  attivita'  svolte  dalla
banca, sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali; 
    - la consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali
della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il  rischio  di
non  conformita'  nonche'   la   collaborazione   nell'attivita'   di
formazione  del  personale  sulle   disposizioni   applicabili   alle
attivita'  svolte,  al  fine  di  diffondere  una  cultura  aziendale
improntata ai principi  di  onesta',  correttezza  e  rispetto  dello
spirito e della lettera delle norme. 
    Sotto il  profilo  organizzativo,  tenuto  conto  dei  molteplici
profili  professionali   richiesti   per   l'espletamento   di   tali
adempimenti, le varie fasi  in  cui  si  articola  l'attivita'  della
funzione di conformita' alle norme possono essere affidate a  risorse
appartenenti  ad  altre  strutture  organizzative  (ad  es.,  legale,
organizzazione, gestione del rischio operativo), purche' il  processo
di  gestione  del  rischio  e  l'operativita'  della  funzione  siano
ricondotti ad unita'  mediante  la  nomina  di  un  responsabile  che
coordini e sovrintenda alle diverse attivita'. 
3.3. Funzione di controllo dei rischi (risk management function). 
    La  funzione  di  controllo  dei  rischi  ha  la   finalita'   di
collaborare  alla  definizione  e  all'attuazione  del  RAF  e  delle
relative politiche di governo  dei  rischi,  attraverso  un  adeguato
processo di gestione dei rischi (18) . 
    La funzione di controllo dei rischi deve  essere  organizzata  in
modo da perseguire in maniera efficiente ed efficace tale  obiettivo.
Essa puo' essere variamente articolata, ad esempio  in  relazione  ai
singoli profili  di  rischio  (di  credito,  di  mercato,  operativo,
modello, ecc.), purche' la banca mantenga una visione  d'insieme  dei
diversi rischi e della loro  reciproca  interazione.  Le  banche  che
adottano sistemi interni per la misurazione dei rischi,  se  coerente
con la natura, la dimensione e la complessita' dell'attivita' svolta,
individuano all'interno della funzione di controllo dei rischi unita'
preposte alla convalida di detti sistemi  indipendenti  dalle  unita'
responsabili dello sviluppo degli stessi. 
    Specie nelle banche  piu'  complesse,  puo'  essere  prevista  la
costituzione di specifici comitati di gestione dei diversi profili di
rischio (ad es., comitati  per  i  rischi  di  credito  e  operativi,
comitato di liquidita', comitato finanza, comitato  per  l'asset  and
liability  management),  definendo  in   modo   chiaro   le   diverse
responsabilita' e le modalita'  di  intervento  e  di  partecipazione
della funzione, in modo da garantirne la  completa  indipendenza  dal
processo  di  assunzione  dei  rischi;   va   inoltre   evitato   che
l'istituzione di tali  comitati  possa  depotenziare  le  prerogative
della funzione di controllo dei rischi. 
    Al tempo stesso, vanno individuate  soluzioni  organizzative  che
non determinino una eccessiva distanza dal contesto operativo. Per la
piena consapevolezza dei rischi e' necessario che vi sia una continua
interazione critica con le unita' di business. 
    La funzione di controllo dei rischi: 
    - e' coinvolta nella definizione  del  RAF,  delle  politiche  di
governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono  il  processo
di gestione dei rischi nonche' nella fissazione dei limiti  operativi
all'assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito,  ha,
tra l'altro, il  compito  di  proporre  i  parametri  quantitativi  e
qualitativi  necessari  per  la  definizione  del  RAF,   che   fanno
riferimento anche a scenari di stress e, in  caso  di  modifiche  del
contesto operativo interno ed esterno della banca,  l'adeguamento  di
tali parametri; 
    - verifica l'adeguatezza del RAF; 
    - verifica nel continuo l'adeguatezza del  processo  di  gestione
dei rischi e dei limiti operativi; 
    - fermo restando quanto previsto nell'ambito della disciplina dei
sistemi  interni  per  il  calcolo  dei  requisiti  patrimoniali,  e'
responsabile dello sviluppo, della convalida e del  mantenimento  dei
sistemi di misurazione e controllo dei rischi assicurando  che  siano
sottoposti  a  backtesting  periodici,  che  vengano  analizzati   un
appropriato  numero  di  scenari  e  che  siano  utilizzate   ipotesi
conservative sulle dipendenze e sulle correlazioni; nella misurazione
dei  rischi  tiene  conto  in  generale  del  rischio  di  modello  e
dell'eventuale incertezza nella valutazione di  alcune  tipologie  di
strumenti finanziari e informa  di  queste  incertezze  l'organo  con
funzione di gestione; 
    - definisce metriche comuni di valutazione dei  rischi  operativi
coerenti con il RAF, coordinandosi con  la  funzione  di  conformita'
alle norme, con la funzione ICT e  con  la  funzione  di  continuita'
operativa; 
    - definisce modalita'  di  valutazione  e  controllo  dei  rischi
reputazionali, coordinandosi con  la  funzione  di  conformita'  alle
norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte; 
    - coadiuva gli organi aziendali  nella  valutazione  del  rischio
strategico monitorando le variabili significative; 
    - assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei
rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attivita'
aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate; 
    -  sviluppa  e  applica  indicatori  in  grado   di   evidenziare
situazioni di anomalia e di inefficienza dei sistemi di misurazione e
controllo dei rischi; 
    - analizza i rischi dei nuovi i prodotti e servizi  e  di  quelli
derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato; 
    -  da'  pareri  preventivi  sulla  coerenza  con  il  RAF   delle
operazioni di maggiore rilievo eventualmente acquisendo, in  funzione
della natura dell'operazione, il parere di altre  funzioni  coinvolte
nel processo di gestione dei rischi; 
    - monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca
e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio  nonche'  il  rispetto
dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in  relazione
all'assunzione delle varie tipologie di rischio; 
    - verifica il corretto svolgimento del  monitoraggio  andamentale
sulle singole esposizioni creditizie (cfr. Allegato A, par. 2); 
    - verifica l'adeguatezza e l'efficacia  delle  misure  prese  per
rimediare alle carenze  riscontrate  nel  processo  di  gestione  del
rischio. 
3.4. Funzione di revisione interna (internal audit). 
    La funzione  di  revisione  interna  e'  volta,  da  un  lato,  a
controllare, in un'ottica di controlli di terzo  livello,  anche  con
verifiche  in  loco,  il  regolare  andamento   dell'operativita'   e
l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, a  valutare  la  completezza,
l'adeguatezza, la funzionalita'  e  l'affidabilita'  della  struttura
organizzativa e delle altre  componenti  del  sistema  dei  controlli
interni, portando all'attenzione degli organi aziendali  i  possibili
miglioramenti, con particolare riferimento al  RAF,  al  processo  di
gestione dei rischi nonche' agli strumenti di misurazione e controllo
degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri  controlli  formula
raccomandazioni agli organi aziendali. 
    In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la  funzione
di revisione interna: 
    -  valuta  la  completezza,  l'adeguatezza,   la   funzionalita',
l'affidabilita' delle altre  componenti  del  sistema  dei  controlli
interni, del processo di gestione dei rischi e degli  altri  processi
aziendali, avendo riguardo anche alla capacita' di individuare errori
ed  irregolarita'.  In  tale  contesto,  sottopone,  tra  l'altro,  a
verifica  le  funzioni  aziendali  di  controllo  dei  rischi  e   di
conformita' alle norme; 
    - valuta l'efficacia del processo  di  definizione  del  RAF,  la
coerenza  interna  dello  schema   complessivo   e   la   conformita'
dell'operativita'  aziendale  al  RAF  e,  in   caso   di   strutture
finanziarie particolarmente complesse, la conformita' di queste  alle
strategie approvate dagli organi aziendali; 
    - verifica, anche attraverso accertamenti di natura ispettiva: 
    a) la regolarita'  delle  diverse  attivita'  aziendali,  incluse
quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella  direzione
generale della banca, sia nelle filiali. La frequenza delle ispezioni
e' coerente con l'attivita'  svolta  e  la  propensione  al  rischio;
tuttavia sono condotti anche accertamenti  ispettivi  casuali  e  non
preannunciati; 
    b) il monitoraggio della conformita' alle norme dell'attivita' di
tutti i livelli aziendali; 
    c)  il  rispetto,  nei  diversi  settori  operativi,  dei  limiti
previsti dai meccanismi di delega, e il  pieno  e  corretto  utilizzo
delle informazioni disponibili nelle diverse attivita'; 
    d) l'efficacia dei poteri della funzione di controllo dei  rischi
di  fornire  pareri  preventivi  sulla  coerenza  con  il  RAF  delle
operazioni di maggior rilievo; 
    e) l'adeguatezza e il corretto funzionamento dei processi e delle
metodologie  di  valutazione  delle   attivita'   aziendali   e,   in
particolare, degli strumenti finanziari; 
    f) l'adeguatezza, l'affidabilita' complessiva e la sicurezza  del
sistema informativo (ICT audit); 
    g) la rimozione delle anomalie  riscontrate  nell'operativita'  e
nel funzionamento dei controlli (attivita' di «follow-up»); 
    - effettua  test  periodici  sul  funzionamento  delle  procedure
operative e di controllo interno; 
    - espleta compiti d'accertamento anche con riguardo a  specifiche
irregolarita'; 
    -  controlla  regolarmente  il  piano  aziendale  di  continuita'
operativa. In tale ambito, prende visione dei programmi di  verifica,
assiste alle prove e ne controlla i risultati, propone  modifiche  al
piano sulla base delle mancanze riscontrate. La funzione di revisione
interna controlla altresi'  i  piani  di  continuita'  operativa  dei
fornitori di servizi e dei fornitori critici; essa puo'  decidere  di
fare  affidamento  sulle  strutture  di  questi  ultimi  se  ritenute
professionali e indipendenti quanto ai  risultati  dei  controlli  ed
esamina i contratti per  accertare  che  il  livello  di  tutela  sia
adeguato agli obiettivi e agli standard aziendali; 
    - qualora nell'ambito della collaborazione  e  dello  scambio  di
informazioni con il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
conti, viene a conoscenza di criticita' emerse durante l'attivita' di
revisione  legale  dei  conti,  si  attiva  affinche'  le  competenti
funzioni aziendali adottino i presidi  necessari  per  superare  tali
criticita'. 
    Con specifico riferimento al processo di gestione dei rischi,  la
funzione di revisione interna valuta anche: 
    - l'organizzazione, i poteri e le responsabilita' della  funzione
di controllo dei rischi, anche con riferimento alla qualita'  e  alla
adeguatezza delle risorse a questa assegnate; 
    - l'appropriatezza delle  ipotesi  utilizzate  nelle  analisi  di
sensitivita' e di scenario e negli stress test; 
    - l'allineamento con le best practice diffuse nel settore. 
    Nello svolgimento dei propri compiti  la  funzione  di  revisione
interna tiene conto di quanto previsto dagli  standard  professionali
diffusamente accettati. 
    L'organizzazione della funzione di revisione interna e'  coerente
con l'articolazione ed il grado di complessita'  della  banca.  Fermo
restando che la funzione va posta alle dirette dipendenze dell'organo
con funzione di supervisione strategica, vanno, tuttavia,  preservati
i raccordi con l'organo con funzione di gestione. 
    Indipendentemente dalle scelte organizzative,  e  fermo  restando
che i destinatari delle comunicazioni  delle  attivita'  di  verifica
sono gli organi aziendali e le unita' sottoposte a  controllo,  nella
regolamentazione interna e' espressamene previsto il  potere  per  la
funzione  di  revisione  interna  di  comunicare  in  via  diretta  i
risultati  degli  accertamenti  e  delle  valutazioni   agli   organi
aziendali.  Gli  esiti  degli  accertamenti  conclusisi  con  giudizi
negativi  o  che  evidenzino  carenze  di  rilievo   sono   trasmessi
integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali. 
    Per svolgere adeguatamente  i  propri  compiti,  la  funzione  di
revisione interna ha accesso a tutte le  attivita',  comprese  quelle
esternalizzate, della banca svolte sia presso gli uffici centrali sia
presso le strutture periferiche. In caso di attribuzione  a  soggetti
terzi di attivita' rilevanti per il  funzionamento  del  sistema  dei
controlli interni (ad es., dell'attivita' di elaborazione dei  dati),
la funzione di revisione  interna  deve  poter  accedere  anche  alle
attivita' svolte da tali soggetti. 
3.5. Rapporti tra le funzioni aziendali di controllo e altre funzioni
  aziendali. 
    Fermo restando la reciproca indipendenza e i rispettivi ruoli, le
funzioni aziendali di controllo collaborano tra loro e con  le  altre
funzioni (ad es., funzione legale,  organizzazione,  sicurezza)  allo
scopo di sviluppare le  proprie  metodologie  di  controllo  in  modo
coerente con le strategie e l'operativita' aziendale. 
    Tenuto conto delle forti interrelazioni tra le  diverse  funzioni
aziendali di controllo, specie  tra  le  attivita'  di  controllo  di
conformita' alle norme,  di  controllo  dei  rischi  operativi  e  di
revisione interna, e' necessario che i compiti e  le  responsabilita'
delle    diverse    funzioni     siano     comunicati     all'interno
dell'organizzazione aziendale, in particolare per quanto attiene alla
suddivisione delle competenze relative alla misurazione  dei  rischi,
alla  consulenza  in  materia  di  adeguatezza  delle  procedure   di
controllo  nonche'  alle  attivita'  di  verifica   delle   procedure
medesime. 
    Specifica  attenzione  e'  posta  nell'articolazione  dei  flussi
informativi tra le funzioni aziendali di controllo; in particolare, i
responsabili della funzione di controllo dei rischi e della  funzione
di conformita' alle norme informano il responsabile della funzione di
revisione interna delle criticita' rilevate nelle  proprie  attivita'
di controllo che possano  essere  di  interesse  per  l'attivita'  di
audit. Il responsabile della revisione interna informa i responsabili
delle  altre  funzioni  aziendali  di  controllo  per  le   eventuali
inefficienze, punti di debolezza o  irregolarita'  emerse  nel  corso
delle attivita' di  verifica  di  propria  competenza  e  riguardanti
specifiche aree o materie di competenza di queste ultime. 
 
                             Sezione IV 
ESTERNALIZZAZIONE DI FUNZIONI AZIENDALI (OUTSOURCING) AL DI FUORI DEL
                           GRUPPO BANCARIO 
 
1. Principi generali e requisiti particolari. 
    Le  banche  che  ricorrono  all'esternalizzazione   di   funzioni
aziendali presidiano i rischi derivanti  dalle  scelte  effettuate  e
mantengono la capacita'  di  controllo  e  la  responsabilita'  sulle
attivita' esternalizzate nonche' le competenze tecniche e  gestionali
essenziali per re-internalizzare, in  caso  di  necessita',  il  loro
svolgimento. 
    La decisione di ricorrere all'outsourcing per lo  svolgimento  di
determinate funzioni aziendali (anche non importanti) e' coerente con
la politica aziendale in materia di esternalizzazione. 
    In linea con il  principio  di  proporzionalita',  tale  politica
stabilisce almeno: 
    - il processo decisionale per esternalizzare  funzioni  aziendali
(livelli decisionali; funzioni  coinvolte;  valutazione  dei  rischi,
inclusi quelli connessi con potenziali  conflitti  di  interesse  del
fornitore  di  servizi,  e  l'impatto   sulle   funzioni   aziendali;
valutazione dell'impatto in termini di continuita' operativa; criteri
per la scelta e la due diligence del fornitore); 
    - il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di
servizio attesi delle attivita' esternalizzate; 
    - le modalita' di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento
della funzione di revisione interna, delle funzioni esternalizzate; 
    - i flussi informativi interni volti ad  assicurare  agli  organi
aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena  conoscenza
e governabilita'  dei  fattori  di  rischio  relativi  alle  funzioni
esternalizzate; 
    - i piani di continuita' operativa (clausole contrattuali,  piani
operativi, ecc.) in caso di non corretto svolgimento  delle  funzioni
esternalizzate da parte del fornitore di servizi. 
    La banca, attraverso il ricorso all'esternalizzazione, non puo': 
    - delegare le proprie  responsabilita',  ne'  la  responsabilita'
degli organi aziendali. In  linea  con  questo  principio,  a  titolo
esemplificativo, non e' ammessa l'esternalizzazione di attivita'  che
rientrano tra i compiti degli organi aziendali (cfr.  Sezione  II)  o
che riguardano aspetti nevralgici  del  processo  di  erogazione  del
credito (ad es., il processo di valutazione del merito di  credito  e
di  monitoraggio  delle  relazioni  creditizie);  l'esternalizzazione
delle funzioni aziendali di controllo e' consentita nei limiti e alle
condizioni previsti nel par. 2; 
    - alterare il rapporto e gli  obblighi  nei  confronti  dei  suoi
clienti; 
    - mettere a repentaglio la propria capacita'  di  rispettare  gli
obblighi previsti dalla  disciplina  di  vigilanza  ne'  mettersi  in
condizione di violare le riserve di attivita' previste dalla legge; 
    - pregiudicare la qualita' del sistema dei controlli interni; 
    - ostacolare la vigilanza. 
    Ferma restando l'esigenza di assicurare, per  ogni  tipologia  di
esternalizzazione, il corretto svolgimento della stessa da parte  del
fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni  e
il monitoraggio  continuo  dell'attivita'  svolta  dal  fornitore  di
servizi, nel caso in cui intendano esternalizzare funzioni  operative
importanti le banche assicurano che  siano  soddisfatte  le  seguenti
condizioni: 
      - nell'accordo scritto tra la banca e il fornitore  di  servizi
sono formalizzati e chiaramente definiti: 
    a) i rispettivi diritti e obblighi; i livelli di servizio attesi,
espressi in termini oggettivi e misurabili, nonche'  le  informazioni
necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti
di interesse  e  le  opportune  cautele  per  prevenirli  o,  se  non
possibile, attenuarli;  le  condizioni  al  verificarsi  delle  quali
possono   essere   apportate   modifiche   all'accordo;   la   durata
dell'accordo e le modalita' di rinnovo nonche' gli impegni  reciproci
connessi con l'interruzione del rapporto; 
    b) i livelli di servizio assicurati in caso  di  emergenza  e  le
soluzioni di continuita' compatibili  con  le  esigenze  aziendali  e
coerenti  con  le  prescrizioni  dell'Autorita'  di  vigilanza.  Sono
altresi' stabilite le modalita' di partecipazione, diretta o  per  il
tramite di comitati utente, alle verifiche dei piani  di  continuita'
operativa dei fornitori. 
    Sono inoltre previste clausole risolutive espresse che consentano
alla banca di  porre  termine  all'accordo  di  esternalizzazione  in
presenza  di  eventi  che  possano  compromettere  la  capacita'  del
fornitore di garantire il servizio  oppure  quando  si  verifichi  il
mancato rispetto del livello di servizio concordato; 
      - il fornitore di servizi: 
    a)  dispone   della   competenza,   della   capacita'   e   delle
autorizzazioni richieste  dalla  legge  per  esercitare,  in  maniera
professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate; 
    b) informa la banca di qualsiasi  evento  che  potrebbe  incidere
sulla sua capacita' di svolgere le funzioni esternalizzate in maniera
efficace e in conformita' con la normativa vigente;  in  particolare,
comunica tempestivamente il verificarsi di  incidenti  di  sicurezza,
anche al fine di consentire  la  pronta  attivazione  delle  relative
procedure di gestione o di emergenza; 
    c)  garantisce   la   sicurezza   delle   informazioni   relative
all'attivita' della  banca,  sotto  l'aspetto  della  disponibilita',
integrita' e riservatezza;  in  quest'ambito,  assicura  il  rispetto
delle norme sulla protezione dei dati personali; 
      - la banca: 
    a) conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente
le funzioni esternalizzate  e  per  gestire  i  rischi  connessi  con
l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti
di interessi del fornitore di servizi;  in  tale  ambito,  individua,
all'interno  della  propria  organizzazione,  un   responsabile   del
controllo delle singole funzioni esternalizzate  dotato  di  adeguati
requisiti  di   professionalita'   («referente   per   le   attivita'
esternalizzate»); 
    b) acquisisce i piani di continuita' operativa del  fornitore  di
servizi o dispone di informazioni adeguate, al fine  di  valutare  la
qualita' delle misure previste e di integrarle con  le  soluzioni  di
continuita' realizzate all'interno; 
    - la banca, i suoi soggetti incaricati della revisione legale dei
conti e le Autorita' di vigilanza hanno  effettivo  accesso  ai  dati
relativi alle attivita' esternalizzate e ai locali in  cui  opera  il
fornitore di servizi.  Il  diritto  di  accesso  per  l'Autorita'  di
vigilanza deve risultare espressamente  nel  contratto,  senza  oneri
aggiuntivi per l'intermediario; 
    -  la  sub-esternalizzazione  (ovverosia  la   possibilita'   del
fornitore di esternalizzare a sua volta  una  parte  delle  attivita'
oggetto del  contratto  di  esternalizzazione)  non  deve  mettere  a
repentaglio  il  rispetto  dei  principi  e  delle   condizioni   per
l'esternalizzazione previste nella presente disciplina; a  tal  fine,
il contratto con  il  fornitore  di  servizi  prevede  che  eventuali
rapporti di sub-esternalizzazione  siano  preventivamente  concordati
con la banca e siano definiti in modo da consentire il pieno rispetto
di tutte le condizioni sopra elencate relative al contratto primario,
inclusa la possibilita' per l'Autorita' di vigilanza di avere accesso
ai dati relativi alle attivita' esternalizzate e  ai  locali  in  cui
opera il sub-fornitore di servizi. 
2. Esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo. 
    L'esternalizzazione  delle  funzioni  aziendali  di  controllo  a
soggetti  terzi  (19)  dotati  di  requisiti  idonei  in  termini  di
professionalita' e indipendenza e' ammessa, di  norma,  per  le  sole
banche classificate, a fini SREP, nella macro-categoria 4 (20) . 
    In aggiunta a quanto previsto dal par. 1 e dalla Sezione III,  le
banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, le funzioni
aziendali di controllo definiscono nell'accordo di esternalizzazione: 
    - gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli; 
    - le modalita'  e  la  frequenza  della  reportistica  dovuta  al
referente per l'attivita'  esternalizzata  e  agli  organi  aziendali
sulle verifiche effettuate. Resta fermo l'obbligo di  dare  riscontro
tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e consulenza da
parte di questi ultimi che in ogni caso  rimangono  responsabili  del
corretto espletamento delle attivita' di controllo esternalizzate; 
    - gli  obblighi  di  riservatezza  delle  informazioni  acquisite
nell'esercizio della funzione; 
    - i collegamenti con le attivita' svolte dall'organo con funzione
di controllo; 
    - la possibilita' di richiedere specifiche attivita' di controllo
al verificarsi di esigenze improvvise; 
    -  la  proprieta'  esclusiva  della  banca  dei   risultati   dei
controlli. 
    In linea  con  quanto  previsto  dal  par.  1,  la  banca  nomina
specifici referenti per ciascuna delle singole funzioni aziendali  di
controllo esternalizzate Ai referenti per le  funzioni  aziendali  di
controllo esternalizzate si applicano le disposizioni previste  dalla
Sezione III,  par.  1,  lett.  b).  Puo'  essere  nominato  un  unico
referente per le funzioni aziendali di controllo di  secondo  livello
esternalizzate. 
    Il fornitore di servizi presso cui si intendono esternalizzare le
funzioni aziendali di controllo rispetta le seguenti condizioni  (21)
: 
    - e' indipendente rispetto alla  banca  presso  la  quale  assume
l'incarico; 
    - non cumula incarichi relativi a funzioni aziendali di controllo
di secondo e di terzo livello per una stessa banca o gruppo bancario; 
    - non svolge contemporaneamente, per la  stessa  banca  o  gruppo
bancario, incarichi relativi a  funzioni  aziendali  di  controllo  e
attivita' che sarebbe chiamato a controllare in qualita' di fornitore
di servizi; 
    - non svolge la funzione di revisione legale  dei  conti  per  la
banca  che  esternalizza  o  per  altre  societa'   del   gruppo   di
appartenenza. 
    Nel rispetto delle medesime condizioni, inoltre, le banche, se in
linea con il principio di  proporzionalita',  possono  esternalizzare
specifici  controlli,   che   richiedono   conoscenze   professionali
specializzate,  in  aree  operative  di  contenute   dimensioni   e/o
rischiosita'. 
3. Comunicazioni alla Banca d'Italia. 
    Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in  parte,  lo
svolgimento di funzioni operative importanti o di controllo ne  danno
comunicazione  preventiva  alla  Banca  d'Italia.  La  comunicazione,
corredata di tutte le indicazioni utili a verificare il rispetto  dei
criteri indicati nella presente  Sezione,  e'  effettuata  almeno  60
giorni  prima  di  conferire  l'incarico  e  specifica  le   esigenze
aziendali che hanno  determinato  la  scelta.  Entro  60  giorni  dal
ricevimento della comunicazione la Banca  d'Italia  puo'  avviare  un
procedimento      amministrativo      d'ufficio      di       divieto
dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni. 
    Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla  Banca
d'Italia una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna -
o, se esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni
dell'organo con funzione di controllo  e  approvata  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica,  relativa  ai  controlli  svolti
sulle funzioni operative importanti o  di  controllo  esternalizzate,
alle carenze eventualmente  riscontrate  e  alle  conseguenti  azioni
correttive adottate. 
4. Esternalizzazione del trattamento del contante. 
    Fatta salva  l'applicazione  delle  disposizioni  in  materia  di
esternalizzazione di funzioni  operative  importanti  della  presente
Sezione e al fine di minimizzare i rischi operativi,  in  particolare
di natura legale, e reputazionali connessi con l'eventuale erogazione
alla clientela di banconote false o di qualita' tale da non  renderle
idonee alla circolazione, le banche che esternalizzano l'attivita' di
trattamento del contante adottano specifiche cautele  nella  gestione
dei rapporti con i soggetti cui  l'attivita'  e'  esternalizzata  sia
all'atto   della   scelta   del   contraente,   che   deve   fondarsi
sull'accertamento della sua piena  affidabilita',  della  correttezza
della gestione e dell'adeguatezza  delle  strutture  e  dei  processi
organizzativi, sia nell'esercizio di efficaci  controlli  successivi,
da  svolgere  nel  continuo  per  verificare  l'ordinato  e  corretto
svolgimento dell'attivita', nel pieno rispetto delle norme vigenti. 
    In particolare, le funzioni aziendali  di  controllo  effettuano,
ciascuna per i profili di competenza, una specifica valutazione delle
procedure seguite per l'allacciamento e la gestione dei rapporti  con
i soggetti cui  e'  esternalizzata  l'attivita'  di  trattamento  del
contante  nonche'  del  complessivo  assetto  dei   controlli   sulle
attivita'  esternalizzate.  Inoltre,  tali  funzioni  assicurano   il
rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della Banca Centrale
Europea  del  16  settembre  2010,  n.  14  relativa   al   controllo
dell'autenticita' e idoneita' delle  banconote  in  euro  e  al  loro
ricircolo. 
    La banca che intende esternalizzare  l'attivita'  di  trattamento
del contante  stipula  con  il  fornitore  di  servizi  un  contratto
concluso in  forma  scritta  che,  oltre  a  rispettare  i  requisiti
previsti nel paragrafo precedente, prevede: 
    - l'obbligo di  attenersi  alle  disposizioni  comunitarie  sopra
richiamate, con particolare riguardo: (i) all'utilizzo  esclusivo  di
apparecchiature conformi a detta disciplina; (ii) alle  procedure  di
verifica delle apparecchiature; (iii) alle attivita' di  monitoraggio
che possono essere condotte dalla Banca d'Italia; 
    - la possibilita' per le banche di verificare la performance  del
servizio reso e di richiedere eventuali misure correttive; 
    - il diritto per la banca di recedere, senza penalita', nel  caso
in cui la controparte violi gli obblighi contrattuali e non vi  ponga
rimedio entro il periodo di tempo indicato nel contratto stesso. 
 
                              Sezione V 
              IL RAF, IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 
              E L'ESTERNALIZZAZIONE NEI GRUPPI BANCARI 
 
1. Il RAF nei gruppi bancari. 
    La capogruppo definisce e approva il RAF  di  gruppo  secondo  le
indicazioni  contenute  nell'Allegato  C,  in   quanto   compatibili,
assicurando la coerenza tra  l'operativita',  la  complessita'  e  le
dimensioni del gruppo e il RAF stesso. 
    Il RAF di gruppo tiene conto delle specifiche operativita' e  dei
connessi profili di rischio di ciascuna delle societa' componenti  il
gruppo  in  modo  da  risultare  integrato   e   coerente.   Per   il
conseguimento  di  tale  obiettivo  e'  necessario  che  gli   organi
aziendali della capogruppo  svolgano  i  compiti  loro  affidati  con
riferimento non soltanto alla  propria  realta'  aziendale  ma  anche
valutando l'operativita' complessiva del gruppo e i rischi  cui  esso
e' esposto. 
    Gli organi aziendali delle societa' componenti il gruppo, secondo
le rispettive competenze, agiscono in coerenza con il RAF di gruppo e
sono responsabili  della  sua  attuazione  per  quanto  concerne  gli
aspetti relativi alla propria  realta'  aziendale.  A  tal  fine,  e'
necessario che la capogruppo renda partecipi, nei modi ritenuti  piu'
opportuni,  gli  organi  aziendali  delle  controllate  delle  scelte
effettuate in materia di RAF. 
2. Controlli interni di gruppo. 
    La  capogruppo,  nel  quadro  dell'attivita'   di   direzione   e
coordinamento del gruppo, esercita: 
    a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree  di
attivita' in cui il  gruppo  opera  e  dei  rischi  incombenti  sulle
attivita' esercitate. Si tratta di un  controllo  sia  sull'andamento
delle  attivita'  svolte  dalle  societa'  appartenenti   al   gruppo
(crescita o riduzione per  via  endogena),  sia  sulle  politiche  di
acquisizione  e  dismissione  da  parte  delle  societa'  del  gruppo
(crescita o riduzione per via esogena); 
    b) un controllo gestionale volto ad  assicurare  il  mantenimento
delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e  patrimoniale
sia delle singole societa', sia del gruppo nel  suo  insieme.  Queste
esigenze di controllo vanno soddisfatte preferibilmente attraverso la
predisposizione di piani, programmi e budget (aziendali e di gruppo),
e  mediante  l'analisi  delle  situazioni   periodiche,   dei   conti
infra-annuali, dei bilanci di esercizio delle singole societa'  e  di
quelli consolidati; cio' sia per settori omogenei  di  attivita'  sia
con riferimento all'intero gruppo; 
    c) un controllo tecnico-operativo  finalizzato  alla  valutazione
dei vari  profili  di  rischio  apportati  al  gruppo  dalle  singole
controllate e dei rischi complessivi del gruppo. 
    La  capogruppo  che   esercita   l'attivita'   di   direzione   e
coordinamento  in  violazione  dei  principi  di  corretta   gestione
societaria e imprenditoriale e' responsabile  ai  sensi  degli  artt.
2497 e ss. del codice civile. 
    La capogruppo dota il gruppo di un sistema unitario di  controlli
interni  che  consenta  l'effettivo  controllo   sia   sulle   scelte
strategiche  del  gruppo  nel  suo  complesso   sia   sull'equilibrio
gestionale delle singole componenti. 
    Per  definire  il  sistema  dei  controlli  interni  del   gruppo
bancario,  la  capogruppo  applica,  per   quanto   compatibili,   le
disposizioni previste nelle precedenti Sezioni. A livello di gruppo -
tenendo conto delle  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e
controllo dei soggetti diversi dalle banche - vanno anche stabiliti e
definiti: 
    - procedure formalizzate di coordinamento e collegamento  fra  le
societa' appartenenti al gruppo e la capogruppo per tutte le aree  di
attivita'; 
    - compiti e responsabilita' degli  organi  e  delle  funzioni  di
controllo all'interno del gruppo, le procedure  di  coordinamento,  i
riporti organizzativi, i flussi informativi e i relativi raccordi;  a
tali fini, l'organo con funzione  di  supervisione  strategica  della
capogruppo  approva  un  apposito  documento  di  coordinamento   dei
controlli nell'ambito  del  gruppo.  La  relazione  che  le  funzioni
aziendali di controllo della capogruppo devono presentare agli organi
aziendali  (cfr.  Sezione  III,  par.  2)   illustra   le   verifiche
effettuate, i risultati emersi, i punti  di  debolezza  rilevati  con
riferimento, oltre che alla  capogruppo  medesima,  anche  al  gruppo
bancario nel suo complesso e propone gli interventi da  adottare  per
la rimozione delle carenze rilevate; 
    - meccanismi  di  integrazione  dei  sistemi  informativi  e  dei
processi di gestione dei dati (specie per le societa' appartenenti al
gruppo aventi sede  in  paesi  che  adottano  diversi  schemi/criteri
contabili  o  di   rilevazione),   anche   al   fine   di   garantire
l'affidabilita' delle rilevazioni su base consolidata; 
    -  flussi  informativi  periodici  che   consentano   l'effettivo
esercizio delle varie forme di controllo su tutte le  componenti  del
gruppo; 
    - procedure che garantiscano, a livello accentrato,  un  efficace
processo unitario  di  gestione  dei  rischi  del  gruppo  a  livello
consolidato. In particolare, vi deve essere un'anagrafe unica, o piu'
anagrafi  che  siano  facilmente  raccordabili,  presso  le   diverse
societa' del gruppo in modo da consentire l'univoca  identificazione,
da parte delle diverse entita', dei singoli  clienti  e  controparti,
dei gruppi di clienti connessi e dei soggetti  collegati  e  rilevare
correttamente, a livello consolidato, la loro esposizione complessiva
ai diversi rischi; 
    - sistemi per monitorare i flussi  finanziari,  le  relazioni  di
credito (in particolare  le  prestazioni  di  garanzie)  e  le  altre
relazioni fra i soggetti componenti il gruppo; 
    - controlli  sul  raggiungimento  degli  obiettivi  di  sicurezza
informatica e di continuita' operativa definiti per l'intero gruppo e
le singole componenti. 
    L'organo con funzione  di  controllo  della  societa'  capogruppo
vigila anche sul corretto  esercizio  delle  attivita'  di  controllo
svolte dalla capogruppo sulle societa' del gruppo. 
    La capogruppo formalizza e rende noti a  tutte  le  societa'  del
gruppo i criteri che presiedono le diverse fasi che costituiscono  il
processo di gestione dei rischi. Essa, inoltre, convalida i  processi
di gestione dei rischi all'interno del gruppo. Per quanto riguarda in
particolare il rischio di credito, la capogruppo fissa i  criteri  di
valutazione delle posizioni e crea una base  informativa  comune  che
consenta a tutte le societa'  appartenenti  al  gruppo  di  conoscere
l'esposizione  dei  clienti  nei  confronti  del  gruppo  nonche'  le
valutazioni  inerenti  alle  posizioni  dei  soggetti  affidati.   La
capogruppo decide, infine, in merito all'adozione dei sistemi interni
di  misurazione  dei  rischi  per  la  determinazione  dei  requisiti
patrimoniali  e   ne   determina   le   caratteristiche   essenziali,
assumendosi  la  responsabilita'  della  realizzazione  del  progetto
nonche' della supervisione sul corretto funzionamento di tali sistemi
e sul  loro  costante  adeguamento  sotto  il  profilo  metodologico,
organizzativo e procedurale. 
    Ciascuna societa' del gruppo si dota di un sistema dei  controlli
interni che sia coerente con la strategia e la politica del gruppo in
materia di controlli, fermo restando  il  rispetto  della  disciplina
eventualmente applicabile su base individuale. 
    Nel caso di controllate estere, e' necessario che la  capogruppo,
nel rispetto dei vincoli locali, adotti tutte le  iniziative  atte  a
garantire standard  di  controllo  e  presidi  comparabili  a  quelli
previsti dalle disposizioni di vigilanza italiane, anche nei casi  in
cui la normativa dei paesi in cui sono insediate  le  filiazioni  non
preveda analoghi livelli di attenzione. 
    Per verificare la rispondenza dei  comportamenti  delle  societa'
appartenenti  al  gruppo  agli  indirizzi  della  capogruppo  nonche'
l'efficacia del sistema  dei  controlli  interni,  la  capogruppo  si
attiva  affinche',  nei  limiti  dell'ordinamento,  la  funzione   di
revisione  interna  a  livello  consolidato  effettui  periodicamente
verifiche in loco sulle componenti del  gruppo,  tenuto  conto  della
rilevanza delle diverse tipologie di rischio  assunte  dalle  diverse
entita'. 
3. Esternalizzazione di funzioni  aziendali  all'interno  del  gruppo
  bancario. 
    La capogruppo definisce  la  politica  aziendale  in  materia  di
esternalizzazione all'interno del gruppo bancario. 
    La politica stabilisce almeno: 
    - il processo decisionale per esternalizzare  funzioni  aziendali
presso la capogruppo o altre componenti del gruppo; 
    - i presidi adottati per assicurare  una  adeguata  tutela  degli
interessi di eventuali soci di minoranza; 
    - i criteri per individuare il fornitore di  servizi  all'interno
del  gruppo,  e  gli  obblighi  previsti  per   tale   soggetto;   in
particolare, con riferimento alle funzioni operative  importanti,  il
fornitore di servizi: 
    a)  dispone   della   competenza,   della   capacita'   e   delle
autorizzazioni richieste  dalla  legge  per  esercitare,  in  maniera
professionale e affidabile, le funzioni esternalizzate; 
    b) informa la capogruppo e la banca che esternalizza di qualsiasi
evento che potrebbe incidere  sulla  sua  capacita'  di  svolgere  le
funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformita'  con  la
normativa vigente; 
    c)  comunica  tempestivamente  il  verificarsi  di  incidenti  di
sicurezza, anche al fine di consentire la  pronta  attivazione  delle
relative procedure di gestione o di emergenza; 
    d)  garantisce   la   sicurezza   delle   informazioni   relative
all'attivita' della banca che  esternalizza,  sotto  l'aspetto  della
disponibilita', integrita' e riservatezza; in quest'ambito,  assicura
il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali; 
    - il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di
servizio attesi delle attivita' esternalizzate; 
    - i livelli di servizio assicurati in  caso  di  emergenza  e  le
soluzioni di continuita' compatibili  con  le  esigenze  aziendali  e
coerenti con le prescrizioni dell'Autorita' di vigilanza; 
    - i flussi informativi volti ad assicurare agli organi  aziendali
della capogruppo e della  banca  che  esternalizza  e  alle  funzioni
aziendali di  controllo  di  tali  soggetti  la  piena  conoscenza  e
governabilita'  dei  fattori  di  rischio  relativi   alle   funzioni
esternalizzate. 
    La banca appartenente a un gruppo  bancario,  ferma  restando  la
responsabilita' per le attivita' esternalizzate, puo'  derogare  alle
disposizioni in materia di esternalizzazione previste alla Sezione IV
se rispetta la politica aziendale  in  materia  di  esternalizzazione
all'interno del gruppo. Attraverso il ricorso  all'esternalizzazione,
la banca non puo': 
    - delegare le proprie  responsabilita',  ne'  la  responsabilita'
degli organi aziendali. In  linea  con  questo  principio,  a  titolo
esemplificativo, non e' ammessa l'esternalizzazione di attivita'  che
rientrano tra i compiti degli organi aziendali (cfr. Sezione II); 
    - alterare il rapporto e gli  obblighi  nei  confronti  dei  suoi
clienti; 
    - mettere a repentaglio la propria capacita'  di  rispettare  gli
obblighi previsti dalla  disciplina  di  vigilanza  ne'  mettersi  in
condizione di violare le riserve di attivita' previste dalla legge; 
    - pregiudicare la qualita' del  sistema  dei  controlli  interni,
tenuto conto dell'assetto complessivo dei  controlli  del  gruppo  di
appartenenza; 
    - ostacolare la vigilanza. 
3.1.  L'esternalizzazione  nell'ambito  del  gruppo  delle   funzioni
  aziendali di controllo. 
    Fermo restando quanto previsto nel par. 3, al fine di  assicurare
l'effettivita' e l'integrazione  dei  controlli,  l'esternalizzazione
delle funzioni aziendali di controllo presso la capogruppo o le altre
componenti  del  gruppo  e'   consentita,   indipendentemente   dalle
dimensioni e dalla complessita' operativa della banca,  nel  rispetto
dei seguenti criteri: 
    - sono valutati e documentati, in una logica di gruppo, i  costi,
i benefici e i  rischi  alla  base  della  soluzione  adottata;  tale
analisi deve essere periodicamente aggiornata; 
    -  gli  organi  aziendali  delle  componenti  del   gruppo   sono
consapevoli  delle  scelte  effettuate  dalla   capogruppo   e   sono
responsabili,    ciascuno    secondo    le    proprie     competenze,
dell'attuazione,  nell'ambito  delle  rispettive  realta'  aziendali,
delle strategie e  politiche  perseguite  in  materia  di  controlli,
favorendone l'integrazione nell'ambito dei controlli di gruppo; 
    - all'interno delle banche del gruppo e delle altre entita'  che,
a giudizio della capogruppo, assumono  rischi  considerati  rilevanti
per il gruppo nel suo complesso, vengono nominati appositi  referenti
i quali: i) svolgono compiti di supporto per la funzione aziendale di
controllo esternalizzata; ii) riportano funzionalmente alla  funzione
aziendale di controllo esternalizzata; iii) segnalano tempestivamente
eventi o situazioni particolari, suscettibili di modificare i  rischi
generati dalla controllata (22) . A tali referenti  si  applicano  le
disposizioni previste dalla Sezione  III,  par.  1,  lett.  b).  Puo'
essere nominato un unico referente per le sole funzioni aziendali  di
controllo di secondo livello esternalizzate. 
4. Comunicazioni alla Banca d'Italia. 
    Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in  parte,  lo
svolgimento  di  funzioni  operative  importanti   o   di   controllo
nell'ambito  del  gruppo  di  appartenenza  ne  danno   comunicazione
preventiva alla Banca d'Italia, tramite  la  propria  capogruppo.  La
comunicazione, corredata di tutte le indicazioni utili  a  verificare
il  rispetto  dei  criteri  indicati  nella  presente   Sezione,   e'
effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l'incarico e specifica
le esigenze aziendali che  hanno  determinato  la  scelta.  Entro  60
giorni dal ricevimento della comunicazione  la  Banca  d'Italia  puo'
avviare  un  procedimento   amministrativo   d'ufficio   di   divieto
dell'esternalizzazione che si conclude entro 60 giorni. 
    La  capogruppo,  sulla  base  delle  relazioni   delle   funzioni
aziendali di controllo (cfr. Sezione III,  par.  2  e  par.  2  della
presente  Sezione),  invia  annualmente  alla  Banca   d'Italia   una
relazione riguardante  gli  accertamenti  effettuati  sulle  societa'
controllate e i risultati emersi, i punti di debolezza  rilevati  con
riferimento sia al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole
entita'  e  la  descrizione  degli  interventi  da  adottare  per  la
rimozione delle carenze rilevate. 
 
                             Sezione VI 
                       IMPRESE DI RIFERIMENTO 
 
    Le imprese di  riferimento  sono  responsabili  del  calcolo  dei
requisiti patrimoniali e del rispetto delle disposizioni  prudenziali
applicabili su base consolidata (23) ; a tali  fini,  il  sistema  di
controlli  interni  nel  suo  complesso  assicura   la   correttezza,
l'adeguatezza e la tempestivita' dei flussi informativi con le  altre
societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  controllate   dalla
societa' di partecipazione finanziaria madre  nell'UE  necessari  per
rispettare gli obblighi imposti dalle disposizioni prudenziali. 
 
                             Sezione VII 
SUCCURSALI DI BANCHE COMUNITARIE E DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE  AVENTI
SEDE NEI PAESI DEL GRUPPO DEI DIECI O IN QUELLI INCLUSI IN UN  ELENCO
                   PUBBLICATO DALLA BANCA D'ITALIA 
 
    Nel  caso  delle  succursali  di  banche  comunitarie   e   delle
succursali di banche  extracomunitarie  aventi  sede  nei  paesi  del
Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un elenco  pubblicato  e
periodicamente   aggiornato   dalla   Banca   d'Italia,   il   legale
rappresentante attesta annualmente che e' stata condotta una verifica
di conformita' della condotta aziendale rispetto alle norme  italiane
applicabili alla succursale e  riferisce  sinteticamente  alla  Banca
d'Italia in merito all'esito di tale verifica (24) . 
    A tal fine, la banca verifica che le procedure  interne  adottate
dalla succursale stessa  siano  adeguate  rispetto  all'obiettivo  di
prevenire  la  violazione  delle  norme  italiane  applicabili   alla
succursale. 
    Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi  sede
nei paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un  elenco
pubblicato e  periodicamente  aggiornato  dalla  Banca  d'Italia,  il
legale  rappresentante   attesta   altresi'   che   la   completezza,
l'adeguatezza, la  funzionalita',  l'affidabilita'  del  sistema  dei
controlli interni e'  stata  verificata  attraverso  un  processo  di
revisione interna. 
 
                            Sezione VIII 
                   INFORMATIVA ALLA BANCA D'ITALIA 
 
    Le banche  comunicano  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia  la
nomina e l'eventuale revoca dei responsabili delle funzioni aziendali
di controllo. Nel  caso  di  gruppi  bancari  tale  comunicazione  e'
eseguita dalla capogruppo. 
    Le banche non appartenenti a gruppi bancari  trasmettono  inoltre
alla Banca d'Italia: 
    - tempestivamente, le  relazioni  sull'attivita'  svolta  redatte
annualmente dalle funzioni di controllo dei  rischi,  di  conformita'
alle norme e di revisione interna (cfr. Sezione III, par. 2). Se  una
o piu' di  queste  funzioni  sono  esternalizzate,  la  relazione  e'
redatta dal referente aziendale; 
    - entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione,  redatta  dalla
funzione di revisione interna - o, se esternalizzata,  dal  referente
aziendale  -  con  le  considerazioni  dell'organo  con  funzione  di
controllo  e  approvata  dall'organo  con  funzione  di  supervisione
strategica, relativa ai controlli  svolti  sulle  funzioni  operative
importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente  riscontrate  e
alle conseguenti azioni correttive adottate (cfr.  Sezione  IV,  par.
3); 
    - qualora ve ne siano le condizioni, la relazione di cui al punto
2.1 dell'Allegato A. 
    Le banche non appartenenti a gruppi che intendono esternalizzare,
in tutto o in parte, lo svolgimento di funzioni operative  importanti
o di controllo ne danno comunicazione preventiva alla Banca  d'Italia
(cfr. Sezione IV, par. 3). 
    Nel  caso  di  gruppi  bancari,  le   capogruppo   coordinano   e
trasmettono alla Banca d'Italia, per tutte le banche del  gruppo,  la
stessa  documentazione  richiesta   nel   caso   delle   banche   non
appartenenti a gruppi bancari, ad  eccezione  delle  relazioni  delle
funzioni aziendali di controllo delle societa'  controllate  (Sezione
III, par. 2). In luogo di queste  ultime,  inviano  annualmente  alla
Banca  d'Italia  la  relazione  di  cui  alla  Sezione  V,  par.   4,
riguardante gli accertamenti effettuati sulle societa' controllate  e
i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati con riferimento sia
al gruppo bancario nel suo complesso sia alle singole  entita'  e  la
descrizione degli interventi  da  adottare  per  la  rimozione  delle
carenze rilevate. 
    Le capogruppo danno comunicazione preventiva alla Banca  d'Italia
dell'intenzione delle banche di esternalizzare, in tutto o in  parte,
lo svolgimento  di  funzioni  operative  importanti  o  di  controllo
nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza (cfr. Sezione V, par.
4). 
    Nel  caso  delle  succursali  di  banche  comunitarie   e   delle
succursali di banche  extracomunitarie  aventi  sede  nei  paesi  del
Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un elenco  pubblicato  e
periodicamente   aggiornato   dalla   Banca   d'Italia,   il   legale
rappresentante attesta annualmente che e' stata condotta una verifica
di conformita' della condotta aziendale rispetto alle norme  italiane
applicabili alla succursale e  riferisce  sinteticamente  alla  Banca
d'Italia in merito all'esito di tale verifica (cfr. Sezione VII). 
    Nel caso delle succursali di banche extracomunitarie aventi  sede
nei paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un  elenco
pubblicato e  periodicamente  aggiornato  dalla  Banca  d'Italia,  il
legale  rappresentante   attesta   altresi'   che   la   completezza,
l'adeguatezza, la  funzionalita',  l'affidabilita'  del  sistema  dei
controlli interni e'  stata  verificata  attraverso  un  processo  di
revisione interna (cfr. Sezione VII). 
    Le succursali di banche  extracomunitarie  non  aventi  sede  nei
paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in  quelli  inclusi  in  un  elenco
pubblicato  e  periodicamente  aggiornato   dalla   Banca   d'Italia,
individuano un referente per ciascuna funzione aziendale di controllo
della  succursale.  I  nominativi  dei  referenti  e   le   eventuali
variazioni sono comunicati alla Banca d'Italia. 
 
                                                           Allegato A 
 
                   DISPOSIZIONI SPECIALI RELATIVE 
                 A PARTICOLARI CATEGORIE DI RISCHIO 
 
1. Premessa. 
    Vengono in  questa  sede  individuate  disposizioni  speciali  in
materia di controlli interni, che assumono valenza per la generalita'
delle  banche  e  dei  gruppi  bancari,  relativamente  a  specifiche
categorie di rischio. Nel caso  in  cui  la  banca  utilizzi  sistemi
interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali  (credito,  controparte,  mercato,  operativi),   queste
indicazioni devono essere  integrate  con  i  principi  di  carattere
organizzativo  previsti  dalle   rispettive   discipline,   i   quali
costituiscono una delle condizioni  per  il  riconoscimento,  a  fini
prudenziali, di tali sistemi. 
2. Rischio di credito e di controparte. 
    L'intero processo  di  gestione  del  rischio  di  credito  e  di
controparte  (misurazione  del  rischio,   istruttoria,   erogazione,
controllo andamentale e  monitoraggio  delle  esposizioni,  revisione
delle linee di credito, classificazione delle posizioni  di  rischio,
interventi  in  caso  di  anomalia,   criteri   di   classificazione,
valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate) deve  risultare
dal  regolamento  interno  ed  essere  periodicamente  sottoposto   a
verifica. 
    Nel  definire  i  criteri  per  l'erogazione  dei   crediti,   il
regolamento  interno  assicura  che  la  diversificazione  dei   vari
portafogli esposti  al  rischio  di  credito  sia  coerente  con  gli
obiettivi di mercato e la strategia complessiva della banca. 
    La corretta misurazione del rischio di credito presuppone che  le
banche abbiano in ogni momento conoscenza della  propria  esposizione
verso ciascun cliente e verso ciascun gruppo di clienti connessi (con
rilevanza sia delle connessioni di carattere giuridico sia di  quelle
di tipo economico-finanziario). A tale  fine,  e'  indispensabile  la
disponibilita' di basi dati complete ed  aggiornate,  di  un  sistema
informativo che ne consenta lo sfruttamento  ai  fini  richiesti,  di
un'anagrafe clienti attraverso cui generare ed aggiornare, a  livello
individuale e, nel caso di un gruppo bancario,  consolidato,  i  dati
identificativi  della  clientela,  le   connessioni   giuridiche   ed
economico-finanziarie tra clienti diversi, le forme tecniche  da  cui
deriva  l'esposizione,  il  valore  aggiornato  delle   tecniche   di
attenuazione dei rischi. 
    La corretta rilevazione  e  gestione  di  tutte  le  informazioni
necessarie  riveste  particolare  importanza  nelle   procedure   per
l'assunzione di grandi rischi. A tal fine, le banche sono  tenute  al
rispetto della disciplina dettata nel Titolo V, Capitolo  1,  Sezione
V. 
    Nella  fase  istruttoria,  le  banche   acquisiscono   tutta   la
documentazione necessaria per effettuare un'adeguata valutazione  del
merito di credito del prenditore, sotto  il  profilo  patrimoniale  e
reddituale, e una corretta  remunerazione  del  rischio  assunto.  La
documentazione deve consentire di valutare la coerenza  tra  importo,
forma tecnica e progetto finanziato;  essa  deve  inoltre  permettere
l'individuazione  delle  caratteristiche   e   della   qualita'   del
prenditore,  anche  alla   luce   del   complesso   delle   relazioni
intrattenute. Nel caso di affidamenti ad imprese,  sono  acquisiti  i
bilanci  (individuali  e,  se  disponibili,  consolidati),  le  altre
informazioni desumibili dalla  Centrale  dei  Bilanci  e  ogni  altra
informazione, significativa e rilevante, per valutare  la  situazione
aziendale attuale e  prospettica  dell'impresa,  anche  di  carattere
qualitativo  (validita'   del   progetto   imprenditoriale,   assetti
proprietari,  esame  della  situazione  del  settore   economico   di
appartenenza, situazione dei mercati di sbocco e di fornitura, ecc.).
Le  procedure  di  sfruttamento  delle  informazioni  devono  fornire
indicazioni circostanziate sul livello di affidabilita'  del  cliente
(ad es., attraverso sistemi di credit scoring  e/o  di  rating).  Nel
caso in cui l'affidato faccia parte  di  un  gruppo,  la  valutazione
tiene conto anche della situazione e delle prospettive del gruppo nel
suo complesso. Al fine di conoscere la valutazione degli affidati  da
parte  del  sistema  bancario  le  banche  utilizzano,  anche   nella
successiva  fase  di  controllo  andamentale  e  monitoraggio   delle
esposizioni, le informazioni fornite dalla Centrale dei Rischi. 
    Le deleghe in materia di erogazione del credito devono  risultare
da  apposita  delibera  dell'organo  con  funzione  di   supervisione
strategica  e  devono   essere   commisurate   alle   caratteristiche
dimensionali della  banca.  Nel  caso  di  fissazione  di  limiti  «a
cascata» (quando, cioe', il delegato  delega  a  sua  volta  entro  i
limiti a lui attribuiti),  la  griglia  dei  limiti  risultanti  deve
essere  documentata.  Il  soggetto  delegante  deve  inoltre   essere
periodicamente informato sull'esercizio delle  deleghe,  al  fine  di
poter effettuare le necessarie verifiche. 
    Il  controllo  andamentale  e  il  monitoraggio   delle   singole
esposizioni devono essere svolti con sistematicita',  avvalendosi  di
procedure efficaci in grado di segnalare tempestivamente  l'insorgere
di anomalie e di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di  valore
e dei passaggi a perdita. 
    I  criteri  di  classificazione,  valutazione  e  gestione  delle
esposizioni  deteriorate  (25)   ,   nonche'   le   relative   unita'
responsabili devono essere  stabiliti  dall'organo  con  funzione  di
supervisione strategica con apposita delibera che  indichi  anche  le
modalita' di raccordo tra tali  criteri  e  quelli  previsti  per  le
segnalazioni di vigilanza. La  deroga  all'applicazione  dei  criteri
prefissati e' consentita  esclusivamente  in  casi  predeterminati  e
seguendo  procedure  rafforzate,  che  prevedano  il   coinvolgimento
dell'organo  con  funzione  di  gestione.  Devono   essere   altresi'
stabilite procedure atte a individuare, in dettaglio, gli  interventi
da attuare in presenza di deterioramento delle posizioni di rischio. 
    In particolare, la determinazione  del  valore  di  recupero  dei
crediti deteriorati tiene conto dei seguenti fattori: i) tipologia di
procedura esecutiva attivata ed esito delle fasi gia'  esperite;  ii)
valore di pronto realizzo  delle  garanzie  (calcolando  per  i  beni
immobili haircut in funzione dell'aggiornamento della perizia  e  del
contesto di mercato; per le attivita' finanziarie scarti coerenti con
la natura del prodotto e la situazione di mercato); iii) criteri  per
la stima del periodo di recupero e dei tassi di  attualizzazione  dei
flussi attesi. Le suddette indicazioni sono periodicamente aggiornate
sulla base dell'evoluzione del quadro di riferimento. 
    La verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale
sulle singole esposizioni, in particolare di quelle deteriorate, e la
valutazione della coerenza delle  classificazioni,  della  congruita'
degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di  recupero  e'
svolta, a livello centrale e periferico, dalla funzione di  controllo
dei rischi o, per le banche di  maggiore  dimensione  e  complessita'
operativa, da una specifica unita', che riporta al responsabile della
funzione di controllo dei rischi. 
    Tali unita'  verificano,  tra  l'altro,  l'operato  delle  unita'
operative  e   di   recupero   crediti,   assicurando   la   corretta
classificazione delle esposizioni  deteriorate  e  l'adeguatezza  del
relativo grado di irrecuperabilita' (26) . Nel  caso  di  valutazioni
discordanti, si applicano le valutazioni formulate dalla funzione  di
controllo dei rischi. 
    L'internal audit assicura periodiche verifiche sull'affidabilita'
ed efficacia del complessivo processo. 
    Gli organi aziendali, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
sono    costantemente    aggiornati    dei    risultati    conseguiti
nell'applicazione  dei  criteri  e  delle  procedure  individuate   e
valutano l'esigenza di definire interventi di miglioramento  di  tali
criteri e procedure. 
    Il sistema dei controlli  interni  deve,  infine,  garantire  che
l'intero processo di gestione del rischio  ricomprenda  l'esposizione
al rischio  di  credito  derivante  dall'operativita'  diversa  dalla
tipica attivita' di finanziamento, costituita dai derivati finanziari
e  di  credito,   dalle   operazioni   SFT   («securities   financing
transactions») e da quelle con regolamento  a  lungo  termine,  cosi'
come definite nella disciplina relativa  al  trattamento  prudenziale
dei rischi di controparte. 
    A tal fine, le banche sono tenute anche al rispetto dei requisiti
organizzativi per l'operativita' in derivati di credito (27) . 
    Nel caso di partecipazione ad accordi di compensazione,  su  base
bilaterale o multilaterale, che misurano il  rischio  di  controparte
sulla  base  dell'esposizione  netta  anziche'   lorda,   le   banche
verificano che gli accordi abbiano fondamento giuridico. Nel caso  in
cui i predetti accordi intendano riconoscere anche a fini prudenziali
l'effetto di riduzione del rischio devono attenersi al  rispetto  dei
criteri previsti dalla normativa (cfr. Titolo II, Capitolo 3, Sezione
II, par. 10). 
    L'esigenza di assicurare idonei presidi non viene meno  nei  casi
in cui i finanziamenti sono concessi  nella  forma  del  rilascio  di
garanzie, posto che il credito di firma concesso espone la  banca  al
rischio di dover successivamente intervenire con una  erogazione  per
cassa, attivando conseguentemente le  azioni  di  recupero.  Cio'  in
particolare quando il rilascio di  garanzie  costituisce  l'attivita'
esclusiva o prevalente della banca. 
    I presidi organizzativi devono pertanto assicurare anche: 
    - l'approfondita conoscenza - sin dall'inizio della  relazione  e
per tutta la durata della stessa - della capacita' dei  garantiti  di
adempiere le proprie obbligazioni (incluse quelle di fare); 
    - il costante monitoraggio degli impegni assunti con  riferimento
sia al volume sia al grado di rischiosita' degli  stessi,  specie  in
situazioni di elevata rotazione delle garanzie rilasciate. 
    Una particolare attenzione va  inoltre  posta  nella  definizione
della contrattualistica, al fine di prevenire o limitare  l'insorgere
di contenziosi con riferimento  sia  all'attivazione  delle  garanzie
rilasciate, sia alle  successive  eventuali  azioni  di  rivalsa  nei
confronti dei garantiti. 
    Le banche si astengono dal  sottoscrivere  i  contratti  relativi
alle  garanzie  rilasciate  prima  della  definizione  di  tutti  gli
elementi essenziali del rapporto  (in  particolare:  indicazione  del
beneficiario, prestazione dovuta dal garantito,  ammontare  e  durata
della garanzia, modalita' di liberazione dall'obbligo di  garanzia  o
di rinnovo della stessa). 
    Al fine di assicurare il monitoraggio dell'esposizione, anche per
il rispetto dei requisiti prudenziali in presenza  elevata  rotazione
delle garanzie, il sistema delle rilevazioni contabili aziendali deve
consentire di ricostruire la successione temporale  delle  operazioni
effettuate. 
2.1. Valutazione del merito di credito. 
    Le  disposizioni  in  materia  di  determinazione  dei  requisiti
patrimoniali  a  fronte   del   rischio   di   credito   nel   metodo
standardizzato,   prevedono   l'applicazione   di   coefficienti   di
ponderazione diversificati in funzione delle valutazioni  del  merito
creditizio rilasciate dalle ECAI. 
    Il riconoscimento di un'ECAI,  effettuato  dalla  Banca  d'Italia
mediante la procedura di cui al Titolo II, Capitolo 1,  Parte  Prima,
Sezione VIII, non implica una valutazione di merito  sulla  validita'
dei giudizi attribuiti o un supporto alle metodologie utilizzate,  di
cui  le  ECAI  restano  le  uniche  responsabili;  esso  e'  volto  a
consentire alle banche l'utilizzo dei  rating  esterni  ai  fini  del
calcolo dei requisiti patrimoniali. 
    L'utilizzo dei  rating  esterni  non  esaurisce  il  processo  di
valutazione del merito di credito che le banche devono  svolgere  nei
confronti della clientela sovvenuta; esso  rappresenta  soltanto  uno
degli elementi che possono contribuire alla  definizione  del  quadro
informativo sulla qualita' creditizia del cliente. 
    Le  banche  si  dotano,  pertanto,  di  metodologie  interne  che
consentano una  valutazione  del  rischio  di  credito  derivante  da
esposizioni nei confronti di singoli  prenditori,  titoli,  posizioni
verso le cartolarizzazioni nonche' del rischio di credito  a  livello
di  portafoglio  (28)  .  Tali   metodologie   non   devono   basarsi
meccanicamente sulle valutazioni espresse dalle ECAI. 
    La valutazione del merito di credito svolta dalla banca  in  base
alle risultanze dell'attivita' istruttoria e  delle  sue  metodologie
interne puo' discostarsi da quelle effettuate dalle ECAI. 
    Divergenze frequenti nella  valutazione  del  merito  di  credito
possono essere indice  di  incompletezza  e  scarsa  accuratezza  del
sistema di valutazione dell'agenzia  esterna  e  costituiscono  utili
informazioni  ai  fini  della  periodica  valutazione  che  la  Banca
d'Italia  effettua  sulla   permanenza   dei   presupposti   per   il
riconoscimento delle ECAI. 
    Le banche, oltre ad analizzare la qualita' dei singoli prenditori
nell'ambito del processo di  gestione  del  rischio,  sono  tenute  a
effettuare,  con   periodicita'   almeno   annuale,   una   specifica
valutazione della complessiva coerenza dei rating delle ECAI  con  le
valutazioni elaborate  in  autonomia.  I  risultati  dell'esame  sono
formalizzati in un documento approvato dall'organo  con  funzione  di
gestione  e  portato  a  conoscenza  dell'organo  con   funzione   di
supervisione strategica e dell'organo con funzione di controllo.  Ove
dall'esame emergano frequenti  e  significativi  disallineamenti  fra
valutazioni interne ed  esterne,  copia  della  citata  relazione  e'
trasmessa alla Banca d'Italia. 
3. Rischi derivanti dall'utilizzo di  tecniche  di  attenuazione  del
  rischio di credito. 
    Requisiti organizzativi specifici  per  la  gestione  dei  rischi
derivanti dall'utilizzo di tecniche di attenuazione  del  rischio  di
credito sono contenute  nel  Titolo  II,  Capitolo  2,  Parte  Prima,
Sezione II. 
4. Concentrazione dei rischi. 
    Regole organizzative specifiche in materia di grandi rischi  sono
contenute nel Titolo V, Capitolo 1, Sezione V. 
    Inoltre, il sistema dei controlli interni assicura la gestione  e
il controllo,  anche  attraverso  specifiche  politiche  e  procedure
aziendali, dei rischi di concentrazione derivanti  dalle  esposizioni
nei confronti di clienti, incluse le controparti centrali, gruppi  di
clienti connessi, clienti operanti nel  medesimo  settore  economico,
nella  medesima  regione  geografica  o  che  esercitano  la   stessa
attivita' o trattano la stessa  merce  nonche'  dall'applicazione  di
tecniche  di  attenuazione  del  rischio  di  credito,  compresi   in
particolare i rischi derivanti  da  esposizioni  indirette  come,  ad
esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie (cfr.  Titolo
III, Capitolo 1, Allegato B). 
5. Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione. 
    Regole organizzative  specifiche  in  materia  di  operazioni  di
cartolarizzazione sono contenute nel Titolo  II,  Capitolo  2,  Parte
Seconda, Sezione VII. 
    In particolare, il sistema dei controlli interni assicura  che  i
rischi derivanti da tali operazioni inclusi  i  rischi  reputazionali
derivanti,  ad  esempio,  dall'utilizzo  di  strutture   o   prodotti
complessi, siano gestiti e valutati attraverso adeguate  politiche  e
procedure volte a  garantire  che  la  sostanza  economica  di  dette
operazioni sia  pienamente  in  linea  con  la  loro  valutazione  di
rischiosita' e con le decisioni degli organi aziendali. 
6. Rischi di mercato. 
    I principali requisiti  relativi  al  processo  di  gestione  dei
rischi di mercato sono riportati nel Titolo II, Capitolo 4. 
    Il  sistema  di  controlli  interni,  in  particolare,   assicura
l'attuazione di politiche e procedure volte a identificare,  misurare
e gestire tutte le fonti e gli effetti derivanti  dall'esposizione  a
rischi di mercato. 
    Nei casi in cui una  posizione  corta  abbia  scadenza  inferiore
rispetto alla relativa posizione  lunga,  la  banca  adotta  adeguati
presidi volti a prevenire il rischio di liquidita'. 
    In ogni caso, le banche che non  sono  in  grado  di  misurare  e
gestire correttamente  i  rischi  associati  a  strumenti  finanziari
sensibili  a  piu'  fattori  di  rischio   devono   astenersi   dalla
negoziazione di tali strumenti (cfr. Titolo  II,  Capitolo  4,  Parte
Seconda, Sezione II). 
7. Rischio tasso di interesse derivante da attivita' non appartenenti
  al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza. 
    Le banche predispongono adeguati sistemi  volti  a  identificare,
valutare e gestire i rischi derivanti da  potenziali  variazioni  del
livello dei tassi di interesse riguardanti attivita' non appartenenti
al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Titolo  III,
Capitolo 1, Allegato C). 
8. Rischi operativi. 
    Diversamente dagli altri rischi di «primo pilastro», per i  quali
la  banca,  in  base  alla  sua  propensione   al   rischio,   assume
consapevolmente posizioni creditizie o finanziarie per raggiungere il
desiderato profilo  di  rischio/rendimento,  l'assunzione  di  rischi
operativi risulta  implicita  nella  decisione  di  intraprendere  un
determinato tipo di attivita' e, piu' in generale, nello  svolgimento
dell'attivita' d'impresa. 
    In  tale  contesto,  il  sistema  dei  controlli   interni   deve
costituire  il  presidio  principale  per  la   prevenzione   ed   il
contenimento di tali rischi. In particolare, devono essere  approvate
e  attuate  politiche  e  procedure  aziendali  volte   a   definire,
identificare, valutare e gestire l'esposizione ai  rischi  operativi,
inclusi quelli derivanti da eventi caratterizzati da bassa  frequenza
e particolare gravita'. 
    Le disposizioni in materia  di  governo  e  gestione  dei  rischi
operativi  sono  riportate  nel  Titolo  II,  Capitolo  5.  Esse   si
differenziano  in  relazione  al  tipo  di  trattamento   prudenziale
adottato dalla banca. 
    Le banche, inoltre, applicano le  linee  guida  del  CEBS/EBA  in
materia di gestione dei rischi operativi derivanti dall'attivita'  di
trading (cfr. CEBS/EBA GL35, «Guidelines on management of operational
risks in market-related activities»). 
9. Rischio di liquidita'. 
    Considerata l'importanza crescente che il rischio  di  liquidita'
ha assunto nel corso del tempo, i  principi  e  le  linee  guida  del
sistema dei controlli interni sono trattati nel piu'  ampio  contesto
dei presidi organizzavi da predisporre a fronte di  questa  categoria
di rischio (Titolo V, Capitolo 2, Sezione V). 
10. Rischio di leva finanziaria eccessiva. 
    Le banche si dotano di politiche e procedure  aziendali  volte  a
identificare, gestire e  monitorare  il  rischio  di  eccessiva  leva
finanziaria. Indicatori di tale tipologia di rischio sono l'indice di
leva finanziaria e i disallineamenti tra attivita' e passivita'. 
    Le banche gestiscono conservativamente il  rischio  di  eccessiva
leva finanziaria considerando i potenziali incrementi di tale rischio
dovuti alle riduzioni dei fondi propri della banca causate da perdite
attese o realizzate derivanti dalle regole contabili  applicabili.  A
tal fine, le banche devono essere in grado di far  fronte  a  diverse
situazioni di stress con riferimento al rischio di  leva  finanziaria
eccessiva. 
11.  Rischi  connessi  con  l'emissione  di   obbligazioni   bancarie
  garantite. 
    Regole di dettaglio in materia di  responsabilita'  degli  organi
aziendali e controlli sulle banche che emettono obbligazioni bancarie
garantite sono riportate nel Titolo V, Capitolo 3, Sezione  II,  par.
5. 
12. Rischi connessi con l'assunzione di partecipazioni. 
    Al fine di gestire i rischi specifici connessi  con  l'assunzione
di partecipazioni da parte di banche  e  gruppi  bancari,  specifiche
regole organizzative e  di  governo  societario  sono  contenute  nel
Titolo V, Capitolo 4, Sezione VII. 
13. Attivita' di rischio e conflitti di interesse  nei  confronti  di
  soggetti collegati. 
    Con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate  si
applicano specifiche disposizioni in materia di controlli  interni  e
responsabilita'  degli  organi  aziendali  contenute  nel  Titolo  V,
Capitolo 5, Sezione IV. 
14. Rischi connessi con l'attivita' di banca depositaria  di  OICR  e
  fondi pensione. 
    Le banche che assumono l'incarico di  depositaria  rispettano  le
regole specifiche in  materia  di  controlli  interni  contenute  nel
Titolo V, Capitolo 6, Sezioni II e IV. 
15. Rischio paese e rischio di trasferimento  (Country  and  transfer
  risks). 
    Le banche sono tenute a presidiare efficacemente, in linea con il
principio di proporzionalita', il rischio paese (29) e il rischio  di
trasferimento (30) . 
    In  particolare,  le  banche,  tengono  conto  di   tali   rischi
nell'ambito  del  RAF,  del  processo  per  determinare  il  capitale
complessivo adeguato in termini attuali e prospettici (ICAAP) (31)  e
del processo di gestione dei rischi. 
    Le  banche  formalizzano  criteri  per   la   determinazione   di
accantonamenti adeguati a fronte delle singole  esposizioni  soggette
ai rischi menzionati. 
 
                                                           Allegato B 
 
                  CONTROLLI SULLE SUCCURSALI ESTERE 
 
    Le succursali estere  di  banche  italiane  presentano  peculiari
esigenze  di  controllo.  Vengono   di   seguito   formulate   alcune
indicazioni di carattere minimale  cui  le  banche  devono  attenersi
nell'orientare le proprie scelte in materia di controlli interni. 
    In particolare, le banche devono: 
    - verificare la coerenza dell'attivita' di ciascuna succursale  o
gruppo  di  succursali  estere  con  gli  obiettivi  e  le  strategie
aziendali; 
    - adottare procedure informative e contabili uniformi o  comunque
pienamente  raccordabili  con  il  sistema  centrale,  in   modo   da
assicurare flussi informativi adeguati  e  tempestivi  nei  confronti
degli organi aziendali; 
    - conferire poteri decisionali secondo  criteri  rapportati  alle
potenzialita' delle succursali e  attribuire  le  competenze  tra  le
diverse unita' operative di ciascuna succursale in modo da assicurare
la necessaria dialettica nell'esercizio dell'attivita'; 
    - prevedere l'esercizio dei poteri di firma in  forma  congiunta;
qualora le caratteristiche e  la  rischiosita'  delle  operazioni  lo
richiedano, deve essere  previsto  l'intervento  di  dirigenti  della
succursale capo-area, ove esistente, o dell'organo  con  funzione  di
gestione. Eventuali deroghe per operazioni di importo e  rischiosita'
limitati devono essere disciplinate con apposito regolamento; 
    - assoggettare le succursali estere  ai  controlli  dell'internal
audit, che devono essere effettuati da personale  in  possesso  della
necessaria specializzazione; 
    -  istituire  presso   le   succursali   con   una   operativita'
significativa, tenuto conto sia della rischiosita'  della  succursale
rispetto alla complessiva propensione al  rischio  della  banca,  sia
della complessita' operativa/organizzativa della  succursale  stessa,
un'unita' incaricata dei controlli di  secondo  livello  e  un'unita'
avente funzioni di revisione interna. Gli addetti a tali  unita',  di
norma  gerarchicamente  dipendenti  dalle   funzione   aziendali   di
controllo centrali, riferiscono, oltre che ai  responsabili  di  tali
funzioni, attraverso specifiche relazioni direttamente  al  dirigente
preposto alla succursale capo-area, ove esistente, e  all'organo  con
funzione di gestione; 
    - effettuare  il  controllo  documentale  su  tutti  gli  aspetti
dell'operativita' ed estenderlo anche al  merito  della  gestione  in
modo da condurre a una valutazione complessiva  dell'andamento  delle
succursali estere, sotto il profilo del reddito prodotto e dei rischi
assunti;  l'esito  delle  verifiche  va  sottoposto  all'organo   con
funzione di gestione, che curera', almeno  una  volta  all'anno,  uno
specifico  riferimento  all'organo  con  funzione   di   supervisione
strategica. 
    L'organo  con  funzione  di   gestione   deve   avere   cura   di
intensificare,  a  fini  di   controllo   sulla   propria   struttura
periferica, i rapporti con  le  parallele  strutture  centrali  delle
principali banche  corrispondenti,  concordando  tra  l'altro  idonee
procedure per la verifica delle posizioni reciproche. 
    Nella selezione  dei  dirigenti  da  preporre  alla  guida  delle
filiali estere,  gli  organi  aziendali  devono  tenere  conto  della
capacita'   degli    interessati    di    adeguarsi    alla    logica
dell'organizzazione  aziendale  e  alle   regole   di   comportamento
applicabili in generale alle banche italiane. 
    Vanno previste verifiche, la cui frequenza deve  essere  coerente
con la tipologia di rischi assunti dalla succursale estera, da  parte
dell'organo con funzione di controllo, della  funzione  di  revisione
interna e delle societa' di revisione esterne. Le verifiche  in  loco
condotte dalla funzione di revisione interna devono essere  estese  e
riguardare almeno i rischi assunti, l'affidabilita'  delle  strutture
operative, i sistemi  informativi,  il  funzionamento  dei  controlli
interni, l'inserimento sul  mercato.  La  periodicita'  minima  delle
verifiche e' graduata  in  relazione  all'operativita'  svolta  e  ai
mercati di insediamento. I risultati  delle  verifiche  sono  portati
tempestivamente a conoscenza degli organi aziendali. 
 
                                                           Allegato C 
 
                     IL RISK APPETITE FRAMEWORK 
 
1. Premessa. 
    Le  banche  definiscono  un  quadro   di   riferimento   per   la
determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite  Framework
- «RAF»), che fissi ex ante gli obiettivi di  rischio/rendimento  che
l'intermediario intende raggiungere e i conseguenti limiti operativi. 
    La  formalizzazione,  attraverso  la  definizione  del  RAF,   di
obiettivi di rischio coerenti con il massimo rischio  assumibile,  il
business model e gli indirizzi strategici e' un  elemento  essenziale
per la determinazione di una politica di governo dei rischi e  di  un
processo di gestione dei rischi improntati ai principi della  sana  e
prudente gestione aziendale. 
    Le banche, inoltre, coordinano il quadro di  riferimento  per  la
determinazione della propensione al rischio  con  il  processo  ICAAP
(cfr. Titolo III, Capitolo 1) e ne assicurano la corretta  attuazione
attraverso una organizzazione e  un  sistema  dei  controlli  interni
adeguati. 
2. Indicazioni sul contenuto del RAF. 
    Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni minimali  per  la
definizione  del  Risk  Appetite  Framerwork,  fermo   restando   che
l'effettiva  articolazione  del  RAF  va  calibrata  in   base   alle
caratteristiche dimensionali e di complessita' operativa di  ciascuna
banca. 
    Le banche assicurano una stretta coerenza e un puntuale  raccordo
tra: il modello di  business,  il  piano  strategico,  il  RAF  (e  i
parametri utilizzati per definirlo), il  processo  ICAAP,  i  budget,
l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni. 
    Il RAF, tenuto conto del piano strategico e dei rischi  rilevanti
ivi individuati, e definito il massimo rischio assumibile, indica  le
tipologie di rischio che la  banca  intende  assumere;  per  ciascuna
tipologia di rischio, fissa gli obiettivi di  rischio,  le  eventuali
soglie di tolleranza e  i  limiti  operativi  in  condizioni  sia  di
normale operativita', sia di  stress.  Sono,  altresi',  indicate  le
circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di stress, al  ricorrere
delle quali l'assunzione  di  determinate  categorie  di  rischio  va
evitata o contenuta rispetto agli obiettivi e ai limiti fissati. 
    Gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e i  limiti  di
rischio sono, di norma, declinati in termini di: 
    a) misure espressive del capitale a rischio o capitale  economico
(VaR, expected shortfall, ecc); 
    b) adeguatezza patrimoniale; 
    c) liquidita'. 
    Con riferimento ai rischi quantificabili, la  declinazione  degli
elementi  costituenti  del  RAF  avviene  attraverso  l'utilizzo   di
opportuni parametri quantitativi e qualitativi, calibrati in funzione
del principio di proporzionalita'; a tal fine, le banche possono fare
riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi utilizzate  ai
fini  della  valutazione  aziendale   dell'adeguatezza   patrimoniale
(ICAAP) (cfr. Titolo III, Capitolo 1, Sezione II). 
    Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, ad
es, il rischio strategico, il rischio reputazionale o il  rischio  di
compliance), il RAF  fornisce  specifiche  indicazioni  di  carattere
qualitativo  che  siano  in  grado  di  orientare  la  definizione  e
l'aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei  controlli
interni. 
    Nel RAF sono definite le procedure e gli interventi gestionali da
attivare nel caso in cui sia  necessario  ricondurre  il  livello  di
rischio entro l'obiettivo o i limiti  prestabiliti.  In  particolare,
sono definiti gli interventi gestionali da adottare al raggiungimento
della soglia di tolleranza (ove definita). Sono  precisate  anche  le
tempistiche e le modalita' da seguire per l'aggiornamento del RAF. 
    Il RAF, infine, precisa i compiti degli  organi  e  di  tutte  le
funzioni aziendali coinvolte nella definizione del processo. 
 
                              TITOLO V 
 
 
                             Capitolo 8 
                       IL SISTEMA INFORMATIVO 
 
 
                              Sezione I 
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 
1. Premessa. 
    Il sistema informativo (inclusivo delle  risorse  tecnologiche  -
hardware, software, dati, documenti elettronici, reti telematiche - e
delle risorse umane dedicate alla loro  amministrazione)  rappresenta
uno strumento di  primaria  importanza  per  il  conseguimento  degli
obiettivi   strategici   e   operativi   degli    intermediari,    in
considerazione della criticita' dei processi aziendali che  dipendono
da esso. Infatti: 
    - dal punto di vista strategico, un sistema informativo sicuro ed
efficiente,  basato  su  un'architettura  flessibile,  resiliente   e
integrata a livello di gruppo consente di sfruttare  le  opportunita'
offerte dalla tecnologia per ampliare e migliorare  i  prodotti  e  i
servizi per la clientela, accrescere  la  qualita'  dei  processi  di
lavoro, favorire la dematerializzazione dei valori, ridurre  i  costi
anche attraverso la virtualizzazione dei servizi bancari; 
    -  nell'ottica  della  sana  e  prudente  gestione,  il   sistema
informativo  consente  al  management  di  disporre  di  informazioni
dettagliate, pertinenti e aggiornate per  l'assunzione  di  decisioni
consapevoli e tempestive e per la corretta attuazione del processo di
gestione dei rischi (cfr. Capitolo 7); 
    - con riguardo al contenimento del rischio operativo, il regolare
svolgimento  dei  processi  interni  e  dei  servizi   forniti   alla
clientela, l'integrita', la riservatezza e  la  disponibilita'  delle
informazioni trattate,  fanno  affidamento  sulla  funzionalita'  dei
processi e dei controlli automatizzati; 
    - in tema di compliance, al sistema informativo  e'  affidato  il
compito di registrare, conservare  e  rappresentare  correttamente  i
fatti di gestione e gli eventi rilevanti per le finalita' previste da
norme di legge e da regolamenti interni ed esterni. 
    Le  previsioni  contenute  nel  presente  Capitolo  rappresentano
requisiti di carattere generale per lo sviluppo  e  la  gestione  del
sistema informativo da parte degli intermediari; le  concrete  misure
da adottare tengono conto degli  specifici  obiettivi  strategici  e,
secondo  il  principio  di  proporzionalita',  della   dimensione   e
complessita' operative, della  natura  dell'attivita'  svolta,  della
tipologia dei servizi prestati nonche' del livello di automazione dei
processi e servizi della banca. 
    A tal proposito, le banche valutano l'opportunita'  di  avvalersi
degli standard e best practices definiti a livello internazionale  in
materia di governo,  gestione,  sicurezza  e  controllo  del  sistema
informativo. 
2. Fonti normative. 
    La materia e' regolata: 
    -  dalla  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del   Consiglio
2013/36/UE del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attivita' degli  enti
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e  sulle
imprese di investimento,  che  modifica  la  direttiva  2002/87/CE  e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; 
    - dai seguenti articoli del TUB: 
    • art. 51, il quale prevede che  le  banche  inviino  alla  Banca
d'Italia,  con  le  modalita'  e  i  tempi  da  essa  stabiliti,   le
segnalazioni periodiche nonche' ogni dato e documento richiesti; 
    • art.  53,  comma  1,  lett.  d),  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia, in conformita'  delle  delibere  del  CICR,  il  potere  di
emanare  disposizioni   di   carattere   generale   in   materia   di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli  interni  delle
banche; 
    • art.  67,  comma  1,  lett.  d),  che  attribuisce  alla  Banca
d'Italia, in conformita'  delle  delibere  del  CICR,  il  potere  di
impartire  alla  capogruppo  di  un  gruppo   bancario   disposizioni
concernenti  il  gruppo  complessivamente  considerato   o   i   suoi
componenti  aventi  ad  oggetto  l'organizzazione  amministrativa   e
contabile e i controlli interni; 
    - dalla delibera del CICR del  2  agosto  1996,  come  modificata
dalla delibera del  23  marzo  2004,  in  materia  di  organizzazione
amministrativa e contabile e controlli interni  delle  banche  e  dei
gruppi bancari; 
    -  dal  decreto  del  Ministro  dell'Economia  e  delle  finanze,
Presidente del CICR del 5 agosto 2004 in  materia,  tra  l'altro,  di
compiti e poteri degli organi  sociali  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari; 
    - dalle Recommendations for the  security  of  internet  payments
emanate dalla BCE il 31 gennaio 2013 (32) . 
    Si e' anche tenuto conto del documento Principles  for  effective
risk data aggregation and risk reporting, pubblicato dal Comitato  di
Basilea per la vigilanza bancaria nel gennaio 2013 (33) . 
3. Definizioni. 
    Ai fini della presente disciplina si definisce: 
    -  «accountability»:  l'assegnazione  della  responsabilita'   di
un'attivita' o processo aziendale,  con  il  conseguente  compito  di
rispondere delle operazioni svolte e dei risultati conseguiti, a  una
determinata figura  aziendale;  in  ambito  tecnico,  si  intende  la
garanzia di poter attribuire ciascuna operazione a soggetti (utenti o
applicazioni) univocamente identificabili; 
    - «autenticazione»: la procedura di verifica dell'identita' di un
utente da parte di un sistema o servizio; 
    - «autorizzazione»: la procedura che verifica se un cliente o  un
altro soggetto interno o esterno ha il diritto di compiere una  certa
azione, ad es. di trasferire fondi o accedere a dati sensibili; 
    - «componente critica del  sistema  informativo»:  il  sistema  o
l'applicazione per i quali un incidente di sicurezza informatica puo'
pregiudicare il regolare e sicuro svolgimento di  funzioni  operative
importanti (cfr. Capitolo 7, par. 3)  per  l'intermediario,  tra  cui
l'efficace espletamento dei compiti degli organi  aziendali  e  delle
funzioni di controllo; l'analisi dei  rischi  definisce  le  funzioni
aziendali e le componenti  del  sistema  informativo  che  presentano
rischi rilevanti per la banca; 
    - «credenziali»:  le  informazioni  -  generalmente  riservate  -
utilizzate da un utente a fini di  autenticazione  ad  un  sistema  o
servizio. Sono inclusi nella definizione  gli  strumenti  fisici  che
forniscono o memorizzano  le  informazioni  (ad  es.,  generatori  di
password non riutilizzabili, smart  card)  o  qualcosa  che  l'utente
ricorda (ad es., password) o  rappresenta  (ad  es.,  caratteristiche
biometriche); 
    - «incidente di sicurezza informatica»: ogni evento  che  implica
la violazione o l'imminente minaccia  di  violazione  delle  norme  e
delle prassi aziendali in materia di sicurezza delle informazioni (ad
es.,   frodi   informatiche,   attacchi   attraverso    internet    e
malfunzionamenti e disservizi); 
    - «grave incidente di sicurezza  informatica»:  un  incidente  di
sicurezza  informatica  da  cui  derivi  almeno  una  delle  seguenti
conseguenze: 
    a)  perdite  economiche  elevate  o  prolungati  disservizi   per
l'intermediario, anche a seguito  di  ripetuti  incidenti  di  minore
entita'; 
    b) disservizi rilevanti sulla clientela e altri soggetti (ad es.,
intermediari o infrastrutture di  pagamento);  la  valutazione  della
gravita' considera il numero dei clienti o controparti potenzialmente
coinvolti e l'ammontare a rischio; 
    c)  il  rischio  di  inficiare  la  capacita'  della   banca   di
conformarsi alle condizioni e agli obblighi di legge o previsti dalla
disciplina di vigilanza; 
    -  «minimo  privilegio  (least  privilege)»:  il  principio   che
stabilisce che a ciascun utente o  amministratore  di  sistema  siano
assegnate le abilitazioni strettamente  necessarie  allo  svolgimento
dei compiti assegnati; 
    - «no single  point  of  failure»:  il  principio  architetturale
secondo il quale l'eventuale guasto di un singolo  componente  di  un
sistema  non  compromette  il  regolare   funzionamento   dell'intero
sistema; 
    -  «operazioni  critiche»:  le  operazioni  relative  a  funzioni
operative importanti effettuate in ambiente  di  produzione  che,  se
errate  o  non   effettuate,   possono   pregiudicare   il   regolare
funzionamento di componenti critiche  del  sistema  informativo  (con
riferimento a dati, a programmi o alla  configurazione  del  sistema)
nonche' quelle che possono alterare, direttamente o indirettamente, i
valori aziendali; 
    - «procedura di contingency»:  una  procedura  che,  in  caso  di
indisponibilita' o grave malfunzionamento  del  sistema,  prevede  il
ricorso in condizioni di emergenza a strumenti a  bassa  integrazione
nei processi aziendali (ad es., ricorrendo ad attivita'  manuali)  al
fine di completare un insieme limitato di operazioni  di  particolare
criticita'; 
    - «procedura di fallback»: una procedura attivata in occasione di
gravi problemi in caso di aggiornamento tecnologico  o  migrazione  a
nuove piattaforme, volta  a  fornire  modalita'  alternative  per  lo
svolgimento delle funzioni applicative non funzionanti; 
    - «rischio informatico (o  ICT)»:  il  rischio  di  incorrere  in
perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione
all'utilizzo di tecnologia dell'informazione  e  della  comunicazione
(Information   and   Communication   Technology   -    ICT).    Nella
rappresentazione integrata dei rischi aziendali  a  fini  prudenziali
(ICAAP), tale  tipologia  di  rischio  e'  considerata,  secondo  gli
specifici  aspetti,  tra  i   rischi   operativi,   reputazionali   e
strategici; 
    - «rischio informatico residuo»: il  rischio  informatico  a  cui
l'intermediario  e'  esposto  una  volta  applicate  le   misure   di
attenuazione individuate nel processo di analisi dei rischi; 
    - «risorsa informatica (o ICT)»: un bene  dell'azienda  afferente
all'ICT che concorre  alla  ricezione,  archiviazione,  elaborazione,
trasmissione     e      fruizione      dell'informazione      gestita
dall'intermediario; 
    -  «segregazione  dei  compiti  (segregation  of   duties)»:   il
principio  che  stabilisce  che   l'esecuzione   di   operazioni   di
particolare criticita' sia svolta attraverso la cooperazione di  piu'
utenti o amministratori di sistema  con  responsabilita'  formalmente
ripartite; 
    - «utente responsabile»: la  figura  aziendale  identificata  per
ciascun sistema  o  applicazione  e  che  ne  assume  formalmente  la
responsabilita', in rappresentanza degli utenti e nei rapporti con le
funzioni preposte allo sviluppo e alla gestione tecnica; 
    -  «verificabilita'»:   la   garanzia   di   poter   ricostruire,
all'occorrenza  e  anche  a  distanza  di  tempo,   eventi   connessi
all'utilizzo del sistema informativo e al trattamento di dati. 
4. Destinatari della disciplina. 
    Le presenti disposizioni si applicano, secondo  quanto  stabilito
nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda: 
    -  alle  banche  autorizzate  in  Italia,  ad   eccezione   delle
succursali di banche  extracomunitarie  aventi  sede  nei  paesi  del
Gruppo dei Dieci ovvero in  quelli  inclusi  in  un  apposito  elenco
pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia (34) ; 
    - alle capogruppo di gruppi bancari; 
    - alle imprese di  riferimento,  secondo  quanto  previsto  dalla
Sezione VI del Capitolo 7. 
 
                             Sezione II 
          GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO 
 
1. Premessa. 
    Nell'ambito della generale disciplina dell'organizzazione  e  dei
controlli interni, sono attribuiti agli organi e  funzioni  aziendali
ruoli e responsabilita', relativi allo sviluppo e alla  gestione  del
sistema informativo, nel rispetto  del  principio  della  separazione
delle funzioni di controllo da quelle di supervisione e gestione. 
2. Compiti dell'organo con funzione di supervisione strategica. 
    L'organo  con  funzione  di  supervisione  strategica  assume  la
generale  responsabilita'  di  indirizzo  e  controllo  del   sistema
informativo,  nell'ottica  di  un  ottimale  impiego  delle   risorse
tecnologiche a sostegno delle strategie aziendali  (ICT  governance).
In tale ambito esso: 
    - approva le strategie di sviluppo del  sistema  informativo,  in
considerazione  dell'evoluzione  del  settore  di  riferimento  e  in
coerenza con l'articolazione in essere e a  tendere  dei  settori  di
operativita', dei processi e dell'organizzazione aziendale;  in  tale
contesto approva il modello di  riferimento  per  l'architettura  del
sistema informativo; 
    - approva la policy di sicurezza informatica (35) ; 
    - approva le linee di  indirizzo  in  materia  di  selezione  del
personale  con  funzioni  tecniche  e  di  acquisizione  di  sistemi,
software e servizi, incluso il  ricorso  a  fornitori  esterni  (cfr.
Sezione VI); 
    - promuove lo sviluppo,  la  condivisione  e  l'aggiornamento  di
conoscenze in materia di ICT all'interno dell'azienda; 
    - e' informato con cadenza almeno annuale circa l'adeguatezza dei
servizi  erogati  e  il  supporto  di  tali  servizi   all'evoluzione
dell'operativita' aziendale,  in  rapporto  ai  costi  sostenuti;  e'
informato tempestivamente in caso di gravi problemi  per  l'attivita'
aziendale derivanti  da  incidenti  e  malfunzionamenti  del  sistema
informativo. 
    Con specifico riguardo  all'esercizio  della  responsabilita'  di
supervisione della analisi  del  rischio  informatico  (cfr.  Sezione
III), lo stesso organo: 
    - approva il quadro di riferimento organizzativo  e  metodologico
per  l'analisi  del  rischio  informatico,  promuovendo   l'opportuna
valorizzazione dell'informazione sul rischio tecnologico  all'interno
della funzione ICT e l'integrazione con i sistemi  di  misurazione  e
gestione dei rischi (in particolare quelli operativi, reputazionali e
strategici); 
    - approva la propensione al rischio informatico,  avuto  riguardo
ai servizi interni e a quelli offerti alla clientela, in  conformita'
con gli obiettivi di rischio  e  il  quadro  di  riferimento  per  la
determinazione  della  propensione  al  rischio  definiti  a  livello
aziendale (cfr. Capitolo 7, Allegato C); 
    - e' informato con cadenza almeno  annuale  sulla  situazione  di
rischio informatico rispetto alla propensione al rischio. 
    Nell'Allegato A, sono riportati  i  documenti  che  l'organo  con
funzione di supervisione strategica approva nell'ambito del suo ruolo
e responsabilita' nella materia. 
3. Compiti dell'organo con funzione di gestione. 
    L'organo con funzione di gestione ha il compito di assicurare  la
completezza, l'adeguatezza, la funzionalita' (in termini di efficacia
ed  efficienza)  e  l'affidabilita'  del  sistema   informativo.   In
particolare, tale organo: 
    - definisce la struttura organizzativa della  funzione  ICT  (ove
presente) (36) assicurandone nel tempo la rispondenza alle  strategie
e ai modelli architetturali  definiti  dall'organo  con  funzione  di
supervisione  strategica;  garantisce  il  corretto   dimensionamento
quali-quantitativo delle risorse umane; 
    - definisce l'assetto organizzativo, metodologico  e  procedurale
per il processo di analisi del rischio  informatico,  perseguendo  un
opportuno livello di raccordo con la funzione di risk management  per
i processi di stima del rischio operativo; 
    - tranne che nel caso di full outsourcing, approva il disegno dei
processi di gestione del sistema informativo, garantendo  l'efficacia
ed efficienza dell'impianto  nonche'  la  complessiva  completezza  e
coerenza, con particolare riguardo ad una funzionale assegnazione  di
compiti  e  responsabilita',  alla  robustezza  dei  controlli,  alla
validita' del supporto metodologico e procedurale; 
    - approva gli  standard  di  data  governance,  le  procedure  di
gestione dei cambiamenti e degli incidenti (ove del caso, in raccordo
con le procedure del fornitore di servizi) e, di  norma  con  cadenza
annuale,  il   piano   operativo   delle   iniziative   informatiche,
verificandone  la  coerenza  con  le  esigenze   informative   e   di
automazione  delle  linee  di  business  nonche'  con  le   strategie
aziendali; 
    - valuta almeno annualmente le  prestazioni  della  funzione  ICT
rispetto alle strategie e  agli  obiettivi  fissati,  in  termini  di
rapporto  costi  /  benefici  o  utilizzando  sistemi  integrati   di
misurazione  delle  prestazioni  (37)  ,  assumendo   gli   opportuni
interventi e iniziative di miglioramento; 
    - approva almeno annualmente la  valutazione  del  rischio  delle
componenti critiche nonche' la relazione sull'adeguatezza e costi dei
servizi ICT, informando a tale  riguardo  l'organo  con  funzione  di
supervisione strategica; in tale  ambito,  riscontra  la  complessiva
situazione del rischio informatico in rapporto  alla  propensione  al
rischio definita, disponendo allo scopo di idonei flussi  informativi
concernenti, come minimo,  il  livello  di  rischio  residuo  per  le
diverse risorse informatiche, lo stato di implementazione dei presidi
di attenuazione del rischio (cfr. Sezione  III),  l'evoluzione  delle
minacce  connesse  con  l'utilizzo  di  ICT  nonche'  gli   incidenti
registratisi nel periodo di riferimento; 
    - monitora il regolare svolgimento dei processi di gestione e  di
controllo dei servizi ICT e, a fronte di anomalie rilevate,  pone  in
atto opportune azioni correttive; 
    - assume decisioni tempestive in  merito  a  gravi  incidenti  di
sicurezza informatica  (cfr.  Sezione  IV)  e  fornisce  informazioni
all'organo con funzione di supervisione strategica in caso  di  gravi
problemi  per  l'attivita'  aziendale  derivanti   da   incidenti   e
malfunzionamenti. 
    In  relazione  alla  responsabilita'  e  ai  compiti   assegnati,
l'organo  con  funzione  di  gestione   e'   dotato   di   competenze
tecnico-manageriali, tenuto conto della  dimensione,  complessita'  e
articolazione   organizzativa   dell'intermediario   nonche'    delle
strategie di sourcing. 
    Nell'Allegato A sono riportati le procedure,  gli  standard  e  i
piani soggetti all'approvazione dell'organo con funzione di gestione. 
4. Organizzazione della funzione ICT. 
    L'articolazione  organizzativa  della  funzione  ICT  dipende  da
fattori  quali  la  complessita'  della  struttura   societaria,   la
dimensione, i settori  di  attivita',  le  strategie  di  business  e
gestionali. Essa si ispira a criteri di funzionalita',  efficienza  e
sicurezza,  definendo  chiaramente  compiti   e   responsabilita'   e
contemplando in particolare: 
    - linee di riporto dirette a livello dell'organo con funzione  di
gestione (38) a garanzia dell'unitarieta' della visione gestionale  e
del rischio  informatico  nonche'  dell'uniformita'  di  applicazione
delle norme riguardanti il sistema informativo; eventuali  unita'  di
sviluppo decentrato sotto il controllo delle linee di  business  sono
comunque  inquadrate  nel  piu'  generale  disegno  architetturale  e
agiscono nell'ambito di regole definite a livello aziendale; 
    - le responsabilita' e gli assetti connessi con la pianificazione
e il controllo del  portafoglio  dei  progetti  informatici,  con  il
governo   dell'evoluzione   dell'architettura   e    dell'innovazione
tecnologica  nonche'  con  le  attivita'  di  gestione  del   sistema
informativo (39) ; 
    - la realizzazione degli opportuni meccanismi di raccordo con  le
linee  di  business,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
individuazione  e  pianificazione   delle   iniziative   informatiche
(regolare  rilevazione  delle  esigenze  di  servizi  informatici   e
promozione delle opportunita'  tecnologiche  offerte  dall'evoluzione
del sistema informativo). 
5. La sicurezza informatica. 
    La funzione di sicurezza informatica e' deputata allo svolgimento
dei compiti specialistici in materia di sicurezza delle risorse  ICT.
In particolare: 
    - segue la redazione e l'aggiornamento delle policy di  sicurezza
e delle istruzioni operative; 
    - assicura la coerenza dei presidi di  sicurezza  con  le  policy
approvate; 
    - partecipa alla progettazione, realizzazione e manutenzione  dei
presidi di sicurezza dei data center; 
    - partecipa  alla  valutazione  del  rischio  potenziale  nonche'
all'individuazione dei presidi di sicurezza nell'ambito del  processo
di analisi del rischio informatico (cfr. Sezione III); 
    - assicura il monitoraggio nel continuo delle minacce applicabili
alle diverse risorse informatiche (cfr. Sezione IV, par. 3); 
    - segue lo svolgimento dei test di sicurezza prima dell'avvio  in
produzione di un sistema nuovo o modificato (cfr.  Sezione  IV,  par.
5). 
    Nelle realta' piu' complesse, l'indipendenza di giudizio rispetto
alle funzioni operative e'  assicurata  da  un'adeguata  collocazione
organizzativa. 
6. Il controllo del rischio informatico e la compliance ICT. 
    Nell'ambito del sistema dei controlli  interni  sono  chiaramente
assegnate responsabilita' in merito  allo  svolgimento  dei  seguenti
compiti di controllo di secondo livello: 
      -  il  controllo  dei  rischi,  basato  su  flussi  informativi
continui in merito  all'evoluzione  del  rischio  informatico  e  sul
monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle  risorse
ICT. La gestione del complessivo rischio informatico si raccorda  con
il processo di analisi sulle singole risorse ICT (cfr. Sezione  III).
Le valutazioni svolte sono  documentate  e  riviste  in  rapporto  ai
risultati del monitoraggio e comunque almeno una volta l'anno. 
    Con riferimento alle banche con un modello interno  validato  sul
rischio operativo, i dati sulle perdite operative in ambito ICT  sono
integrati con i dati e  gli  scenari  relativi  alle  altre  funzioni
aziendali, e ne sono presidiati la qualita' e completezza; 
      - il rispetto dei regolamenti interni e delle normative esterne
in tema di ICT (ICT compliance) garantendo, tra l'altro: 
    • l'assistenza su aspetti tecnici in  caso  di  questioni  legali
relative al trattamento dei dati personali; 
    • la coerenza degli assetti organizzativi alle normative esterne,
per le parti relative al sistema informativo; 
    • l'analisi di conformita' dei contratti  di  outsourcing  e  con
fornitori (inclusi i contratti infra-gruppo). 
7. Compiti della funzione di revisione interna. 
    L'internal audit dispone - al suo interno o mediante il ricorso a
risorse esterne (40) - delle competenze specialistiche necessarie per
assolvere  ai  propri  compiti  di  assurance  attinenti  al  sistema
informativo aziendale (ICT audit). 
    La pianificazione degli interventi ispettivi assicura  nel  tempo
un'adeguata copertura  delle  varie  applicazioni,  infrastrutture  e
processi di gestione, incluse le eventuali componenti  esternalizzate
(41) . A prescindere dalla forma adottata per  gli  accertamenti  (ad
es., audit mirati ovvero verifiche sulle  applicazioni  e  componenti
del  sistema  informativo  nell'ambito  di  ispezioni  su   strutture
organizzative o processi produttivi), l'internal audit e' in grado di
fornire valutazioni sui principali rischi tecnologici  identificabili
e   sulla    complessiva    gestione    del    rischio    informatico
dell'intermediario. 
 
                             Sezione III 
                  L'ANALISI DEL RISCHIO INFORMATICO 
 
    L'analisi del rischio informatico  costituisce  uno  strumento  a
garanzia dell'efficacia ed  efficienza  delle  misure  di  protezione
delle risorse ICT, permettendo di graduare le misure  di  mitigazione
nei   vari   ambienti   in   funzione   del   profilo   di    rischio
dell'intermediario. 
    Il processo di analisi e'  svolto  con  il  concorso  dell'utente
responsabile (42) , del personale della funzione ICT, delle  funzioni
di controllo dei rischi, di sicurezza informatica e,  ove  opportuno,
dell'audit,  secondo  metodologie   e   responsabilita'   formalmente
definite dall'organo con funzione di gestione. Esso si compone  delle
seguenti fasi: 
      - la valutazione del rischio potenziale  cui  sono  esposte  le
risorse informatiche esaminate; tale  attivita'  interessa  tutte  le
iniziative di sviluppo di nuovi progetti e di modifica rilevante  del
sistema informativo (43) . 
    Tale fase prende l'avvio con la classificazione delle risorse ICT
(44) in termini di rischio informatico (45) ; 
      -  il  trattamento  del  rischio,  volto  a   individuare,   se
necessario, misure di attenuazione - di tipo tecnico o  organizzativo
- idonee a contenere il rischio potenziale. 
    L'analisi  determina  il  rischio  residuo   da   sottoporre   ad
accettazione formale  dell'utente  responsabile  (46)  .  Qualora  il
rischio  residuo  ecceda  la  propensione  al  rischio   informatico,
approvato dall'organo con funzione di supervisione  strategica  (cfr.
Sezione  II,  par.  2),  l'analisi  propone  l'adozione   di   misure
alternative o ulteriori di trattamento del rischio  (47)  ,  definite
con il coinvolgimento  della  funzione  di  controllo  dei  rischi  e
sottoposte all'approvazione dell'organo con funzione di gestione. 
    Per le procedure in esercizio, per le quali non e'  stata  svolta
un'analisi del rischio in fase di sviluppo, e' comunque prevista  una
valutazione integrativa, al fine di individuare eventuali presidi  in
aggiunta a quelli gia' in essere, da attuare  secondo  uno  specifico
piano di implementazione. I tempi di attuazione del piano e i presidi
compensativi  di  tipo  organizzativo  o   procedurale   nelle   more
dell'attuazione,  sono  documentati  e  sottoposti   all'accettazione
formale dell'utente responsabile. 
    I risultati del  processo  (livelli  di  classificazione,  rischi
potenziali e residui, lista delle  minacce  considerate,  elenco  dei
presidi  individuati),  ogni  loro   aggiornamento   successivo,   le
assunzioni operate e le decisioni assunte, sono documentati e portati
a conoscenza dell'organo con funzione di gestione. 
    Il processo di analisi del rischio e' ripetuto  con  periodicita'
adeguata alla tipologia delle risorse ICT e dei rischi  e,  comunque,
in presenza di situazioni  che  possono  influenzare  il  complessivo
livello di rischio informatico (48) . 
 
                             Sezione IV 
               LA GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA 
 
1. Premessa. 
    La gestione della sicurezza informatica comprende i processi e le
misure volti, in  raccordo  con  la  generale  azione  aziendale  per
preservare la sicurezza delle informazioni e dei  beni  aziendali,  a
garantire a ciascuna risorsa informatica una protezione,  in  termini
di  riservatezza,  integrita',  disponibilita',   verificabilita'   e
accountability, appropriata e coerente lungo l'intero ciclo di vita. 
    Obiettivo  di  tale  processo  e'  anche  di   contribuire   alla
conformita'  del  sistema  informativo  alle  norme  di  legge  e   a
regolamenti interni ed esterni. 
    La struttura dei processi e l'intensita' dei presidi da porre  in
atto dipende dalle risultanze del  processo  di  analisi  dei  rischi
(cfr. Sezione III). 
2. Policy di sicurezza. 
    La policy di sicurezza informatica e' approvata  dall'organo  con
funzione di supervisione strategica e comunicata a tutto il personale
e alle  terze  parti  coinvolte  nella  gestione  di  informazioni  e
componenti del sistema informativo. Essa riporta: 
    -  gli  obiettivi  del  processo  di  gestione  della   sicurezza
informatica in  linea  con  la  propensione  al  rischio  informatico
definito  a  livello  aziendale  (cfr.  Sezione  II,  par.  2);  tali
obiettivi sono espressi in termini di esigenze  di  protezione  e  di
controllo del rischio tecnologico; 
    - i principi generali di sicurezza sull'utilizzo  e  la  gestione
del sistema informativo da parte dei diversi profili aziendali; 
    -  i  ruoli  e  le  responsabilita'  connessi  alla  funzione  di
sicurezza informatica  nonche'  all'aggiornamento  e  verifica  delle
policy; 
    - il quadro  di  riferimento  organizzativo  e  metodologico  dei
processi di gestione  dell'ICT  deputati  a  garantire  l'appropriato
livello di protezione; 
    - le linee  di  indirizzo  per  le  attivita'  di  comunicazione,
formazione e sensibilizzazione delle diverse classi di utenti; 
    - un richiamo alle norme interne che disciplinano le  conseguenze
di violazioni rilevate della policy da parte del personale; 
    - un richiamo alle norme di legge e alle altre normative  esterne
applicabili inerenti alla sicurezza di informazioni  e  risorse  ICT,
incluse le norme riportate nella presente Sezione. 
    La policy di sicurezza  puo'  fare  riferimento  a  documenti  di
maggiore dettaglio, ad es. linee guida o manuali operativi in tema di
configurazioni e procedure di sicurezza per particolari componenti  e
applicazioni;  policy  dedicata  per  i  servizi  di  pagamento   via
internet; norme per il corretto utilizzo  di  applicazioni  aziendali
trasversali, quali la posta elettronica e la navigazione internet. 
    La regolare revisione  della  policy  di  sicurezza  tiene  conto
dell'evoluzione del campo di attivita', dei prodotti  forniti,  delle
tecnologie e dei rischi fronteggiati dall'intermediario (cfr. Sezione
III). 
    3. La sicurezza delle informazioni e delle risorse ICT. 
    La sicurezza delle informazioni e delle risorse  informatiche  e'
garantita attraverso misure di protezione a livello fisico e  logico,
la cui intensita' di  applicazione  e'  graduata  in  relazione  alle
risultanze  della  valutazione  del  rischio  (classificazione  delle
risorse informatiche in  termini  di  sicurezza).  Tali  misure  sono
distribuite su diversi strati, cosi' che un'eventuale  falla  in  una
linea  di  difesa  sia   coperta   dalla   successiva   («difesa   in
profondita'»), comprendendo: 
    - i presidi fisici di difesa e le procedure di  autorizzazione  e
controllo per l'accesso fisico a sistemi e  dati  (ad  es.,  barriere
perimetrali  con  punti  di  ingresso  vigilati,  locali  ad  accesso
controllato con registrazione degli ingressi e delle uscite); 
    - la regolamentazione dell'accesso logico a reti,  sistemi,  basi
di dati sulla base delle effettive esigenze operative (principio  del
need to know); i diritti di accesso sono accordati, mediante  ricorso
ad opportuni  profili  abilitativi,  previa  formale  autorizzazione;
l'elenco  degli  utenti  abilitati  e'  sottoposto  a  verifica   con
periodicita' definita; 
    - la procedura di autenticazione per l'accesso alle  applicazioni
e ai sistemi; in particolare sono garantiti l'univoca associazione  a
ciascun utente delle proprie  credenziali  di  accesso,  il  presidio
della riservatezza dei fattori di autenticazione (49) ,  l'osservanza
degli  standard  definiti   all'interno   nonche'   delle   normative
applicabili, ad es. in  materia  di  composizione  e  gestione  della
password, di limiti ai tentativi di accesso, di lunghezza  di  chiavi
crittografiche; 
    - la segmentazione della rete di telecomunicazione, con controllo
dei flussi scambiati, in particolare tra domini connotati da  diversi
livelli di sicurezza (ad es., sistemi e utenti interni,  applicazioni
core, sistemi e  utenti  esterni);  l'accesso  a  sistemi  e  servizi
critici tramite canali pubblici  (ad  es.,  nel  caso  dell'e-banking
tramite internet) sono presidiati  in  modo  da  soddisfare  rigorosi
requisiti di sicurezza e fornire un livello di protezione conforme ai
rischi da fronteggiare (50) ; 
    - l'adozione di metodologie e tecniche per lo sviluppo sicuro del
software quale possibile presidio di difesa per  componenti  valutate
nell'analisi  del  rischio  informatico  a  un  livello  di   rischio
potenziale elevato; 
    -  la  separazione  degli  ambienti  di  sviluppo,   collaudo   e
produzione, con adeguata  formalizzazione  del  passaggio  di  moduli
software tra di essi (par. 5), al  fine  di  evitare  -  di  norma  -
l'accesso a  dati  riservati  e  componenti  critiche  da  parte  del
personale addetto allo sviluppo (51) ; l'ambiente  di  produzione  e'
sottoposto a misure piu' restrittive di  controllo  degli  accessi  e
delle modifiche; 
    - i criteri per la selezione e la gestione del personale  adibito
al trattamento dei dati e allo  svolgimento  di  operazioni  critiche
(amministratori di sistema e  utenti  privilegiati)  con  particolare
riguardo alla valutazione delle competenze e  dell'affidabilita'  del
personale, alla stipula di specifici impegni di riservatezza  nonche'
alla gestione nel continuo delle  mansioni  assegnate  (ad  es.,  per
mezzo di verifiche periodiche degli elenchi del personale abilitato e
di misure di job rotation); 
    - le procedure per  lo  svolgimento  delle  operazioni  critiche,
garantendo il rispetto dei principi del  minimo  privilegio  e  della
segregazione  dei  compiti   (ad   es.,   specifiche   procedure   di
abilitazione e di autenticazione, controlli di tipo four eyes (52)  ,
o di verifica giornaliera ex post); 
    - il monitoraggio, anche attraverso l'analisi di log e tracce  di
audit, di accessi, operazioni e altri eventi al fine di  prevenire  e
gestire gli incidenti di sicurezza informatica;  le  attivita'  degli
amministratori  di  sistema  e  altri   utenti   privilegiati   delle
componenti critiche sono sottoposte a stretto controllo; 
    -  il   monitoraggio   continuativo   delle   minacce   e   delle
vulnerabilita' di sicurezza; 
    - le regole di tracciabilita' delle azioni svolte, finalizzate  a
consentire la verifica a posteriori delle  operazioni  critiche,  con
l'archiviazione dell'autore, data e ora (53) , contesto  operativo  e
altre  caratteristiche  salienti   della   transazione.   Le   tracce
elettroniche sono conservate per un periodo non inferiore a  24  mesi
in archivi non modificabili o  le  cui  modifiche  sono  puntualmente
registrate. 
4. La sicurezza delle applicazioni sviluppate dalle unita'  operative
  e di controllo. 
    Lo sviluppo di applicazioni direttamente in  carico  alle  unita'
operative  e  di  controllo  e'  sottoposto  a   misure   di   natura
organizzativa  e  metodologica,  tese  a  garantire  un  livello   di
sicurezza comparabile con le applicazioni sviluppate  dalla  funzione
ICT. 
    Un periodico monitoraggio censisce le applicazioni sviluppate con
strumenti di informatica d'utente e ne verifica la  rispondenza  alla
policy di  sicurezza,  in  particolare  se  utilizzate  in  attivita'
rilevanti quali la predisposizione dei dati  di  bilancio,  del  risk
management, della finanza e del reporting  direzionale,  al  fine  di
contenere il rischio operativo (54) . 
5. La gestione dei cambiamenti. 
    La procedura di gestione dei  cambiamenti  delle  applicazioni  e
risorse ICT e' formalmente definita  e  garantisce  il  controllo  su
modifiche, sostituzioni o  adeguamenti  tecnologici,  in  particolare
nell'ambiente  di  produzione.  Il  processo  si  svolge   sotto   la
responsabilita' di una figura o struttura aziendale con elevato grado
di indipendenza rispetto alla funzione di sviluppo e prevede, in modo
proporzionato alla complessita' e al profilo di  rischio  tecnologico
dell'intermediario: 
    - la predisposizione e il costante aggiornamento nel tempo di  un
inventario o mappa del  patrimonio  ICT  (hardware,  software,  dati,
procedure) (55) ; 
    - la valutazione dell'impatto dei cambiamenti sul sistema  e  dei
rischi correlati con le proposte di modifica; 
    - l'autorizzazione formale di ogni  cambiamento  in  ambiente  di
produzione (56) ; tale procedura comprende l'accettazione,  nei  casi
critici  individuati  nell'analisi  dei  rischi,  nel  nuovo  rischio
residuo; 
    - la pianificazione, il coordinamento e la  documentazione  degli
interventi di modifica, prevedendo attivita' di collaudo  e  test  di
sicurezza,  in  un  ambiente  deputato  e  distinto  da   quello   di
produzione; 
    - il ricorso a un idoneo sistema di gestione della configurazione
di sistema (hardware, software, procedure  di  gestione  e  utilizzo,
modalita' di interconnessione), per il controllo dell'implementazione
dei  cambiamenti,  inclusa  la  possibilita'  di   ripristino   della
situazione ex ante. 
    Le modifiche in caso di  emergenza  possono  essere  gestite  con
presidi non pienamente conformi alle  policy  ordinarie  ma  comunque
adeguati alla particolare situazione. Tali  modifiche  sono  comunque
sottoposte  a  tracciamento   e   notificate   ex   post   all'utente
responsabile. 
    Le iniziative di ampio impatto sul sistema informativo  (ad  es.,
modifiche  rilevanti  sulle  componenti  critiche,   adeguamenti   in
conseguenza di fusioni o scissioni, migrazione ad  altre  piattaforme
informatiche) - che si  inseriscono  di  norma  in  piani  strategici
all'attenzione dell'organo con funzione di supervisione strategica  -
sono preventivamente comunicate alla Banca d'Italia e  prevedono,  in
aggiunta  a  quanto  sopra  specificato,  idonee  misure,   tecniche,
organizzative e procedurali, volte a garantire un avvio in  esercizio
controllato e con limitati impatti sui servizi forniti alla clientela
(ad es., implementazione per stadi successivi, periodi  di  esercizio
in parallelo con la precedente procedura,  procedure  di  fallback  e
contingency). Flussi informativi verso i vari livelli  manageriali  e
gli organi aziendali consentono il monitoraggio dell'avanzamento  del
progetto.