IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                         sulla proposta del 
 
                        MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.   174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
concernente l'anticipazione di risorse dal  fondo  di  rotazione  per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali; 
  Tenuto conto che il sopracitato art. 5 prevede che in sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui all'art.  243-bis  e  seguenti
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  per  gli  enti  che
chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio  finanziario,  in
presenza di eccezionali motivi di urgenza, puo' essere  concessa  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, un'anticipazione a valere sul fondo  di  rotazione  di
cui all'art. 4 del medesimo decreto-legge, da riassorbire in sede  di
predisposizione ed attuazione del piano di riequilibrio finanziario; 
  Tenuto conto che, ai sensi del sopracitato art. 5,  ai  fini  della
copertura  degli  oneri  derivanti  dall'anticipazione  prevista  dal
medesimo articolo, si provvede a valere sul fondo di rotazione di cui
all'art. 4 del decreto-legge n. 174 del 2012, da riassorbire in  sede
di  predisposizione  ed  attuazione   del   piano   di   riequilibrio
finanziario; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'Interno  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  11  gennaio  2013,
concernente,  tra  l'altro,   i   criteri   per   la   determinazione
dell'importo massimo attribuibile  dell'anticipazione  a  valere  sul
fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; 
  Ritenuto che l'anticipazione di cui al presente decreto e' pari  ad
una  quota-parte  dell'anticipazione  effettivamente  attribuibile  a
ciascun ente locale richiedente, calcolata  nei  limiti  dell'importo
massimo fissato,  ai  sensi  del  citato  art.  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in euro 300 per  abitante  per  i
comuni  ed  euro  20  per  abitante  per  le  province  e  le  citta'
metropolitane, nonche'  dell'effettiva  capienza  del  fondo,  tenuto
conto del numero delle richieste pervenute; 
  Viste le comunicazioni effettuate agli enti richiedenti,  ai  sensi
dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del  Ministro  dell'Interno  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  in  data  11
gennaio 2013, con le quali  e'  stato  resa  nota  la  quota  massima
attribuibile; 
  Viste le richieste dei comuni,  riportate  nell'Allegato  "A",  che
forma parte integrante del presente decreto; 
  Ritenuto dover concedere con il presente decreto, ai comuni che  ne
hanno fatto richiesta, come riportati nell'allegato  "A",  che  forma
parte integrante del presente decreto, l'anticipazione ai  sensi  del
gia' citato art. 5, in  una  percentuale  pari  al  25%  dell'importo
massimo attribuibile a ciascun ente richiedente; 
  Rilevata la necessita' di prevedere le modalita' ed i tempi per  il
recupero delle anticipazioni concesse per i casi previsti all'art. 5,
comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 174 del 2012; 
  Visto l'art. 1, commi 128, 129 e 130, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  recante  il
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  dicembre
2012, n. 213, agli enti di cui  all'allegato  "A",  che  forma  parte
integrante del presente decreto, un'anticipazione a valere sul  fondo
di rotazione di cui all'art. 4 del suddetto decreto.