IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121  «Conversione  in  legge  del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti  per
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1,
commi 376 e 377,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244»  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 5; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme  in  materia  di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma  1,
lettera a); 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
Regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
  Visti i DD.MM 16 marzo 2007 con i  quali  sono  state  determinate,
rispettivamente, le classi delle lauree  e  le  classi  delle  lauree
magistrali a ciclo unico; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed  in
particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come  sostituito  dall'art.  26
della legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18  ottobre  2004,
n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394  in  materia  di
immigrazione»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 concernente
«Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi  di  laurea
ad accesso programmato a  livello  nazionale  per  l'anno  accademico
2013-14»; 
  Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011  con
le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli  studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate
per l'anno accademico 2013/2014; 
  Visto il contingente riservato agli studenti stranieri  per  l'anno
accademico 2013-2014 riferito alle predette disposizioni; 
  Visto il potenziale formativo cosi' come  deliberato  dagli  Atenei
con espresso riferimento ai parametri di cui  all'art.  3,  comma  2,
lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; 
  Visto il parere  espresso  in  data  19  aprile  2013  dall'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 
  Ritenuto di non procedere per l'anno accademico  2013-14  ad  alcun
successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente  decreto,
al fine di assicurare l'adeguato inizio  delle  attivita'  didattiche
dei corsi di laurea; 
  Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2013-2014  il  numero
dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione  ai  corsi
di  laurea  e  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico   direttamente
finalizzati alla formazione di architetto,  nonche'  di  disporre  la
ripartizione dei posti stessi tra le universita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno accademico 2013-2014 i posti per le  immatricolazioni
degli studenti comunitari e non comunitari residenti  in  Italia,  di
cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea
e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente  finalizzati  alla
formazione di architetto sono determinati a livello nazionale  in  n.
8.787 e sono ripartiti fra le universita' secondo la tabella allegata
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Agli studenti stranieri residenti all'estero  sono  destinati  i
posti secondo la  riserva  contenuta  nel  contingente  di  cui  alle
disposizioni interministeriali in  data  18  maggio  2011  citate  in
premessa.