IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a); Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visti i DD.MM 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree magistrali a ciclo unico; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»; Visto il decreto ministeriale n. 449 del 12 giugno 2013 concernente «Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013-14»; Viste le disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011-2014, aggiornate per l'anno accademico 2013/2014; Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2013-2014 riferito alle predette disposizioni; Visto il potenziale formativo cosi' come deliberato dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; Visto il parere espresso in data 19 aprile 2013 dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; Ritenuto di non procedere per l'anno accademico 2013-14 ad alcun successivo ampliamento dei posti attribuiti con il presente decreto, al fine di assicurare l'adeguato inizio delle attivita' didattiche dei corsi di laurea; Ritenuto di determinare per l'anno accademico 2013-2014 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonche' di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le universita'; Decreta: Art. 1 1. Per l'anno accademico 2013-2014 i posti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto sono determinati a livello nazionale in n. 8.787 e sono ripartiti fra le universita' secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni interministeriali in data 18 maggio 2011 citate in premessa.