IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione Autonoma della Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011, con cui e stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza in argomento; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Vista la nota del 28 settembre 2012 con cui, tra l'altro, il Commissario delegato ha indicato la Regione Autonoma della Sardegna quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' volte al completamento degli interventi in regime ordinario; Viste le note del 1° ottobre 2012, del 24 gennaio 2013, del 18 marzo 2013 e dell'8 maggio 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Vista la nota del 14 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Viste le note della Regione Autonoma della Sardegna del 28 gennaio 2013, del 1° febbraio 2013, del 5 marzo 2013 e del 31 maggio 2013; Acquisita l'intesa della regione Autonoma della Sardegna con nota del 5 aprile 2013 e dell'8 maggio 2013; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La Regione Autonoma della Sardegna e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nelle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente e del Guspinese. Per accelerare l'attuazione degli interventi da eseguirsi nelle aree minerarie del Sulcis Iglesiente, la Regione Autonoma della Sardegna coordina l'attivita' dei soggetti deputati all'esecuzione delle attivita' di bonifica, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Ai medesimi fini, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stipuleranno uno specifico accordo di programma, nel quale saranno, anche individuate opportune modalita' per la semplificazione e lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative utili per il superamento del contesto di criticita' in argomento. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008, provvede entro trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza a trasferire al Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza puo' avvalersi di cinque unita' di personale di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni, con oneri posti a carico delle risorse regionali presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 5. Il medesimo Direttore potra', altresi', avvalersi delle strutture organizzative della Regione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5118, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano sara' oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Autonoma della Sardegna. 7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma 6 le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Autonoma Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 6. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 e successive modificazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 luglio 2013 Il Capo del Dipartimento Gabrielli