IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
dicembre 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al  31  dicembre
2009, lo stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione
determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle  aree  minerarie
dismesse del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della regione Autonoma
della Sardegna; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640
del 15 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2011, con cui e stato,  da  ultimo,  prorogato  fino  al  31
dicembre 2012 lo stato di emergenza in argomento; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  del  15  maggio   2012,   n.   59,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire
la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del 28  settembre  2012  con  cui,  tra  l'altro,  il
Commissario delegato ha indicato la Regione Autonoma  della  Sardegna
quale Amministrazione competente  al  coordinamento  delle  attivita'
volte al completamento degli interventi in regime ordinario; 
  Viste le note del 1° ottobre 2012, del  24  gennaio  2013,  del  18
marzo 2013 e dell'8 maggio 2013 del Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare - Direzione generale per  la  tutela
del territorio e delle risorse idriche; 
  Vista la nota del 14 dicembre 2012  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare; 
  Viste le note della Regione Autonoma della Sardegna del 28  gennaio
2013, del 1° febbraio 2013, del 5 marzo 2013 e del 31 maggio 2013; 
  Acquisita l'intesa della regione Autonoma della Sardegna  con  nota
del 5 aprile 2013 e dell'8 maggio 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e'  individuata   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nelle  aree
minerarie  dismesse  del  Sulcis  Iglesiente  e  del  Guspinese.  Per
accelerare l'attuazione degli  interventi  da  eseguirsi  nelle  aree
minerarie del Sulcis Iglesiente, la Regione Autonoma  della  Sardegna
coordina  l'attivita'  dei  soggetti  deputati  all'esecuzione  delle
attivita' di bonifica, fermo restando quanto stabilito  dall'articolo
252, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152  e  successive
modificazioni. Ai medesimi fini, il Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  e  la  Regione  Autonoma  della
Sardegna, entro trenta giorni decorrenti dalla data di  pubblicazione
della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, stipuleranno uno specifico accordo di programma, nel  quale
saranno, anche individuate opportune modalita' per la semplificazione
e lo snellimento delle procedure tecnico-amministrative utili per  il
superamento del contesto di criticita' in argomento. 
  2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore del  Servizio  tutela
dell'Atmosfera  e  del  Territorio  dell'Assessorato   della   Difesa
dell'Ambiente  della   Regione   Sardegna,   e'   individuato   quale
responsabile delle  iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro
della   medesima   Regione   nel   coordinamento   degli   interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni  dal  trasferimento  della  documentazione  di  cui  al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna  e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato,  nominato
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3640 del 15 gennaio 2008, provvede entro trenta giorni dalla data  di
adozione della presente  ordinanza  a  trasferire  al  Direttore  del
Servizio tutela dell'Atmosfera e  del  Territorio  la  documentazione
amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e  ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle
attivita' svolte  contenente  l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,
degli interventi conclusi e  delle  attivita'  ancora  in  corso  con
relativo quadro economico. 
  4. Il Direttore del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio
dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della  Regione  Sardegna,
che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di
cui alla presente  ordinanza  puo'  avvalersi  di  cinque  unita'  di
personale di cui all'articolo 3  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3640  del  15  gennaio  2008  e  successive
modificazioni, con oneri  posti  a  carico  delle  risorse  regionali
presenti sulla contabilita' speciale di cui al comma 5.  Il  medesimo
Direttore potra', altresi', avvalersi delle  strutture  organizzative
della Regione, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e
non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato che provvedono sulla base di apposita convenzione,  nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,   il   Direttore   del   Servizio   tutela
dell'Atmosfera  e  del  Territorio  dell'Assessorato   della   Difesa
dell'Ambiente della Regione Sardegna provvede, fino al  completamento
degli  interventi   di   cui   al   comma   2   e   delle   procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5118, che viene allo stesso  intestata
per ventiquattro mesi decorrenti dalla data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Direttore
del Servizio tutela dell'Atmosfera e del Territorio  dell'Assessorato
della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna puo' predisporre un
Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo del comma 4-quater dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.  Tale  Piano  sara'
oggetto  di  un  Accordo  di  Programma  da   stipulare,   ai   sensi
dell'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto  1990  e  successive
modifiche ed integrazioni, tra il  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare  e  la  Regione  Autonoma  della
Sardegna. 
  7. A seguito della avvenuta stipula dell'Accordo di cui al comma  6
le  risorse  residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti   sulla
contabilita' speciale  sono  trasferite  al  bilancio  della  Regione
Autonoma Sardegna ovvero, ove si  tratti  di  altra  amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel Piano di cui al comma 6. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  Direttore  del  Servizio  tutela  dell'Atmosfera   e   del
Territorio dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della  Regione
Sardegna, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui
al comma 5, provvede, altresi',  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile ed al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare una relazione conclusiva riguardo le  attivita'
poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 e successive
modificazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 luglio 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                    Gabrielli