L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l'articolo 30, il quale prevede che le imprese di assicurazione operino con adeguati requisiti organizzativi; Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, istitutivo dell'IVASS; Visto il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed in particolare l'articolo 22, comma 8, il quale prevede che, al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, disciplini con proprio regolamento le modalita' attraverso cui le imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni e vita, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 30 del Codice delle assicurazioni, prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente; Visto il Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, recante disposizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicita' dei prodotti assicurativi; Ritenuta l'opportunita' di integrare le disposizioni attuative del citato articolo 22 comma 8 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 nel Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35 Adotta il seguente provvedimento: Art. 1 Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 1. All'articolo 3, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, dopo le parole "38, per la parte relativa alla archiviazione e conservazione dei documenti", sono aggiunte le parole "gli articoli 38-bis, 38-ter, 38-quater e 38-quinquies ad eccezione dei contratti relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".