IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della  legge
24 dicembre 2007, n. 244", che ha trasferito al Ministero del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  "Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente "Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  80  concernente  le
misure transitorie; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  546/2011,  547/2011,
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80,  par.  5  e  6,
concernente "misure transitorie"; 
  Visto  l'art.  58   regolamento   (CE)   n.   1107/2009,   relativo
all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; 
  Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga
alle disposizioni di cui all'art. 58, par. 1; 
  Vista la domanda presentata in data 15 febbraio  2013  dall'Impresa
BAM di Benazzi e Uttini snc con sede legale in 48017 San  Patrizio  -
Conselice  (Ravenna),  via  Nuova  Selice,  20,  intesa  ad  ottenere
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio    del    prodotto
fitosanitario denominato Bagnante Bam Nuovo, contenente  la  sostanza
attiva coadiuvante sorbitan monooleato etossilato, prodotto uguale al
prodotto di riferimento denominato Bagnante Agrico registrato  al  n.
4351 con D.D. in data 19 maggio 1981,  e  modificato  successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data  10  gennaio  2012,  dell'Impresa
Agrico con sede legale in Bologna, viale Masini 22; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento  Bagnante
Agrico registrato al n. 4351; 
    esiste legittimo accordo tra l'Impresa BAM di  Benazzi  e  Uttini
snc e l'Impresa titolare del prodotto di riferimento; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data di scadenza del prodotto  di  riferimento,  fatti
comunque salvi gli  adempimenti  e  gli  adeguamenti  alle  eventuali
ulteriori disposizioni  comunitarie  relative  alla  sostanza  attiva
coadiuvante, componente per il prodotto fitosanitario di riferimento;
la validita' dell'autorizzazione e' subordinata alla regolamentazione
e agli adeguamenti  che  dovranno  essere  adempiuti  e  che  saranno
definite in attuazione dell'art. 58 dei prodotti fitosanitari a  base
di sostanze attive coadiuvanti; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto, e fino al 31  dicembre
2015, l'impresa BAM di Benazzi e Uttini snc con sede legale in  48017
San  Patrizio  -  Conselice  (Ravenna),  via  Nuova  Selice,  20,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato Bagnante Bam Nuovo, con la composizione e alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti il coadiuvante componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20 - 25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento  dell'Impresa:  Bam
snc - S. Patrizio (Ravenna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15739. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello