LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  giugno  2012,  n.  91,  recante
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
27,  recante  attuazione   della   direttiva   2007/36/CE,   relativa
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate»; 
  Vista  la  direttiva  2010/73/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 24 novembre  2010  «recante  modifica  delle  direttive
2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o  l'ammissione  alla  negoziazione   di   strumenti   finanziari   e
2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli   obblighi   di   trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i  cui  valori  mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato»; 
  Vista  la  direttiva  2010/78/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 24 novembre  2010  «recante  modifica  delle  direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,  2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE  e  2009/65/CE  per
quanto  riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
(Autorita' bancaria europea),  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza
(Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni  aziendali  e
professionali)  e  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati)»; 
  Visto il Regolamento delegato (UE) n.  486/2012  della  Commissione
del 30 marzo 2012 «che modifica il regolamento (CE) n.  809/2004  per
quanto  riguarda  il  formato  e  il  contenuto  del  prospetto,  del
prospetto  di  base,  della  nota  di  sintesi  e  delle   condizioni
definitive nonche' per quanto riguarda gli obblighi di informativa»; 
  Visto il decreto legislativo  11  ottobre  2012,  n.  184,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2010/73/UE,  recante  modifica   delle
direttive  2003/71/CE  relativa  al  prospetto  da   pubblicare   per
l'offerta pubblica o  l'ammissione  alla  negoziazione  di  strumenti
finanziari  e  2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli  obblighi   di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui  valori
mobiliari   sono   ammessi   alla   negoziazione   in   un    mercato
regolamentato»; 
  Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti  in
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da ultimo
modificato con delibera n. 18523 del 10 aprile 2013; 
  Ritenuto necessario modificare alcune disposizioni del  regolamento
concernente la disciplina degli emittenti al fine di  conformarle  al
mutato quadro normativo di riferimento, nazionale e comunitario, come
delineatosi a seguito dei provvedimenti sopra citati; 
  Ritenuto  opportuno  apportare  al   regolamento   concernente   la
disciplina degli emittenti alcune modifiche  in  materia  di  offerte
pubbliche  d'acquisto  o  scambio,  ammissione  alle  negoziazioni  e
obblighi informativi, al fine di rispondere  a  esigenze  informative
evidenziate  dalla   prassi   applicativa   e   di   semplificare   e
razionalizzare la disciplina vigente; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti   e   dagli
organismi in risposta al documento di consultazione sulle proposte di
modifica al regolamento concernente la disciplina degli emittenti  in
materia di prospetto,  comunicazioni  price  sensitive,  diritti  dei
soci, offerte pubbliche di acquisto o di scambio e altre proposte  di
modifica, pubblicato il 3 maggio 2013 ai fini  della  predisposizione
della presente normativa; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regolamento concernente la  disciplina  degli  emittenti
  adottato con delibera n. 11971 del  14  maggio  1999  e  successive
  modificazioni. 
 
  1. La Parte I e' modificata come segue: 
    a) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche: 
      il comma 3 e' abrogato; 
      il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente  comma:   «4.   Non
costituiscono  offerta  al  pubblico  di  strumenti   finanziari   le
quotazioni  di  prezzi  effettuate  da  internalizzatori  sistematici
aventi ad oggetto strumenti finanziari che sono gia' stati oggetto di
un'offerta al pubblico per la quale e' stato pubblicato un  prospetto
redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e  approvato  non
piu' di dodici mesi prima della data di  avvio  dell'operativita'  su
detti   strumenti   finanziari   da    parte    dell'internalizzatore
sistematico, o  che  hanno  costituito  corrispettivo  di  un'offerta
pubblica di scambio per la quale e'  stato  pubblicato  un  documento
d'offerta negli ultimi dodici mesi ai sensi dell'art. 102  del  Testo
unico.»; 
      il comma 5 e' abrogato; 
      il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente  comma:   «6.   Non
costituiscono altresi' offerta al pubblico  di  strumenti  finanziari
ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai  sensi  della  Parte
IV, Titolo II, del Testo unico le quotazioni di prezzi effettuate  da
internalizzatori  sistematici  aventi  ad   oggetto   gli   strumenti
finanziari indicati nell'art.  100-bis,  comma  4,  del  Testo  unico
nonche' gli strumenti  finanziari,  emessi  da  soggetti  italiani  o
esteri: 1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in
un sistema multilaterale di negoziazione italiani o di un altro paese
dell'Unione Europea; 2) gia' diffusi tra il  pubblico  in  Italia  ai
sensi dell'art. 2-bis o gia' distribuiti presso  il  pubblico  in  un
paese dell'Unione Europea a condizione che, in questo  secondo  caso,
l'emittente o l'eventuale garante o la  societa'  controllante  abbia
strumenti   finanziari   ammessi   alla   negoziazione   in   mercati
regolamentati dell'Unione  Europea  o  in  sistemi  multilaterali  di
negoziazione di un paese  dell'Unione  Europea  e  comunque  fornisca
informativa periodica.»; 
      il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7.  Alle  offerte
di vendita di strumenti  finanziari  effettuate  da  internalizzatori
sistematici diverse da quelle indicate nei commi 4 e 6, numero 1,  si
applica, ove ne ricorrano i presupposti, l'art. 100-bis, commi 2 e 3,
del Testo unico.». 
  2. La Parte II e' modificata come segue: 
    a) nel Titolo I, Capo I, all'art. 3 sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      nel comma 1, lettera  b),  primo  periodo,  le  parole  «quanto
previsto dall'art. 5, comma 3-bis, lettera b)» sono sostituite  dalle
parole «che qualsiasi decisione di investire nei prodotti  finanziari
dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore  del  prospetto
completo»; 
      nel comma 2, dopo le parole «nel regolamento (CE) n.  809/2004»
sono inserite le parole «e successive modifiche»; 
    b) nel Titolo I, Capo II, all'art. 5 sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      nel comma 1, primo periodo, dopo le parole «del Regolamento  n.
809/2004/CE» sono inserite le parole «e successive modifiche»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:  «3.  La  nota  di
sintesi, prevista dall'art. 94, comma 2, del Testo unico, recante  le
informazioni-chiave, e' redatta secondo  le  modalita'  previste  dal
Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi
e'  elaborata  secondo  un  formato   comune,   per   facilitare   la
comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.»; 
      il comma 4 e' abrogato; 
    c) nel Titolo I, Capo II, all'art. 6, comma 3, primo periodo,  la
parola «esse» e' sostituita dalle parole «esse, unitamente alla  nota
di sintesi relativa alla specifica emissione,»; 
    d) nel Titolo I, Capo II, all'art. 7, comma 6, le  parole  «comma
4» sono sostituite dalle parole «comma 5»; 
    e) nel Titolo I, Capo II, all'art. 8, comma 8, la  parola  «ESMA»
e' sostituita dalla parola «AESFEM»; 
    f) nel Titolo I, Capo II, all'art. 9 sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente comma: «1.  Il  prospetto
approvato  e'  depositato  presso  la  Consob  secondo  le  modalita'
specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonche'  messo  a
disposizione del pubblico  dall'emittente  o  dall'offerente,  quanto
prima e, in ogni caso, non piu' tardi dell'inizio dell'offerta: a)  o
mediante inserimento in uno o piu' giornali a diffusione nazionale  o
a larga diffusione nello Stato membro in cui e' effettuata l'offerta;
b) o in  forma  stampata  e  gratuitamente,  presso  la  sede  legale
dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati  del
collocamento, compresi i soggetti che operano  per  conto  di  questi
ultimi; c) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o,
se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento,
compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi.»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:  «3.  Nell'ipotesi
in  cui  il  prospetto  sia  messo  a   disposizione   del   pubblico
esclusivamente con la modalita' prevista dal  comma  1,  lettera  c),
l'emittente,  l'offerente   e   gli   intermediari   incaricati   del
collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia  richiesta  una
copia cartacea del prospetto stesso.»; 
    g) nel Titolo I, Capo II, all'art. 10,  nella  rubrica,  dopo  le
parole  «Validita'  del  prospetto»  sono  inserite  le  parole   «di
offerta»; 
    h) nel Titolo I, Capo II, all'art. 11 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      il comma 1 e' modificato come segue: 
        nell'alinea, le parole «dell'offerente» sono sostituite dalle
parole «della persona responsabile della redazione del prospetto»; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera:  «b)  una
copia del prospetto approvato. A tal fine, qualora l'Italia sia Stato
membro d'origine e l'offerta si svolga anche, o solo, in altri  Stati
membri, l'emittente o la persona  responsabile  della  redazione  del
prospetto trasmette,  contestualmente  alla  richiesta,  nonche'  ove
necessario ai sensi dell'art. 12, copia del prospetto redatto in  una
lingua accettata dalle autorita'  competenti  di  ogni  Stato  membro
ospitante ovvero in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della
finanza internazionale, a  scelta  dell'emittente  o  dell'offerente.
L'emittente o la persona responsabile della redazione  del  prospetto
si  assume  la  responsabilita'   delle   traduzioni   con   apposita
dichiarazione;»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente  lettera:  «c)  se
del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale
degli Stati membri ove l'offerta e' prevista. A tal fine  l'emittente
o altra persona responsabile della redazione del prospetto  trasmette
la traduzione contestualmente alla  richiesta.  L'emittente  o  altra
persona responsabile della  redazione  del  prospetto  si  assume  la
responsabilita' di tale traduzione con apposita dichiarazione.»; 
      nel  comma  2,  le  parole  «alle  persone  responsabili»  sono
sostituite dalle parole «alla persona responsabile» e dopo le  parole
«redazione  del  prospetto»  sono   aggiunte   le   parole   «nonche'
all'AESFEM»; 
      il comma 4  e'  sostituto  dal  seguente  comma:  «4.  Ai  fini
dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista  dall'art.  98,
comma 2, del Testo unico, il prospetto e  gli  eventuali  supplementi
sono validi in Italia a condizione che l'Autorita' dello Stato membro
d'origine abbia notificato alla Consob i documenti di cui al comma  1
e all'AESFEM il certificato di approvazione del  prospetto  ai  sensi
del comma 2.»; 
    i) nel Titolo I, Capo II, all'art. 12 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      nel comma 2, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Se
l'offerta, oltre che in Italia, e' svolta in un altro  Stato  membro,
il prospetto e' messo a disposizione anche in  una  lingua  accettata
dalle autorita' competenti di ogni Stato membro ospitante  ovvero  in
una  lingua  comunemente   utilizzata   nel   mondo   della   finanza
internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.»; 
      nel comma 3, in fine, e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Nel
caso in cui il prospetto e' redatto in lingua italiana, esso e' messo
a disposizione del pubblico in una lingua accettata  dalle  autorita'
competenti di ogni  Stato  membro  ospitante  ovvero  in  una  lingua
comunemente utilizzata nel  mondo  della  finanza  internazionale,  a
scelta dell'emittente o dell'offerente.»; 
    l) nel Titolo I, Capo III, Sezione IV, all'art. 24 sono apportate
le seguenti modifiche: 
      nel comma 2, secondo periodo, dopo le  parole  «Regolamento  n.
809/2004/CE» sono aggiunte le parole «e successive modifiche»; 
      nel comma 3, le parole «commi 3  e  4»  sono  sostituite  dalle
parole «comma 3»; 
    m) nel Titolo I, Capo V, Sezione I,  all'art.  34-ter,  comma  1,
sono apportate le seguenti modifiche: 
      la lettera b) e' modificata come segue: 
        nel primo periodo, prima delle parole  «i  soggetti  indicati
all'art.  26»  sono  inserite  le  parole  «rivolte   a   investitori
qualificati, intendendosi per tali»; 
        nel secondo periodo, le  parole  «gli  enti  creditizi»  sono
sostituite dalle parole «le banche»; 
        nel  terzo  periodo,  dopo   le   parole   «Le   imprese   di
investimento» sono inserite le parole «e le banche»; 
      la lettera d-bis) e' abrogata; 
    n) nel Titolo I, Capo V, Sezione II, all'art. 34-sexies, comma 3,
primo periodo, le parole «desumibili  dalle»  sono  sostituite  dalle
parole «fornite ai soggetti preposti alla elaborazione delle»; 
    o) nel Titolo II, Capo I, all'art. 35-ter, comma 5, le parole  «,
comma 3» sono soppresse; 
    p) nel Titolo II, Capo I, all'art. 38, comma 1, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «L'offerente  diffonde  senza  indugio  un
comunicato al mercato per dare notizia  dell'intervenuta  sospensione
dei termini istruttori effettuata dalla  Consob  ai  sensi  dell'art.
102, comma 4, del Testo Unico, nonche' del riavvio degli stessi.»; 
    q) nel Titolo II, Capo I, all'art. 39, comma  4,  primo  periodo,
dopo le parole «sono resi noti al mercato  entro»  sono  inserite  le
parole «il giorno antecedente»; 
    r) nel Titolo II,  Capo  I,  all'art.  41,  comma  6,  le  parole
«medesime  modalita'  dell'offerta»  sono  sostituite  dalle   parole
«modalita' indicate dall'art. 38, comma 2»; 
    s) nel Titolo II, Capo II, all'art. 47-bis, comma 4, e' aggiunto,
in fine,  il  seguente  periodo:  «Dell'intervenuta  sospensione  dei
termini istruttori da parte della Consob nonche'  del  riavvio  degli
stessi e' data notizia senza indugio con  un  comunicato  al  mercato
diffuso dall'offerente o dalle persone che agiscono di  concerto  con
esso.»; 
    t) nel Titolo II, Capo II, all'art. 47-sexies sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      dopo il comma 2 e'  inserito  il  seguente  comma:  «2-bis.  La
decisione di presentare alla  Consob  un'istanza  per  l'aumento  del
prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria e' resa nota senza  indugio
al mercato con le modalita' previste dall'art. 36.»; 
      nel comma 6, dopo il terzo periodo,  e'  inserito  il  seguente
periodo: «Dell'intervenuta  sospensione  dei  termini  istruttori  da
parte della Consob, nonche' del riavvio degli stessi, e' data notizia
con un comunicato al mercato diffuso senza indugio  dall'offerente  o
dai soggetti che agiscono di concerto con esso.». 
  3. La Parte III e' modificata come segue: 
    a) nel Titolo I, Capo II, all'art. 52, dopo il  comma  1-bis,  e'
aggiunto il seguente comma:  «1-ter.  La  societa'  di  gestione  del
mercato comunica alla Consob l'avvenuta presentazione  della  domanda
di ammissione o  del  giudizio  di  ammissibilita'  entro  il  giorno
successivo alla presentazione della  domanda,  purche'  completa,  da
parte dell'emittente o di altra persona che chiede l'ammissione.»; 
    b) nel Titolo I, Capo II, all'art. 53 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      nel comma 1, dopo le parole «Regolamento n.  809/2004/CE»  sono
inserite le parole «e successive modifiche»; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Si  applicano,
ove compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 8, commi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-octies e 34-novies.»; 
      nel comma 3, secondo periodo, dopo le  parole  «supplemento  al
prospetto», sono aggiunte le parole  «,  con  le  modalita'  previste
negli articoli 25, comma  5,  e  26,  comma  7,  del  Regolamento  n.
809/2004/CE e successive modifiche»; 
    c) nel Titolo I, Capo II, all'art. 56 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      il comma 1 e' modificato come segue: 
        nella lettera a), dopo le parole «a  larga  diffusione»  sono
aggiunte  le  parole  «nello  Stato  membro  in  cui  e'   effettuata
l'ammissione alle negoziazioni»; 
        nella lettera c), la parola «mediante»  e'  sostituita  dalla
parola «in»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente comma:  «3.  Nell'ipotesi
in  cui  il  prospetto  e'  messo   a   disposizione   del   pubblico
esclusivamente con la modalita' prevista dal  comma  1,  lettera  c),
l'emittente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato  consegna  gratuitamente  a  chi  ne  faccia
richiesta una copia cartacea del prospetto stesso.»; 
    d) nel Titolo I, Capo II, all'art. 57 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      il comma 1 e' modificato come segue: 
        nella lettera e), prima delle parole  «dividendi  versati  ad
azionisti  esistenti»  sono  inserite  le  parole  «azioni   offerte,
assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e»; 
        nella lettera h), n. 7), primo periodo, le parole «commi 3  e
4» sono sostituite dalle parole «comma 3»; 
        la lettera l) e' abrogata; 
      il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «2.   Alle
operazioni di fusione nelle quali una societa' con azioni non ammesse
alle negoziazioni in un mercato regolamentato  viene  incorporata  in
una societa' con azioni ammesse alle negoziazioni,  quando  l'entita'
degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilita' liquide  e
dalle attivita' finanziarie che non  costituiscono  immobilizzazioni,
sia inferiore al cinquanta per cento dell'entita' dei  corrispondenti
attivi della societa' incorporata, si applica il comma 4.»; 
      il comma 3 e' abrogato; 
      il comma 4 e' sostituito  dal  seguente  comma:  «4.  Nei  casi
previsti dal comma 1, lettera d), ai fini del giudizio di equivalenza
gli emittenti quotati che  chiedono  l'ammissione  alle  negoziazioni
delle proprie azioni, trasmettono alla Consob  il  documento  con  le
eventuali integrazioni da sottoporre  alla  stessa  e  l'istanza  per
ottenere tale giudizio almeno trenta giorni antecedenti  la  data  di
efficacia dell'operazione  medesima.  Si  applica  l'art.  52,  comma
1-bis.»; 
      il comma 8 e' sostituito dal  seguente  comma:  «8.  La  Consob
esprime il giudizio di equivalenza previsto dal comma 1, lettera  d),
entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione alla stessa
del documento e dell'istanza trasmessi ai sensi del comma  4.  Se  la
Consob,  per  motivi  ragionevoli,  ritiene  necessarie  informazioni
supplementari, essa ne informa i soggetti previsti dal  comma  4.  Le
informazioni supplementari sono inoltrate  alla  Consob,  a  pena  di
improcedibilita', entro dieci giorni dalla data della  richiesta.  In
tal caso, il termine previsto per la  formulazione  del  giudizio  di
equivalenza inizia a decorrere dal  giorno  in  cui  pervengono  alla
Consob tali informazioni.»; 
    e) nel Titolo I, Capo IV, all'art. 63 sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      nel comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole  «prospetto  di
ammissione alle  negoziazioni»  sono  inserite  le  parole  «prevista
dall'art. 52»; 
      nel comma 3, in fine, e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Si
applicano gli articoli 8, comma 6, e 9, comma 8.»; 
    f) nel Titolo II, Capo I, all'art. 65-septies sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      il comma 3-bis e' sostituito dal  seguente  comma:  «3-bis.  Ai
fini dello stoccaggio e del deposito presso la Consob, gli  emittenti
valori mobiliari: a) inviano le informazioni  regolamentate  relative
agli  emittenti  valori  mobiliari  controllati  al   meccanismo   di
stoccaggio autorizzato individuato dagli stessi controllati,  secondo
le modalita' indicate dal gestore del meccanismo  di  stoccaggio;  b)
assicurano la pubblicazione delle informazioni regolamentate relative
agli emittenti strumenti  finanziari  diversi  dai  valori  mobiliari
controllati nel sito internet degli stessi controllati.»; 
      nel comma  4,  le  parole  «con  le  modalita'  indicate  negli
Allegati 3I e 3M,» e le parole «e, con le  modalita'  indicate  dalla
Consob con propria comunicazione, da parte dei soggetti  controllanti
che non siano anche emittenti valori mobiliari» sono soppresse; 
      nel comma 5, le parole  «,  ivi  comprese  quelle  diffuse  dai
propri controllanti,» sono soppresse; 
    g) nel Titolo II, Capo I, all'art. 65-octies  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      i commi 2, 3, e 3-bis sono abrogati; 
      nel comma 4, le parole «e i loro controllanti» sono soppresse; 
      nel comma 5, le parole «nei commi 1 e 2» sono sostituite  dalle
parole «nel comma 1»; 
    h) nel Titolo II, Capo II,  Sezione  I,  all'art.  66,  comma  2,
alinea, le parole «e i soggetti che li controllano» sono soppresse; 
    i) nel Titolo II, Capo II, Sezione I, all'art. 67,  comma  2,  le
parole «e i soggetti che li controllano» sono soppresse; 
    l) nel Titolo II, Capo II, Sezione II,  all'art.  69-novies  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      nel  comma  1,  le  parole  «e  le  persone  giuridiche»   sono
sostituite dalle parole «nonche' i soggetti» e la parola «pubblicano»
e' sostituita dalla parola «diffondono»; 
      nel comma 3, lettera a), le parole «dalle  persone  giuridiche»
sono sostituite dalle parole «dai soggetti»; 
    m) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, all'art. 70 sono apportate
le seguenti modifiche: 
      nel comma  4,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente
lettera: «c) almeno ventun  giorni  prima  di  quello  dell'assemblea
mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e  con  le
modalita'  indicate  dagli   articoli   65-quinquies,   65-sexies   e
65-septies, il parere sulla congruita' del prezzo di emissione  delle
azioni rilasciato  da  un  revisore  legale  o  da  una  societa'  di
revisione legale. La relazione  giurata  dell'esperto  designato  dal
tribunale ai  sensi  dell'art.  2343  del  codice  civile  ovvero  la
documentazione indicata  dall'art.  2343-ter,  comma  2,  del  codice
civile, e'  messa  a  disposizione  del  pubblico,  con  le  medesime
modalita',  almeno  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea.»; 
      dopo il comma 7, e' inserito il seguente  comma:  «7-bis.  Alla
diffusione delle  informazioni  previste  nel  presente  articolo  si
applica l'art. 65-bis, comma 2.»; 
      nel comma  8,  primo  periodo,  le  parole  «,  ovvero  con  le
modalita'  indicate  dagli   articoli   65-quinquies,   65-sexies   e
65-septies» sono soppresse; 
    n) nel Titolo II, Capo II, Sezione IV, all'art. 71, comma  1-bis,
primo periodo, le parole «, ovvero con le  modalita'  indicate  dagli
articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies» sono soppresse; 
    o) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 77 sono  apportate
le seguenti modifiche: 
      nel comma 1, dopo le parole «con le  modalita'  indicate  dagli
articoli» sono inserite le parole «65-bis, comma 2,»; 
      nel comma 3, secondo periodo, dopo le parole «con le  modalita'
indicate dagli articoli» sono inserite le parole «65-bis, comma 2,»; 
    p) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 81, comma 2,  dopo
le parole «con le modalita' indicate dagli articoli» sono inserite le
parole «65-bis, comma 2,»; 
    q) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 82, comma 1,  dopo
le parole «con le modalita' indicate dagli articoli» sono inserite le
parole «65-bis, comma 2,»; 
    r) nel Titolo II, Capo II, Sezione V, all'art. 83,  comma  1,  la
lettera b) e' modificata come segue: 
      l'importo «50.000» e' sostituito dall'importo «100.000»; 
      in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Tale  esenzione  si
applica anche agli emittenti che emettono  esclusivamente  titoli  di
debito il cui valore nominale unitario e' di almeno 50.000 euro o, in
caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il  cui  valore
nominale unitario, alla data dell'emissione, e' equivalente almeno  a
50.000 euro, che siano gia' stati ammessi  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010,
sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»; 
    s) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84, il comma 7 e'
sostituito dal seguente comma: «7. Se sono invitati  ad  un'assemblea
soltanto i possessori di titoli di  debito  il  cui  valore  nominale
unitario ammonta a almeno 100.000 euro,  o  nel  caso  di  titoli  di
debito in valute diverse dall'euro il cui valore nominale unitario e'
almeno equivalente a 100.000 euro alla data di emissione, l'emittente
puo' scegliere  come  sede  dell'assemblea  qualsiasi  Stato  membro,
purche' tutti gli strumenti e informazioni necessarie per  consentire
ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili
in tale Stato membro. Tale opzione si applica altresi' ai  possessori
di titoli di debito il cui valore  nominale  unitario  e'  di  almeno
50.000 euro, o, in  caso  di  titoli  di  debito  in  valute  diverse
dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione,
e' equivalente almeno a 50.000 euro che sono gia' stati ammessi  alla
negoziazione in un mercato regolamentato  dell'Unione  Europea  prima
del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di  debito  siano  in
circolazione, sempre  che  tutti  gli  strumenti  e  le  informazioni
necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti
siano   messi   a   disposizione   nello    Stato    membro    scelto
dall'emittente.»; 
    t) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84-ter, il  comma
1 e' sostituito dal seguente comma: «1. Gli emittenti  azioni,  entro
il   termine   di   pubblicazione   dell'avviso    di    convocazione
dell'assemblea  previsto  in  ragione  di  ciascuna   delle   materie
all'ordine del giorno, mettono a disposizione del pubblico presso  la
sede sociale, sul  sito  internet  della  societa'  e  con  le  altre
modalita' indicate dagli  articoli  65-bis,  comma  2,  65-quinquies,
65-sexies e 65-septies,  le  relazioni  previste  dall'art.  125-ter,
commi 1 e 3, del Testo unico.»; 
    u) nel Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 85, comma  1-bis,
dopo le parole «con le altre modalita' indicate dagli articoli»  sono
inserite le parole «65-bis, comma 2,»; 
    v) nel Titolo II, Capo II, Sezione  VI-bis,  all'art.  89-quater,
comma 1, le  parole  «dal  CESR  (Committee  of  European  Securities
Regulators)» sono sostituite dalle parole «dall'AESFEM»; 
    z) nel Titolo II, Capo IV, all'art. 102, il comma 2 e' abrogato; 
    aa) nel Titolo II, Capo VI, all'art. 109, comma 1, la lettera  b)
e' sostituita dalla seguente lettera: «b) inviando il  comunicato  ad
almeno due agenzie di stampa,  ovvero  avvalendosi  di  uno  SDIR,  e
tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito  internet,  ove
disponibile.»; 
    bb) nel Titolo IV,  Capo  II,  all'art.  138  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «1.  Per  il
conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto
trasmette al promotore il modulo  di  delega,  anche  come  documento
informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 21,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»; 
      nel comma 7, dopo le parole  «mediante  dichiarazione  scritta»
sono inserite le parole «, rilasciata con le modalita'  previste  dal
comma 1,»; 
    cc) nel Titolo IV,  Capo  II,  all'art.  139  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      nel comma 1, le parole «, ivi inclusa quella prevista dall'art.
144, comma 2, lettera b), del Testo unico,» sono soppresse; 
      nel comma 2, in fine, e' aggiunto il  seguente  periodo:  «Tale
disposizione non si applica ove l'interruzione  della  sollecitazione
sia disposta ai sensi dell'art. 144, comma 2, lettera b),  del  Testo
unico.». 
  4. L'Allegato 1A e' modificato come segue: 
    a) al punto 1, prima della sezione  A  («Facsimile  di  struttura
della Comunicazione relativa ad un prospetto nella forma di un  unico
documento»),  e'  inserito  il  seguente  periodo:  «Le  informazioni
contenute  nei  facsimili,  qualora  siano  rilevabili  da  documenti
allegati alla comunicazione, possono essere omesse purche' sia  fatto
esplicito richiamo a tali documenti (tranne la sintetica  descrizione
dell'offerta,  l'indicazione  dei   soggetti   che   la   promuovono,
l'attestazione dei  presupposti  dell'offerta  e  le  sottoscrizioni,
richieste direttamente dall'art.  4  del  Regolamento  n.  11971  del
1999).»; 
    b)  al  punto  1,  sezione  A  («Facsimile  di  struttura   della
Comunicazione relativa ad  un  prospetto  nella  forma  di  un  unico
documento»), sono apportate le seguenti modifiche: 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera: 
      «b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra  l'altro,
i riferimenti normativi secondo i seguenti schemi: 
        Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e  113  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4 e 52 del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e  modificato  ....  [nel
caso di offerte al pubblico che  prevedono  anche  l'ammissione  alle
negoziazioni di strumenti finanziari], 
      oppure, 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 94 del  decreto  legislativo
n. 58/1998 e dell'art. 4 del  Regolamento  Consob  n.  11971  del  14
maggio 1999, come integrato e  modificato  ....  [nel  caso  di  sola
offerta pubblica], 
      oppure, 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 113 del decreto  legislativo
n. 58/1998 e dell'art. 52 del Regolamento  Consob  n.  11971  del  14
maggio 1999, come integrato e  modificato  ....  [nel  caso  di  mera
ammissione alle negoziazioni]»; 
      dopo la lettera d), e' inserita la seguente lettera: 
      «d-bis)  Indicazione  dell'eventuale  soggetto  nominato   come
sponsor nella procedura di ammissione (denominazione e  sede  legale,
recapito telefonico, numero fax  e  indirizzo  e-mail  della  persona
fisica che lo rappresenta nell'operazione)»; 
      nella lettera e), in fine, e'  inserito  il  seguente  periodo:
«Qualora alcuni di tali presupposti non  siano  presenti  al  momento
della  comunicazione,  indicazione  della  tempistica  in  cui   tali
presupposti  verranno  ad  esistenza,  coerentemente  con   i   tempi
dell'istruttoria [in tal caso l'attestazione dovra'  essere  ripetuta
in corso d'istruttoria]»; 
      dopo la lettera f), sono inserite le seguenti lettere: 
      «f-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la
redazione di un prospetto conformemente agli schemi proporzionati  di
cui agli allegati XXIII e XXIV del Regolamento n. 809 (CE)  del  2004
laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 26-bis del  medesimo
Regolamento; 
      f-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e
media impresa o societa' a capitalizzazione ridotta di optare per  la
redazione di un prospetto  conformemente  agli  schemi  di  cui  agli
allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809  (CE)  del
2004 ai sensi dell'art. 26-ter del medesimo Regolamento»; 
    c)  al  punto  1,  sezione  B  («Facsimile  di  struttura   della
Comunicazione relativa ad  un  prospetto  nella  forma  di  documenti
distinti - Documento di registrazione»), sono apportate  le  seguenti
modifiche: 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera: 
      «b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra  l'altro,
i riferimenti normativi secondo il seguente schema: 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 94, comma 4, e dell'art. 113
del decreto legislativo n. 58/1998  e  degli  articoli  4,  5,  comma
4-bis, e 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,  come
integrato e modificato ... [nel  caso  di  offerte  al  pubblico  che
prevedono  anche  l'ammissione   alle   negoziazioni   di   strumenti
finanziari.  Qualora  non  si  abbia  certezza  della  tipologia   di
operazione  per  la  quale  il  documento  di  registrazione   verra'
utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94, comma  4  del
decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli 4 e  5,  comma  4-bis,
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato  e
modificato], 
      oppure, 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 94,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e degli articoli  4  e  5,  comma  4-bis,  del
Regolamento Consob n. 11971 del 14  maggio  1999,  come  integrato  e
modificato .... [nel caso di sola offerta pubblica], 
      oppure, 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 113 del decreto  legislativo
n. 58/1998 e dell'art. 52 del Regolamento  Consob  n.  11971  del  14
maggio 1999, come integrato e  modificato  ....  [nel  caso  di  mera
ammissione alle negoziazioni. Qualora non  si  abbia  certezza  sulla
tipologia di operazione per la quale il  documento  di  registrazione
verra' utilizzato, fare riferimento soltanto agli articoli 94,  comma
4 del decreto legislativo n. 58/1998 e agli articoli  4  e  5,  comma
4-bis, del Regolamento Consob n.  11971  del  14  maggio  1999,  come
integrato e modificato]»; 
      dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere: 
      «e-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la
redazione di un documento di registrazione conformemente allo  schema
proporzionato di cui all'allegato XXIII del Regolamento n.  809  (CE)
del 2004 laddove sussistano le condizioni di cui all'art. 26-bis  del
medesimo Regolamento; 
      e-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e
media impresa o societa' a capitalizzazione ridotta di optare per  la
redazione di un prospetto  conformemente  agli  schemi  di  cui  agli
allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809  (CE)  del
2004 ai sensi dell'art. 26-ter del medesimo Regolamento»; 
    d)  al  punto  1,  sezione  C  ("Facsimile  di  struttura   della
Comunicazione relativa ad  un  prospetto  nella  forma  di  documenti
distinti  -  Nota  informativa  sugli  strumenti  finanziari"),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente lettera: 
      «b) Oggetto della comunicazione (in cui inserire, fra  l'altro,
i riferimenti normativi secondo il seguente schema: 
        Comunicazione ai sensi degli articoli 94 e  113  del  Decreto
legislativo n. 58/1998 e degli articoli 4,  5,  comma  5,  e  52  del
Regolamento Consob n. 11971 del 14  maggio  1999,  come  integrato  e
modificato .... [nel caso di offerte al pubblico che prevedono  anche
l'ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari], 
      oppure, 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 94,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 58/1998 e dell'art. 5, comma 5, del Regolamento Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999, come integrato e  modificato  ....  [nel
caso di sola offerta pubblica], 
      oppure, 
        Comunicazione ai sensi dell'art. 113 del decreto  legislativo
n. 58/1998 e dell'art. 52 del Regolamento  Consob  n.  11971  del  14
maggio 1999, come integrato e  modificato  ....  [nel  caso  di  mera
ammissione alle negoziazioni]»; 
      nella lettera f), in fine, e'  inserito  il  seguente  periodo:
«Qualora alcuni di tali presupposti non  siano  presenti  al  momento
della  comunicazione,  indicazione  della  tempistica  in  cui   tali
presupposti  verranno  ad  esistenza,  coerentemente  con   i   tempi
dell'istruttoria [in tal caso l'attestazione dovra'  essere  ripetuta
in corso d'istruttoria]»; 
      dopo la lettera g), sono inserite le seguenti lettere: 
      «g-bis) Eventuale dichiarazione dell'emittente di optare per la
redazione  di  una  nota  informativa  sugli   strumenti   finanziari
conformemente allo schema proporzionato di cui all'allegato XXIV  del
Regolamento n. 809 (CE) del 2004 laddove sussistano le condizioni  di
cui all'art. 26-bis del medesimo Regolamento; 
      g-ter) Eventuale dichiarazione dell'emittente che sia piccola e
media impresa o societa' a capitalizzazione ridotta di optare per  la
redazione di un prospetto  conformemente  agli  schemi  di  cui  agli
allegati da I a XVII e da XX a XXIV del Regolamento n. 809  (CE)  del
2004 ai sensi dell'art. 26-ter del medesimo Regolamento»; 
    e) al punto 2,  sezione  A  («Offerte  al  pubblico  di  prodotti
finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da
imprese di assicurazione»), sono apportate le seguenti modifiche: 
      alla lettera d), la nota 4 e' sostituita dalla  seguente  nota:
«Nota 4. Il documento citato,  ove  non  disponibile,  dovra'  essere
trasmesso in tempo utile a consentire la conclusione dell'istruttoria
e comunque prima dell'approvazione del prospetto, e pertanto  la  sua
assenza non comporta l'incompletezza  iniziale  della  comunicazione.
L'attestazione   potra'   essere   trasmessa   alla    Consob    dopo
l'approvazione del prospetto, ove il medesimo  prospetto  indichi  la
data in cui i prodotti finanziari saranno disponibili e tale data sia
antecedente alla data di avvio dell'offerta.»; 
      la lettera j) e' modificata come segue: 
        dopo le parole «autorita' competenti di  altri  Stati  membri
della UE,» sono inserite le parole «presentata unitamente alla  bozza
di prospetto,»; 
        dopo le parole «sia richiesta da tali Stati» sono aggiunte le
parole «, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria  ai  sensi
dell'art. 12 del Regolamento»; 
        la nota 9 e' sostituita dalla seguente  nota:  «Nota  9  Tali
documenti, ove non disponibili, dovranno essere  trasmessi  in  tempo
utile a consentire la conclusione  dell'istruttoria,  e  pertanto  la
loro mancata produzione non comporta l'incompletezza  iniziale  della
comunicazione.». 
  5. L'Allegato 1I e' modificato come segue: 
    a) al punto 2, Tavola 1, sono apportate le seguenti modifiche: 
      la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente  lettera:  «b)
l'indicazione delle  eventuali  difformita'  del  prospetto  allegato
rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;»; 
      la lettera c) e' abrogata; 
      la lettera e) e' modificata come segue: 
        dopo le parole «autorita' competenti di  altri  Stati  membri
della UE,» sono inserite le parole «presentata unitamente alla  bozza
di prospetto,»; 
        dopo le parole «sia richiesta da tali Stati» sono aggiunte le
parole «, e la copia tradotta del prospetto ove necessaria  ai  sensi
dell'art. 12 del Regolamento»; 
        la nota 5 e' sostituita dalla seguente  nota:  «Nota  5  Tali
documenti, ove non disponibili, dovranno essere  trasmessi  in  tempo
utile a consentire la conclusione  dell'istruttoria,  e  pertanto  la
loro mancata produzione non comporta l'incompletezza  iniziale  della
comunicazione.»; 
    b) al punto 2, Tavola  2,  alla  lettera  d)  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
      dopo le parole «autorita'  competenti  di  altri  Stati  membri
della UE,» sono inserite le parole «presentata unitamente alla  bozza
di prospetto,»; 
      dopo le parole «ove richiesta da tali Stati» sono  aggiunte  le
parole «, e la copia tradotta del  prospetto  qualora  necessaria  ai
sensi dell'art. 12 del Regolamento»; 
      la nota 6 e' sostituita  dalla  seguente  nota:  «Nota  6  Tali
documenti, ove non disponibili, dovranno essere  trasmessi  in  tempo
utile a consentire la conclusione  dell'istruttoria,  e  pertanto  la
loro mancata produzione non comporta l'incompletezza  iniziale  della
comunicazione.».