Estratto determinazione FV n. 203/2013 del 9 luglio 2013 
 
    Medicinale: TANTUM VERDE P 
Confezioni: 
    028494 072 - 3 mg pastiglie gusto arancia-miele, 30 pastiglie 
    028494 084 - 3 mg pastiglie gusto arancia-miele, 20 pastiglie 
    028494 108 - 3 mg pastiglie gusto eucalipto, 30 pastiglie 
    028494 096 - 3 mg pastiglie gusto eucalipto, 20 pastiglie 
    Titolare AIC:  Aziende  Chimiche  Riunite  Angelini  Francesco  -
A.C.R.A.F. S.p.A. 
    Procedura  Mutuo   Riconoscimento   IT/H/0103/003-004/R/003   con
scadenza il 30 maggio 2013 e' rinnovata,  con  validita'  illimitata,
l'autorizzazione all'immissione  in  commercio  previa  modifica  del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo
e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  determinazione,  i  requisiti  di  qualita',
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    In adeguamento alla lista degli Standard Terms  della  Farmacopea
Europea e' inoltre autorizzata la modifica della denominazione  della
confezione: 
Da: 
    028494 072 - 3 mg pastiglie  gusto  arancia-miele,  30  pastiglie
senza zucchero 
    028494 084 - 3 mg pastiglie  gusto  arancia-miele,  20  pastiglie
senza zucchero 
    028494 108 - 3 mg pastiglie gusto eucalipto, 30  pastiglie  senza
zucchero 
    028494 096 - 3 mg pastiglie gusto eucalipto, 20  pastiglie  senza
zucchero 
a: 
    028494 072 - 3 mg pastiglie gusto arancia-miele, 30 pastiglie 
    028494 084 - 3 mg pastiglie gusto arancia-miele, 20 pastiglie 
    028494 108 - 3 mg pastiglie gusto eucalipto, 30 pastiglie 
    028494 096 - 3 mg pastiglie gusto eucalipto, 20 pastiglie 
    Le  modifiche  devono  essere  apportate  immediatamente  per  il
Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto,   per   il   Foglio
Illustrativo ed Etichettatura entro 90 giorni dall'entrata in  vigore
della determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca.  Il  Titolare  dell'AIC  che  intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Le confezioni gia' prodotte che non rechino le modifiche indicate
dalla determinazione possono essere dispensate al  pubblico  fino  al
180° giorno dalla data di entrata  in  vigore  della  determinazione.
Pertanto,  entro  la  scadenza  del  termine  sopra  indicato,   tali
confezioni andranno ritirate dal commercio. 
    La presente determinazione ha effetto  dal  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  Societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.