IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   recante:
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  giugno  2013,
con  la  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al  novantesimo  giorno
decorrente  dalla  pubblicazione  del  medesimo  provvedimento  sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, lo stato d'emergenza in
conseguenza dell'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha  colpito  il
territorio delle provincie di Lucca e  Massa  Carrara  e  sono  stati
definiti gli ambiti di intervento delle successive ordinanze del Capo
del Dipartimento della protezione civile; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 102 del 5  luglio  2013,  recante  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti all'evento sismico  che  il  21  giugno
2013 ha colpito il  territorio  delle  provincie  di  Lucca  e  Massa
Carrara"; 
  Visto in particolare il comma 2  dell'art.  1  della  sopra  citata
ordinanza del Capo del Dipartimento n. 102/2013, che  demanda  ad  un
successivo  provvedimento   la   determinazione   del   compenso   da
riconoscere al Commissario delegato; 
  Ravvisata inoltre la necessita' di apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni alla sopra menzionata ordinanza di protezione civile  n.
102/2013, al fine di consentire il rapido espletamento  di  tutte  le
iniziative finalizzate al ritorno nell'ordinario; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  prof.  Giovanni  Menduni,  Commissario  delegato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 102 del 5 luglio 2013, per lo svolgimento  delle
attivita' previste nel medesimo  provvedimento,  e'  riconosciuto  un
compenso mensile pari al 15% del trattamento stipendiale in godimento
al momento della nomina. 
  2. Al comma 4 dell'art. 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 102/2013, dopo le parole  "si  avvale  del
personale" sono aggiunte le seguenti "e delle strutture". 
  3.   La   regione   Toscana   assicura   il   supporto   logistico,
amministrativo e contabile necessario  al  Commissario  delegato  per
l'espletamento delle sue funzioni, con oneri a  carico  del  bilancio
della medesima regione.