IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente "Definizione  della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24
dicembre 2007, n. 244"; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia  di
accessi ai corsi universitari"; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante norme  per  la  parita'
scolastica e disposizioni su diritto allo studio e all'istruzione; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170  recante  "Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in  ambito  scolastico
e, in particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  recante  la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1, della  legge  28
marzo 2003, n. 53; 
  Visti i criteri di riferimento di cui  al  decreto  legislativo  14
gennaio 2008, n.  21  "Norme  per  la  definizione  dei  percorsi  di
orientamento  all'istruzione  Universitaria  e  all'Alta   Formazione
Artistica, Musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione  della
qualita'   dei   risultati   scolastici   dei   candidati   ai   fini
dell'Ammissione  ai  corsi  di   laurea   universitari   ad   accesso
programmato, di cui all'art. 1, della legge 2 agosto 1999, n.  264  a
norma dell'art. 2, comma 1, lettere a),  b)  e  c),  della  legge  11
gennaio 2007 n. 1" e in particolare l'art. 4, comma 4, che prevede la
possibilita'  di  stabilire   "ulteriori   modalita'   per   definire
l'attribuzione dei punteggi  nei  casi  in  cui  non  possano  essere
utilizzati in tutto o in parte gli elementi di cui al comma 3"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89,   concernente   la    revisione    dell'assetto    ordinamentale,
organizzativo e didattico della  scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, ai sensi dell'art.  64,  comma  4,  del  decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122 e il decreto ministeriale 16 dicembre 2009, n. 99 in  virtu'  dei
quali il voto dell'esame di  stato  e'  composto,  tra  l'altro,  dal
credito  scolastico  che  e'  la  risultanza  della  media  dei  voti
conseguiti negli scrutini finali degli ultimi tre anni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 22 ottobre  2004,  n.  270,  riguardante  modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei, approvato con d.m. 3  novembre  1999,  n.  509  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 marzo 2012 recante requisiti  per  il  riconoscimento
della    validita'    delle    certificazioni    delle     competenze
linguistico-comunicative   in   lingua   straniera   del    personale
scolastico"; 
  Vista  la  disposizione  del  Direttore  Generale  per  gli  Affari
Internazionali 12 luglio 2012, n. 10899 dove all'art. 4 e'  istituito
l'elenco degli  enti  certificatori,  modificato  da  ultimo  con  la
disposizione del Direttore Generale 21 maggio 2013, n. 5967; 
  Ritenuto, che in sede di prima applicazione, il voto dell'esame  di
stato  puo'  essere  assunto  come  espressivo  di  una   valutazione
complessiva che  assorbe  le  esigenze  alle  quali  corrispondono  i
criteri del citato decreto legislativo n. 21/2008; 
  Considerato che la procedura per l'accesso ai corsi di cui all'art.
1, comma 1, lettera a) della citata legge n. 264/1999 non consente di
poter applicare, nei tempi utili ai fini del corretto avvio dell'anno
accademico 2013/2014, i criteri di cui all'art. 4, comma  4,  lettere
a) e d), del decreto legislativo n. 21/2008 con riferimento  ai  voti
ottenuti nelle singole discipline negli ultimi tre anni di corso  per
la totalita' degli studenti; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  definire,   per   l'anno   accademico
2013/2014, le modalita' ed i contenuti della prova di  ammissione  al
corso  di  laurea  magistrale   per   l'insegnamento   nella   scuola
dell'infanzia e nella scuola primaria. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Accesso al corso di laurea magistrale per l'insegnamento 
         nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria 
 
  1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione degli studenti  ai
corsi di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del
decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Universita'  e   della
Ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  avviene  previo  superamento  di
apposita prova sulla base  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
decreto. 
  2.  La  prova  d'accesso  mira  a  verificare  l'adeguatezza  della
personale preparazione con riferimento alle  conoscenze  disciplinari
indispensabili  per  il  conseguimento  degli   obiettivi   formativi
qualificanti del corso di laurea magistrale. 
  3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna universita',
verte su ottanta  (80)  quesiti  formulati  con  quattro  opzioni  di
risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta,
sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A  che  costituisce
parte integrante del presente decreto: 
    a) competenza linguistica e ragionamento logico; 
    b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica; 
    c) cultura matematico-scientifica. 
  4. I quesiti di cui al comma 3 sono cosi' ripartiti: quaranta  (40)
di competenza  linguistica  e  ragionamento  logico,  venti  (20)  di
cultura letteraria,  storico-sociale  e  geografica,  venti  (20)  di
cultura matematico-scientifica. 
  5. La prova ha la durata di due ore e mezzo. 
  6. Per la valutazione della  prova  si  tiene  conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) valutazione del test (max 90 punti): 
      1,125 punti per ogni risposta esatta; 
      0 punti per ogni risposta errata o non data; 
    b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti). 
  Il punteggio di cui alla lettera b)  e'  attribuito  dalle  singole
universita' secondo criteri autonomamente determinati in  conformita'
a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21. 
  7. La votazione di cui al comma 6 e' integrata in caso di  possesso
di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese  di
almeno Livello B1 del "Quadro comune Europeo di  riferimento  per  le
lingue", rilasciata da Enti Certificatori  riconosciuti  dai  governi
dei paesi madrelingua, di cui all'art. 2, del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  7  marzo  2012,
presenti nella disposizione di modifica  del  Direttore  Generale  21
maggio 2013, n. 5967 citati in premessa, a  condizione  che  mostrino
piena aderenza  al  predetto  QCER  come  previsto  dall'art.  3  del
predetto decreto, secondo il seguente punteggio: 
    a) B1 punti 3; 
    b) B2 punti 5; 
    c) C1 punti 7; 
    d) C2 punti 10. 
  I punteggi non sono sommabili tra loro. 
  8. La graduatoria degli aspiranti all'ammissione al corso di laurea
magistrale e' costituita dai candidati che  hanno  conseguito,  nella
prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 63/90. 
  9. E' ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l'ordine della
graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e  7,
un numero di candidati non superiore al numero dei posti  disponibili
per l'accesso, indicato nel bando. 
  10. In caso di  parita'  di  punteggio,  si  applicano  i  seguenti
criteri: 
    a) prevale  in  ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal
candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli
argomenti di competenza linguistica e  ragionamento  logico,  cultura
letteraria,      storico-sociale      e      geografica,      cultura
scientifico-matematica; 
    b) in caso di ulteriore  parita',  prevale  lo  studente  che  ha
conseguito una migliore votazione nell'esame di Stato conclusivo  dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore; 
    c)  in  caso  di   ulteriore   parita',   prevale   lo   studente
anagraficamente piu' giovane. 
  11. La graduatoria degli ammessi al corso non puo' essere in  alcun
caso integrata con altri candidati. Nel caso in  cui  la  graduatoria
dei candidati ammessi risulti composta  da  un  numero  di  candidati
inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando  non  si
procede ad alcuna integrazione e il corso e' attivato per  un  numero
di studenti  pari  al  numero  degli  ammessi.  Non  sono  consentite
ammissioni in soprannumero.