IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Vista la legge 5 giugno 1990,  n.  135,  recante  il  programma  di
interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS; 
  Vista il decreto-legge 2 ottobre  1993,  n.  396,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,  n.   492,   recante
disposizioni in materia di edilizia sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro del Tesoro  del  27  ottobre  1990  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  recante   «Modalita'   e
procedure degli interventi per  la  prevenzione  e  la  lotta  contro
l'AIDS previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135»; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del  suddetto
decreto del Ministro del Tesoro del  27  ottobre  1990  e  successive
modificazioni, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile,
di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima  del  tasso  di
interesse annuo posticipato applicabile  e'  costituita  dalla  media
aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici  a
reddito fisso, pubblicato nel Bollettino o supplemento al  Bollettino
statistico della Banca d'Italia, e  dalla  media  mensile  aritmetica
semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, con una maggiorazione dello
0,75; 
  Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 4,  comma  3,
del decreto del Ministro del Tesoro del 27 ottobre 1990 e  successive
modificazioni,  al  dato  come  sopra   calcolato,   arrotondato   se
necessario, per eccesso o per difetto, allo  0,05%  piu'  vicino,  va
aggiunto uno spread nella misura dello 0,80; 
  Visto il decreto del Ministro del  Tesoro,  del  Bilancio  e  della
Programmazione Economica del 23 dicembre 1998,  il  quale  stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69 concernente «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» e in particolare l'art.  32,  comma  1
della stessa; 
  Vista la misura del rendimento medio lordo dei  titoli  pubblici  a
reddito fisso, riferito al mese di maggio  2013,  rilevato  sul  sito
informatico della Banca d'Italia; 
  Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato  per
il mese di maggio 2013 sul  circuito  Reuters,  moltiplicato  per  il
coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365); 
  Considerato  che  i  parametri  suddetti,  da  utilizzarsi  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a: 
    rendimento medio lordo  dei  titoli  pubblici  a  reddito  fisso:
3.036%; 
    media  mensile  aritmetica   semplice   dei   tassi   giornalieri
dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, 
    rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per  il  coefficiente
365/360 (EURIBOR ACT/365): 0,204%; 
  Ritenuti validi i dati sopra indicati; 
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei tassi giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta  una  maggiorazione
dello 0,75; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo,
di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre  1993,  n.  492,
regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29
marzo 1999 e' pari al 2,00%. 
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1°
luglio - 31 dicembre 2013 e' pari al 2,80%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 luglio 2013 
 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata