IL RAGIONIERE GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilita'
e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 13 istituisce  la  banca
dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (di seguito  BDAP),  al
fine  di  assicurare  un  efficace  controllo  e  monitoraggio  degli
andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli  elementi
informativi necessari per dare attuazione al federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 30, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone, tra
l'altro,  che  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2003,  ogni   progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione,  sia  dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge  17  maggio
1999, n. 144; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge
del 12 novembre  2010,  n.  187,  con  particolare  riferimento  alle
procedure ivi previste in materia di  tracciabilita'  dei  pagamenti,
anche in relazione all'attuazione dell'art. 30, commi 8  e  9,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  nonche'  in  ordine  all'obbligo  di
richiesta del Codice  identificativo  gare  (CIG),  per  le  medesime
finalita'; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
norme di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c)  e  d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  di  seguito
decreto  legislativo  n.  229/2011,  recante  norme   di   attuazione
dell'art. 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  lettere
e), f), g) e, in particolare, l'art.  1  che  definisce  l'ambito  di
applicazione del medesimo decreto e prevede tra l'altro l'obbligo per
i  soggetti  individuati  di  detenere  ed  alimentare   un   sistema
gestionale informatizzato  contenente  le  informazioni  anagrafiche,
finanziarie, fisiche e procedurali  relative  alla  pianificazione  e
programmazione  delle  opere  e  dei  relativi  interventi,   nonche'
all'affidamento  ed  allo  stato  di  attuazione  di  tali  opere  ed
interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai
dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo
stato di avanzamento delle opere; 
  Visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto  legislativo  n.
229/2011, concernente la comunicazione dei dati che costituiscono  il
contenuto informativo minimo dei sistemi  informatizzati  di  cui  al
citato art.  1,  alimentanti  la  banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche, istituita ai sensi dell'art. 13 della  legge  31  dicembre
2009, n. 196; 
  Visto in particolare l'art. 5 del medesimo decreto  legislativo  n.
229/2011 concernente la definizione,  tramite  apposito  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria  Generale  dello
Stato - del dettaglio delle informazioni di cui al citato art. 2  del
medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 6, del decreto legislativo n. 229/2011 che dispone che
l'obbligo informativo relativo ai dati anagrafici, finanziari, fisici
e procedurali si intende assolto per  i  dati  gia'  trasmessi  verso
altre banche dati gestite da amministrazioni dello Stato i  cui  dati
confluiscono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 7, del decreto legislativo  n.  229/2011  che  prevede
appositi protocolli tra titolari  di  banche  dati  finalizzati  alla
condivisione delle informazioni e all'alimentazione della BDAP; 
  Vista la Delibera del CIPE n. 124 del 26 ottobre 2012  che  prevede
l'istituzione di un tavolo di  lavoro  fra  le  Amministrazioni,  sia
centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, al  fine
di  razionalizzare  il   complesso   di   tali   sistemi   attraverso
l'individuazione e la condivisione di criteri di  impostazione  e  di
funzionamento,   avendo    come    obiettivi    la    semplificazione
amministrativa, l'eliminazione di invii multipli di dati gia' forniti
ad un soggetto pubblico  titolare  di  sistemi  di  monitoraggio,  il
contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei  sistemi  e
la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni  per  ridurre
le possibilita' di errore; 
  Visto  il  decreto-legge  del  21  giugno  2013,  n.  69,   recante
«Disposizioni urgenti per il  rilancio  dell'economia»  in  corso  di
conversione ed in particolare l'art. 18, comma  2  e  comma  11,  che
prevede  l'adozione  di  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   con   i   quali   si   provvede
all'individuazione  degli  specifici  interventi  da   finanziare   e
all'assegnazione delle risorse occorrenti, nonche' delle modalita' di
utilizzo delle risorse assegnate e di  monitoraggio  dell'avanzamento
dei lavori; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  17
luglio 2013, in corso di registrazione presso  la  Corte  dei  conti,
previsto dall'art. 18, comma 2 del decreto-legge del 21 giugno  2013,
n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
  Considerata l'esigenza di assicurare un efficace monitoraggio della
spesa pubblica in conto capitale destinata ad opere pubbliche; 
  Considerata  l'opportunita'  di  razionalizzare  l'invio  dei  dati
relativi ad opere pubbliche alle amministrazioni centrali, nonche' la
necessita' di non appesantire i sistemi informativi esistenti  presso
le amministrazioni pubbliche; 
  Condivisa con l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
di lavori, servizi  e  forniture  l'esigenza  di  un  raccordo  delle
informazioni presenti nella BDAP e nella  Banca  Dati  Nazionale  dei
Contratti Pubblici (di seguito BDNCP), prevista dall'art.  6-bis  del
decreto legislativo n. 163/2006; 
  Considerato il Protocollo d'Intesa tra l'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, volto ad assicurare  l'attuazione  dell'art.  6
del  decreto  legislativo  n.  229/2011  in   merito   all'univocita'
dell'invio dei dati, di cui all'Allegato A del D.M. 26 febbraio 2013,
gia' conferiti alla  BDNCP  da  parte  delle  Amministrazioni  e  dei
soggetti aggiudicatori; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Modifiche dell'articolo 3 
 
  L'art. 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  del  26  febbraio
2013 e' sostituito dal seguente: 
    1. Le Amministrazioni e  i  soggetti  aggiudicatori  rilevano  le
informazioni individuate  dall'Allegato  A  riferite  allo  stato  di
attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile,  del
30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun
anno e le rendono disponibili alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche entro i trenta giorni successivi. 
    2.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  decreto  le
Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano  le  informazioni
con riferimento allo stato di attuazione delle opere al  31  dicembre
2013 e le rendono disponibili alla banca dati  delle  amministrazioni
pubbliche nelle date comprese tra il 31 marzo 2014  e  il  20  aprile
2014. 
    3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di  attuazione
delle opere alla data del 30 aprile 2014  sono  adottate  le  cadenze
temporali previste dal comma 1. 
    4. La periodicita' della rilevazione  di  cui  al  comma  1  puo'
essere modificata anche  per  consentire  eventuali  allineamenti  ad
altre rilevazioni di settore.