IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008,  n.  133  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo, la semplificazione, la competitivita',  la  stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e  la  perequazione   tributaria,   ed   in
particolare  l'art.  66  che  disciplina  il  turn  over  di   alcune
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare,  l'art.  14,
comma 6 che dispone che, a decorrere  dal  2012,  le  assunzioni  dei
segretari comunali e provinciali siano autorizzate con  le  modalita'
di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10,  del  decreto-legge  n.
112 del 2008, per un numero di unita' non superiore all'80 per  cento
di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del  2008,
il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9  dello
stesso articolo sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art.
35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate,  corredata,  per  i  segretari  comunali,  da  analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali»
che prevede l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del predetto decreto-legge n. 78  del
2010 che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali,  istituita  dall'art.  102  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,
stabilisce che il Ministero dell'Interno succeda a titolo  universale
alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi  in
servizio,  comprensive  del  fondo  di  cassa,  siano  trasferite  al
Ministero medesimo; 
  Visto il decreto interministeriale del 23 maggio  2012,  registrato
dalla Corte dei conti in data 5 ottobre 2012, registro n.  6,  foglio
n. 376, recante trasferimento delle  funzioni  dell'Agenzia  autonoma
per la gestione dell'Albo dei Segretari  comunali  e  provinciali  al
Ministero dell'Interno, adottato in  attuazione  dell'art.  7,  comma
31-quater del decreto-legge n. 78 del 2010; 
  Visto l'art. 10, comma 7, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.
174, che istituisce il Consiglio direttivo per l'Albo  Nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, che formula  proposta  al  Ministro
dell'interno, fra l'altro, in merito alla definizione delle modalita'
procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei  segretari,
nonche' il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; 
  Visto il decreto prefettizio del 25 marzo 2013, n. 11344,  con  cui
il Ministero dell'interno -  ex  AGES  richiede  l'autorizzazione  ad
assumere n. 200 segretari comunali e provinciali  del  quarto  corso-
concorso per l'accesso in  carriera  (COA  IV),  indetto  dal  C.d.A.
Nazionale dell'ex Agenzia con deliberazione n. 4 del 3 gennaio 2008 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 23 del  21
marzo 2008; 
  Preso atto che,  secondo  quanto  contenuto  nel  predetto  decreto
prefettizio del 25 marzo 2013, dai dati  dell'albo,  i  segretari  in
servizio risultano essere, alla data del 1° marzo 2013, n. 3.442,  di
cui n. 3.258 titolari di sede, n. 121 in  disponibilita',  n.  41  in
comando  o  in  utilizzo  presso  altra  amministrazione,  n.  18  in
aspettativa, n. 3 in distacco sindacale e n. 1 fuori ruolo; 
  Rilevato che, con il  citato  decreto  del  25  marzo  2013,  viene
altresi' comunicata  la  situazione  aggiornata:  degli  enti  locali
gestiti, pari a n. 7.792; dei comuni aderenti a convenzioni,  pari  a
n. 5.798; delle sedi convenzionate, pari a n. 2.134; del totale delle
sedi da ricoprire, pari a n. 4.128; delle sedi con titolare,  pari  a
n. 3.258; delle sedi vacanti pari a n. 870; 
  Rilevato, altresi', che nel predetto decreto del 25 marzo  2013  si
comunica, fra l'altro, che nel corso degli anni 2011 e 2012  si  sono
verificate, rispettivamente, n. 219 e n. 138 cessazioni dal servizio,
e che, conseguentemente, il numero  delle  unita'  assumibili,  nella
percentuale dell'80 per cento delle cessazioni, e' pari a n. 175  per
l'anno 2012 e n. 110 per l'anno 2013, per  un  totale  di  assunzioni
effettuabili sul turnover 2011 e 2012 di n. 285 unita'; 
  Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di cui  al  D.P.C.M.
del 18 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell'interno - ex AGES
veniva autorizzato a trattenere in servizio n. 19 segretari  comunali
e provinciali, nonche' a ricostituire il rapporto di lavoro con n.  2
segretari comunali, sono state gia' effettuate n. 18 assunzioni, come
comunicato nel citato decreto del 25 marzo 2013, n. 11344,  e  meglio
precisato  nella  nota  7  febbraio  2013,  n.  5504,  relativa  alla
richiesta di autorizzazione ai suddetti trattenimento in  servizio  e
ricostituzioni di rapporti di lavoro; 
  Visto il D.P.C.M. del 28 marzo 2013,  con  il  quale  il  Ministero
dell'Interno - ex AGES viene autorizzato  a  trattenere  in  servizio
ulteriori  n.  19  segretari  comunali  e  provinciali,   nonche'   a
ricostituire il rapporto di lavoro con n. 1 segretario  comunale,  in
corso di registrazione alla Corte dei conti; 
  Ritenuto,  pertanto,   che   il   numero   di   assunzioni   ancora
autorizzabili rispetto alle cessazioni degli anni 2011 e 2012 ammonta
complessivamente, al netto delle autorizzazioni gia' concesse,  a  n.
244; 
  Considerato  che  il  numero   dei   segretari   in   servizio   e'
sensibilmente inferiore a quello delle sedi  e  che  dai  dati  sopra
riportati risulta che il fabbisogno e' pari a n. 686  unita',  ovvero
alla differenza tra le sedi di segreteria pari a 4.128 ed  il  numero
complessivo dei segretari comunali e provinciali in servizio, pari  a
n. 3442; 
  Visto l'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo cui il numero complessivo degli  iscritti  all'albo  non
puo' essere superiore al numero dei comuni e delle  province  ridotto
del numero  delle  sedi  unificate,  maggiorato  di  una  percentuale
determinata  ogni  due  anni   dal   consiglio   di   amministrazione
dell'Agenzia e funzionale  all'esigenza  di  garantire  una  adeguata
opportunita' di scelta da parte  dei  sindaci  e  dei  presidenti  di
provincia; 
  Ritenuto di aderire alle richieste del Ministero dell'interno -  ex
AGES, che risultano coerenti con il fabbisogno di personale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
maggio 2013, concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
semplificazione  al  Ministro  senza  portafoglio  On.  le  Gianpiero
D'Alia»; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'interno - ex Agenzia  autonoma  per  la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato n. 200 unita' di segretari comunali
e provinciali del corso-concorso COA IV;