IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il D.M. 26 luglio 1995 recante  la  disciplina  del  rilascio
delle licenze di pesca; 
  Visto il D.M. 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni
comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del
Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27  luglio  2006,  relativo  al
Fondo europeo per la pesca ed in particolare gli  articoli  25  e  26
aventi ad oggetto misure di finanziamento  per  l'ammodernamento  dei
pescherecci; 
  Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del  Fondo
Europeo per la Pesca in  Italia  per  il  periodo  di  programmazione
2007-2013,  approvato  da  ultimo  dalla  Commissione   Europea   con
Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio  2013  recante  modifica  della
decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata  dalla
Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; 
  Visto il  Regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE)n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)
n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE)  n.  1098/2007,
(CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1432/2008 e che abroga i regolamenti (CEE)
n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ed in particolare  il
secondo comma dell'art. 6 che  stabilisce  che  lo  Stato  membro  di
bandiera assicura che le  informazioni  contenute  nella  licenza  di
pesca siano corrette e coerenti con  quelle  contenute  nel  registro
della  flotta  peschereccia  comunitaria  di  cui  all'art.  15   del
regolamento (CE) n. 2371/2002; 
  Visto il Regolamento (UE)  n.  404/2011  della  Commissione  dell'8
aprile 2011, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009; 
  Considerata la  necessita'  di  garantire,  da  parte  dello  Stato
membro, la piena coerenza tra le informazioni contenute nella licenza
di pesca con quelle indicate nel registro della  flotta  peschereccia
comunitaria, cosi' come  stabilito  dall'art.  5  del  Reg.  (CE)  n.
1224/2009; 
  Ritenuto quindi necessario, in conformita' alla  citata  normativa,
assicurare piena corrispondenza tra il flusso economico  relativo  ai
finanziamenti comunitari ed  il  tempestivo  aggiornamento  dei  dati
contenuti nell'Archivio Licenze di pesca e del fleet register,  anche
in relazione ad eventuali azioni di  controllo  incrociato  da  parte
della Commissione Europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nei casi di  sostituzione  dell'apparato  motore  sulle  unita'  da
pesca, che comportano una variazione della potenza rispetto a  quella
riportata in licenza, per l'aggiornamento del fleet-register, ai fini
della sostituzione della licenza o per  le  variazioni  da  riportare
nell'archivio  della  flotta,  l'impresa  interessata   presenta   al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - per  il  tramite
dell'Ufficio  di   iscrizione   dell'unita',   istanza   redatta   in
conformita' al Modello B del D.M. 26 gennaio  2012,  corredata  della
licenza da rettificare secondo le modalita' degli articoli 4 e 5  del
D.M. 26 luglio 1995.