IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure; Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale definisce l'Ufficio centrale di collegamento come l'ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell'attivita' di mutua assistenza; Visto l'articolo 3, comma 3, lettera d), del suddetto decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale individua, tra gli altri, l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze quale autorita' nazionale competente a formulare e a ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti relativi ai tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle Finanze ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43; Visto l'articolo 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 149 del 2012, il quale prevede che il Direttore Generale delle Finanze designa, con apposito provvedimento, l'Ufficio centrale di collegamento nonche' l'Ufficio di collegamento del Dipartimento delle Finanze; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 settembre 2012, concernente «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti»; Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo dell'Amministrazione fiscale italiana; Decreta: Art. 1 Individuazione dell'Ufficio centrale di collegamento 1. L'Ufficio centrale di collegamento e' individuato nell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, Ufficio Cooperazione Operativa.