IL CAPO 
              del dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
22 dicembre 2006, con il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al  31
dicembre 2007, lo stato di emergenza  in  relazione  alla  situazione
determinatasi  a  causa  della  criticita'  del  sistema  portuale  e
dell'approvvigionamento   idrico   nel   territorio   dell'isola   di
Pantelleria in provincia di Trapani; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589
del 15 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3939 del 7 maggio 2011, con cui il Prefetto di  Trapani -
Commissario delegato, e' stato autorizzato  a  proseguire  in  regime
ordinario fino al 30 aprile 2012; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 37 del 15 gennaio 2013, recante: «Ordinanza di  protezione  civile
per favorire e regolare il subentro della  Regione  Siciliana  e  del
Comune di Pantelleria  nelle  iniziative  finalizzate  al  definitivo
superamento della situazione di criticita' determinatasi nel  settore
portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico  nel  territorio
dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani». 
  Ravvisata, la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  degli
interventi finalizzati al superamento della  situazione  emergenziale
in rassegna, anche  in  un  contesto  di  necessaria  prevenzione  da
possibili  situazioni  di  pericolo  per  la   pubblica   e   privata
incolumita'; 
  Vista la nota del 22 maggio 2013 con cui la  regione  Siciliana  ha
chiesto il mantenimento della contabilita' speciale, aperta ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589/2007
e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per consentire il completamento delle attivita' gia' programmate
ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
3589 del 15 maggio 2007 e successive modifiche  ed  integrazioni,  la
contabilita' speciale di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 37  del  15  gennaio
2013, rimane aperta fino al 31 dicembre 2013. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 agosto 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli