IL CAPO del dipartimento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni; Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, con cui il Prefetto di Genova e' stato nominato Commissario delegato; Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, con cui e' stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 59, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni; Vista la riunione tenutasi in data 14 marzo 2013 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione Liguria, del Dipartimento della protezione civile, il Commissario delegato-Prefetto di Genova ed alcuni componenti della struttura commissariale, finalizzata a definire gli aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi dell'emergenza di cui trattasi, propedeutici all'emanazione di un'apposita ordinanza; Vista la nota del 18 febbraio 2013 del Prefetto di Genova - Commissario delegato; Viste le note del 6, del 19 marzo 2013 e dell' 8 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Viste le note del 15 marzo e del 18 marzo 2013 del Dipartimento ambiente della Regione Liguria; Vista la nota a firma congiunta del Presidente della regione Liguria e del Prefetto di Genova - Commissario delegato n. 80209 del 16 maggio 2013; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota dell'8 aprile 2013; Viste le note del 16 maggio e dell'8 luglio 2013 della regione Liguria; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Per la realizzazione degli interventi di bonifica piu' urgenti comprensivi della messa in sicurezza e della demolizione degli edifici presenti sull'area dello stabilimento ex Stoppani, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Liguria sono autorizzati a trasferire sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Genova le seguenti risorse: a) quanto ad euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 2102 del bilancio della regione Liguria (legge regionale n. 22 del 16 luglio 2013); b) quanto ad euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 7503 PG 01, per l'annualita' 2013, del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; c) quanto ad euro 1.291.142,25, per l'annualita' 2012, gia' trasferito dal Ministero del'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibile sul bilancio regionale. 2. Il Commissario delegato provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Liguria una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonche' una relazione finale alla conclusione dello stato di emergenza. 3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2013 Il Capo del dipartimento: Gabrielli