IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011  recante  «Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti  alimentari»,  ed
in particolare l'art. 7 che prevede la  definizione  di  disposizione
per la rilevazione della produzione del latte di  bufala  secondo  le
modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  14  gennaio  2013  recante  le
disposizioni per la rilevazione della produzione di latte  di  bufala
in attuazione  dell'art.  7  della  legge  3  febbraio  2011,  n.  4,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  84
del 10 aprile 2013; 
  Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto  14  gennaio  2013
che prevede la validazione del dato produttivo; 
  Visti gli allegati A, B e C al citato decreto 14 gennaio 2013; 
  Considerata l'opportunita' di non limitare la validazione del  dato
di produzione giornaliera di cui al sopra citato art. 3  del  decreto
ministeriale 14 gennaio 2013 alla  rilevazione  durante  i  controlli
ufficiali solo per gli animali iscritti al Libro genealogico; 
  Considerata l'opportunita' di modificare gli allegati gli  allegati
A, B  e  C  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n.  84  del  10  aprile  2013,  al  fine  di  assimilare  la
conformita' con le schede acquisite a livello informatico dal Sistema
informativo agricolo nazionale; 
  Ritenuto pertanto di dover apportare le conseguenti correzioni  nel
decreto ministeriale 14 gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Nel decreto  ministeriale  14  gennaio  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 84
del 10 aprile 2013, all'art. 3 le parole: «per gli  animali  iscritti
al Libro genealogico», sono eliminate. 
  2. Le schede A, B e C allegate al decreto ministeriale  14  gennaio
2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
serie generale - n. 84 del  10  aprile  2013  sono  sostituite  dalle
schede A, B, C1 e C2 allegate al presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 25 luglio 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo