IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 3 marzo 2011 presentata dall'Impresa Cheminova
Agro Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo, via  F.lli  Bronzetti
n.  32/28  diretta  ad  ottenere  la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato Primma Dos contenente la sostanza attiva 2,4
D acido; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute ed il Centro  Internazionale  per  gli  Antiparassitari  e  la
Prevenzione  Sanitaria,  per  l'esame  delle  istanze   di   prodotti
fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui  al  decreto
legislativo n. 194/95. 
  Visto il decreto del 9 agosto 2002  di  inclusione  della  sostanza
attiva 2,4 D nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
194  fino  al  30  settembre  2012  in  attuazione  della   direttiva
2001/103/CE della Commissione del 28 novembre 2001; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva 2,4 D,  nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico   -   scientifica   presentata   dall'Impresa
Cheminova Agro SA, che ne ha concesso specifico  accesso  all'Impresa
Cheminova  Agro   Italia   S.r.l.,   a   sostegno   dell'istanza   di
autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24 dicembre 2012 con la quale e'
stata richiesta la documentazione per il proseguimento  dell'iter  di
autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 gennaio 2013 da cui risulta  che
l'Impresa   Cheminova   Agro   Italia   S.r.l.   ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio per il proseguimento  dell'iter
autorizzativo ed ha contestualmente comunicato di voler  cambiare  la
denominazione del prodotto fitosanitario in oggetto in  WEEDAGRO  600
D; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto  WEEDAGRO  600  D  fino  al  31
dicembre 2015  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza
attiva 2,4 D; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Cheminova Agro Italia S.r.l., con sede legale in Bergamo,
via  F.lli  Bronzetti  n.  32/28,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato WEEDAGRO 600 D con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  dicembre  2015,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  2,4  D  nell'Allegato  al
Regolamento UE n. 540/2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 5  -  10  -
20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera: 
    Spachem S.L. - Poligono industrial Guadassequies -  Guadassequies
(Valencia) Spagna 
    Laboratorio SIRGA S.A., C. Jaime I, 7 - Pol. Ind. Mediterraneo  -
E46560 Masalfasar (Valencia) Spagna. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Althaller Italia S.r.l. - Str. Com.le per Campagna n. 5  -  20078
S.Colombano al Lambro (MI) 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15186. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 febbraio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello