IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente"  Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2  agosto   2011,
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare gli articoli 28,  paragrafo
1,  29,  31  -  33,  concernenti  i  requisiti  delle   domande   per
l'autorizzazione all'immissione sul mercato; 
  Visti, inoltre, gli articoli  34  -  37  del  regolamento  (CE)  n.
1107/2009, concernenti le procedure comunitarie di valutazione  delle
domande di autorizzazione all'immissione in commercio di un  prodotto
fitosanitario; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda presentata dall'Impresa Syngenta  Crop  Protection
Spa, con sede legale in via Gallarate, 139 - Milano,  finalizzata  al
rilascio dell'autorizzazione del  prodotto  fitosanitario  Dynali  ai
sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009,  contenente  le
sostanze attive difenoconazolo e cyflufenamid, nella quale  l'impresa
medesima ha indicato la Grecia quale Stato membro relatore  ai  sensi
dell'art. 35 del citato regolamento; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999 in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 540/2011 con  il  quale  le
sostanze attive difenoconazolo e ciflufenamid sono state  considerate
approvate a norma  del  regolamento  (CE)  1107/2009,  alle  medesime
condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE; 
  Visto il rapporto  di  registrazione  preliminare  (dRR),  messo  a
disposizione dallo Stato membro relatore Grecia in data 28  settembre
2012; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli esperti nazionali; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  il
rilascio dell'autorizzazione zonale  del  prodotto  fitosanitario  in
questione e' stata esaminata dallo Stato membro relatore  Grecia  con
esito favorevole cosi' come indicato nel  rapporto  di  registrazione
conclusivo (RR); 
  Visti i commenti formulati dagli esperti  in  merito  agli  addenda
nazionali presentati dall'Impresa, nei quali e'  stata  formulata  la
richiesta di documentazione e dati tecnico - scientifici  aggiuntivi,
da presentarsi entro 12 mesi; 
  Sentita la Commissione consultiva di cui all'art.  20  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  relativamente  all'autorizzazione
del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 4 marzo 2013  con  la  quale  e'
stata richiesta la documentazione ed i  dati  tecnico  -  scientifici
aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data sopra indicata; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Dynali fino al  30  marzo  2020
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
cyflufenamid; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto  e  fino  al  30  marzo
2020, l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in  via
Gallarate, 139 - Milano e' autorizzata, ai sensi del regolamento (CE)
1107/2009,  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato DYNALI, con la composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati  tecnico
- scientifici aggiuntivi sopra indicati entro la  data  del  4  marzo
2014. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive. 
  Il   prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml.
250-325-350-500-650; l. 1-1,3-2-4-5-10. 
  Il prodotto fitosanitario e' importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Syngenta Crop Protection Monthey SA -  Route  de  l'Ile  au  Bois
CH-1870 Monthey - Switzerland; 
    Phyteurop BP 27,  ZI  de  Champagne,  49  260  Montreuil  Bellay,
France; 
    Sipcam S.p.A., Salerano al Lambro (LO); 
    Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15263. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegata
etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello