IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 10 giugno 2011 presentata dall'Impresa  Nufarm
Italia srl con sede  legale  in  Milano,  viale  Luigi  Majno,  17/A,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato  Soleil  contenente  le  sostanze  attive  tebuconazolo  e
bromoconazolo; 
  Vista la convenzione del 28 dicembre 2011 tra  il  Ministero  della
salute e l'Universita' degli  studi  di  Milano,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva tebuconazolo, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194 fino al 31 agosto  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Visto il decreto del 24 febbraio 2011 di inclusione della  sostanza
attiva bromuconazolo, nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194  fino  al  31  gennaio  2021  in  attuazione  della
direttiva 2010/92/EU della Commissione del 21 dicembre 2010; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportate nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Sumitomo
Chemical Agro Europe Spa, che ne ha  concesso  specifico  accesso,  a
sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in
questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 24 gennaio 2013 con la quale  e'
stata richiesta la documentazione per il proseguimento  dell'iter  di
registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 25 febbraio 2013 da cui risulta che
l'Impresa Nufarm Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta
dall'Ufficio ed ha contestualmente comunicato di  voler  cambiare  la
denominazione del prodotto in questione in Sakura; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto Sakura fino al 31 gennaio  2021
data   di   scadenza   dell'approvazione   della   sostanza    attiva
bromuconazolo; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nufarm Italia srl con sede legale in Milano, viale  Luigi
Majno, 17/A, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato SAKURA con la composizione e alle condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  31
gennaio 2021, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza  attiva
bromuconazolo riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego  dallo  stabilimento  dell'  Impresa  estera:  Nufarm  SAS,
Gaillon (Francia) 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15199. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 marzo 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello