IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  e,  in
particolare, l'art. 35, comma 2, il quale  prevede  che  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  acquisito  il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei  posti  da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica; 
  Visto il citato decreto legislativo n. 368 del 1999,  che  all'art.
34 individua le specializzazioni mediche, peraltro  gia'  individuate
dal  decreto  del  31  ottobre  1991  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca  di
concerto con il Ministro della salute; 
  Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 15 marzo 2012,  concernente  la  determinazione  del
fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici  specialisti
da  formare  per  il  triennio  accademico  2011/2012,  2012/2013   e
2013/2014  e   la   determinazione,   per   ciascuna   tipologia   di
specializzazione,   del   numero   dei   contratti   di    formazione
specialistica a carico dello Stato; 
  Vista la nota prot. n. 26578 del 28 marzo 2013,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che  le  risorse
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  stanziate  per  la
formazione specialistica di medici per l'a.a.  2012/2013,  consentono
il finanziamento di complessivi n. 4.500 contratti per il primo  anno
di corso; 
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della  salute,  in   corso   di
perfezionamento,  di  concerto  con  il  Ministero   dell'istruzione,
universita' e ricerca e con il  Ministero  dell'economia  e  finanze,
concernente il fabbisogno annuo  di  medici  specialisti  da  formare
nelle scuole di specializzazione  per  l'anno  accademico  2012/2013,
pari a 8171 unita' e la determinazione  del  numero  complessivo  dei
contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo  anno
accademico,  pari  a  complessivi  n.  4.500,  con   la   conseguente
ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; 
  Visto il decreto  1°  agosto  2005  del  Ministro  dell'istruzione,
universita'  e  ricerca,  relativo  al  riassetto  delle  scuole   di
specializzazione di  area  sanitaria  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il  decreto  29  marzo  2006  del  Ministro  dell'istruzione,
universita' e ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, con il
quale sono stati definiti gli standard e  i  requisiti  minimi  delle
scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto 23 dicembre  2010  del  Ministro  dell'istruzione,
universita' e della ricerca e successive modifiche, di ricostituzione
dell'Osservatorio Nazionale della  formazione  medica  specialistica,
che ha il compito di verificare  gli  standard  per  l'accreditamento
delle  strutture  universitarie  e   ospedaliere   per   le   singole
specialita', verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa
e  delle  singole  strutture  che  le   compongono,   effettuare   il
monitoraggio dei  risultati  della  formazione,  nonche'  definire  i
criteri e le modalita' per assicurare la qualita'  della  formazione,
in conformita' alle indicazioni dell'Unione europea; 
  Visti i decreti del Ministero della Salute, in data 6 novembre 2008
e  successive  integrazioni  e  modifiche,  di  concerto  con  questo
Ministero, relativi all'accreditamento delle strutture facenti  parte
della rete formativa delle scuole di specializzazione; 
  Visti i decreti direttoriali, in data 12 dicembre 2008 e successive
integrazioni e modifiche, con i quali questo Ministero  ha  istituito
le scuole di specializzazione dell'area sanitaria; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare
l'art. 757; 
  Vista la nota dell'8 febbraio 2013 prot. n. 4122 con  la  quale  il
Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanita'  Militare,
ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai  sensi
del citato decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per  l'a.a.
2012/2013; 
  Visto l'art. 46, comma 2 del predetto decreto  legislativo  n.  368
del 1999, come modificato dal comma 300, dell'art. 1 della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  all'art.
39, comma 5, prevede l'accesso alle  scuole  di  specializzazione,  a
parita' di condizioni  con  gli  studenti  italiani,  anche  per  gli
stranieri titolari di carta  di  soggiorno,  ovvero  di  permesso  di
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro  autonomo,  per  motivi
familiari, per asilo politico, per asilo  umanitario,  o  per  motivi
religiosi,  ovvero  agli  stranieri  regolarmente   soggiornanti   in
possesso di titolo di studio superiore conseguito  in  Italia  o,  se
conseguito all'estero, equipollente; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008,
secondo la quale non puo'  sussistere,  ai  fini  dell'ammissione  ai
posti riservati  delle  scuole  di  specializzazione,  un  discrimine
quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata
o con un professionista operante per accreditamento  nell'ambito  del
Servizio Sanitario  Nazionale,  in  quanto  con  l'accreditamento  la
struttura o il  singolo  professionista,  in  possesso  di  specifici
requisiti preventivamente accertati, concorrono  nella  gestione  del
servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle  scelte  e
per il perseguimento degli obiettivi stabiliti  dalla  programmazione
sanitaria; 
  Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  per  specifiche  esigenze  del
Servizio sanitario nazionale, puo'  essere  ammesso  alle  scuole  di
specializzazione,  nel  limite  del  10%  in  piu'   del   fabbisogno
complessivo per ciascuna specialita', il personale medico titolare di
rapporto a tempo indeterminato  con  strutture  pubbliche  e  private
accreditate  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  diverse  da  quelle
inserite nella rete formativa della scuola; 
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n.  172,  e  successive
modificazioni, «Regolamento concernente  modalita'  per  l'ammissione
dei medici alle scuole di specializzazione in medicina»; 
  Ritenuto che  l'offerta  formativa  delle  Universita'  si  rivolge
all'intero territorio nazionale; 
  Considerato che il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca,  acquisito  il  parere  del  Ministero  della  salute,
determina il numero dei posti  da  assegnare  a  ciascuna  scuola  di
specializzazione  accreditata   ai   sensi   dell'art.   43   decreto
legislativo 17 agosto 1999, n.  368,  tenuto  conto  della  capacita'
ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle  strutture  sanitarie
inserite nella rete formativa della scuola stessa; 
  Preso atto della consistente riduzione del contingente  globale  di
contratti di formazione medica specialistica  per  l'anno  accademico
2012/2013 rispetto all'anno accademico 2011/2012; 
  Ritenuto di dover procedere alla  revisione  delle  scuole  e  alla
riduzione dei contratti da assegnare,  rispetto  all'anno  accademico
2011/2012, tenendo conto dei  requisiti  disciplinari  riferiti  alla
docenza,  in   particolare   nei   settori   scientifico-disciplinari
obbligatori e irrinunciabili della tipologia di scuola, del numero di
soggetti iscrivibili alla stessa, nonche' del numero degli Atenei che
concorrono   alla   rete   formativa   complessiva   delle    singole
aggregazioni; 
  Considerato che, nel decreto del Ministero della salute,  in  corso
di perfezionamento, di concerto  con  il  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca  e  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, non  sono  previsti,  per  l'a.a.  2012/2013,  contratti  di
formazione specialistica a  carico  dello  Stato  da  assegnare  alle
scuole di specializzazione in «Neurofisiopatologia»; 
  Ravvisata   la   necessita'   di   tenere   conto    dell'effettiva
disponibilita' di adeguate strutture assistenziali, che assicurino la
completa sostenibilita' della rete  formativa  prevista  da  ciascuna
scuola; 
  Ravvisata l'opportunita'  di  attivare,  nell'ambito  delle  scuole
ritenute di maggior impatto  per  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,
almeno una scuola per ogni Universita' con dei laureati in Medicina e
Chirurgia; 
  Sentito il Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  accademico  2012/2013  il  numero  di  medici   da
ammettere, con assegnazione dei contratti di formazione specialistica
di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto  1999,
n. 368, alle  scuole  di  specializzazione  individuate  nei  Decreti
direttoriali citati nelle  premesse,  e'  di  n.  4.500,  cosi'  come
indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante  del
presente provvedimento, alla IV colonna.