IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni  per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare  l'art.
1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura  di  gas  naturale  ai
clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard  metri
cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi  di
un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali  non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» ed in particolare l'art. 27, comma  2  che  prevede,  fra
l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito
Autorita') si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici Spa  e
dell'Acquirente Unico Spa per il  rafforzamento  delle  attivita'  di
tutela dei consumatori di energia; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE» nel seguito «Decreto legislativo»; 
  Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, come modificato dall'art. 7, comma 1,  del  decreto  legislativo
che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico,
anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge
23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri  e  le
modalita' per la fornitura di gas naturale nell'ambito  del  servizio
di ultima istanza, a condizioni che  incentivino  la  ricerca  di  un
nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e  i  clienti
non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno,
nonche' per le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico  tra
cui ospedali, case di cura e di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre
strutture pubbliche e private che svolgono un'attivita'  riconosciuta
di assistenza, nonche' nelle aree geografiche nelle quali non  si  e'
ancora sviluppato  un  mercato  concorrenziale  nell'offerta  di  gas
naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004,
n. 239; 
  Visto l'art. 22, comma 4, lettera c)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso  alla
rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas  naturale  e
non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di  ultima
istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba
garantire  il  bilanciamento  della  propria  rete  in  relazione  al
prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la
sua disalimentazione fisica, secondo modalita' e condizioni  definite
dall'Autorita'   che   deve   altresi'   garantire   all'impresa   di
distribuzione una  adeguata  remunerazione  dell'attivita'  svolta  a
copertura dei costi sostenuti; 
  Vista la  deliberazione  ARG/gas  99/11,  con  cui  l'Autorita'  ha
introdotto  delle  disposizioni  per  il  mercato  della  vendita  al
dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalita'
di acquisto  e  perdita  della  responsabilita'  dei  prelievi,  alla
disciplina  dell'inadempimento  del  cliente  finale   alle   proprie
obbligazioni  di  pagamento  (c.d.  morosita')  e  al   completamento
dell'assetto previsto  in  materia  di  servizi  di  ultima  istanza,
disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo, il  servizio  di  «default»,  finalizzato  a
garantire il bilanciamento della rete di distribuzione  in  relazione
ai prelievi di  gas  naturale  effettuati  direttamente  dal  cliente
finale, privo di un fornitore, titolare del punto di  riconsegna  per
il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del  fornitore
di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione; 
  Vista  la  deliberazione  241/2013/R/GAS  dell'Autorita'   che   ha
riformato, tra l'altro, la disciplina  del  servizio  di  default  di
distribuzione; 
  Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  che  ha  limitato  ai
soli clienti domestici il diritto alla determinazione del  prezzo  di
riferimento del gas naturale definito dall'Autorita'; 
  Vista la delibera n. 280/2013 dell'Autorita'  che  ha  recepito  la
previsione di cui al visto precedente  stabilendo  che  i  prezzi  di
riferimento si debbano applicare  solo  alle  forniture  relative  ai
clienti domestici e ai condomini con uso domestico  con  consumo  non
superiore a 200.000 Smc/anno; 
  Vista la delibera n. ARG/gas 64/09 dell'Autorita' ed il particolare
l'allegato  A  recante  «Approvazione  del  Testo   integrato   delle
attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e  gas  diversi  da
gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (TIVG), e successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visti  i  decreti  del  Ministero  dello  sviluppo  economico   del
29.7.2011 e del 3.8.2012, recanti rispettivamente «Individuazione dei
fornitori  di  ultima  istanza  per  l'anno  termico   2011-2012»   e
«Individuazione dei fornitori di ultima istanza  per  l'anno  termico
2012-2013»; 
  Considerato che il nuovo assetto in materia di  servizi  di  ultima
istanza prevede che  la  garanzia  della  continuita'  dei  prelievi,
effettuati in condizioni di sicurezza, da parte  del  cliente  finale
che si trovi nella  condizione  di  non  avere  un  fornitore,  possa
avvenire attraverso il servizio di  fornitura  di  ultima  istanza  o
attraverso il servizio di «default», e che le condizioni  di  accesso
ai  due  servizi  debbano  essere  delineate   con   l'obiettivo   di
minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonche' di mantenere
i meccanismi incentivanti delle attivita' svolte dai diversi soggetti
coinvolti; 
  Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del  cliente
finale  in  assenza  di  fornitore  possono  verificarsi   anche   in
conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura  da
parte del  soggetto  venditore  per  morosita'  del  cliente,  ed  in
particolare: 
    a) nei casi di morosita' del cliente finale  titolare  di  uno  o
piu'  punti  di  riconsegna  disalimentabili,  la   risoluzione   del
contratto di fornitura, secondo la regolazione  dell'Autorita',  puo'
avvenire  solo  successivamente  all'espletamento,   da   parte   del
venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto
di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del
cliente si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione  non
e' riuscita a sospendere il punto di riconsegna, ad esempio in quanto
non e' stato possibile accedere al misuratore e  quindi  l'intervento
di chiusura del punto di riconsegna non e'  risultato  fattibile;  in
tali casi, l'attivazione del servizio di  «default»  costituisce  una
maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva
disalimentazione  fisica  del  punto  di  prelievo,  atteso  che   la
responsabilita' della tempestiva disalimentazione fisica del punto di
prelievo  e'  in  capo  all'impresa  di   distribuzione   nell'ambito
dell'erogazione del suddetto servizio; 
    b) in nei casi di morosita' del cliente finale titolare di uno  o
piu' punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a  punti
di prelievo nella titolarita' di  utenze  relative  ad  attivita'  di
servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non puo'
essere subordinata  alla  sospensione  del  punto  di  prelievo,  non
essendo essa  possibile;  in  tali  casi  viene  meno  l'esigenza  di
garantire l'effettiva e  tempestiva  disalimentazione  del  punto  di
riconsegna, ma si pone invece quella di gestire in modo efficiente il
rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando
quest'ultimo non  avra'  trovato  un  nuovo  fornitore;  quest'ultima
esigenza e' stata disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.  1,
comma 3, del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  del  3
agosto 2012 citato in premessa che  ha  previsto  l'applicazione  del
servizio  di  ultima  istanza  a   tutti   i   clienti   finali   non
disalimentabili che si  trovino  senza  un  fornitore  per  qualsiasi
causa; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  permettere   il   funzionamento
efficiente del sistema del gas naturale,  prevedere  che,  anche  per
l'anno termico 2013-2014 abbiano diritto a beneficiare  del  servizio
di ultima istanza: 
    a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che,
per cause indipendenti dalla propria  volonta',  risultino  privi  di
fornitore; 
    b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa,
si trovino senza un fornitore; 
  Considerato che la previsione di estendere il servizio di fornitura
di ultima istanza  a  tutti  i  clienti  finali  non  disalimentabili
comporta l'attivazione del servizio anche nei casi  di  morosita'  di
tali clienti, e  cio'  presenta  elementi  che  eccedono  il  rischio
proprio della attivita' di vendita,  in  relazione  alla  natura  non
disalimentabile della fornitura; 
  Ritenuto opportuno che, anche per l'anno termico 2013-2014: 
    a)  sia   confermata   l'introduzione   di   un   meccanismo   di
reintegrazione degli oneri non recuperabili, in capo ai fornitori  di
ultima   istanza,   connessi   alla   morosita'   dei   clienti   non
disalimentabili; 
    b) la selezione dei soggetti  fornitori  il  servizio  di  ultima
istanza  sia  svolta  dall'Acquirente  Unico  Spa  con  procedure  ad
evidenza pubblica disciplinate dall'Autorita'; 
    c) con modalita' da stabilire con successivo decreto, il servizio
di ultima  istanza  sia  esteso  anche  nelle  aree  ove  non  si  e'
sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del  decreto
legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi  nei  confronti
dell'Autorita' al fine di individuare i criteri e le modalita' per la
fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima  istanza
per l'anno termico 2013-2014 a condizioni che incentivino la  ricerca
di un nuovo fornitore. 
  2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1  consiste  nella
fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si  trovano,
anche temporaneamente, senza fornitore: 
    a. per motivi indipendenti dalla  loro  volonta';  detti  clienti
finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a
50.000 metri cubi all'anno di gas naturale; 
    b. per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i  titolari  di
utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui  ospedali,
case di  cura  e  di  riposo,  carceri,  scuole,  e  altre  strutture
pubbliche  e  private  che  svolgono  un'attivita'  riconosciuta   di
assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi  all'anno
di gas naturale. 
  3.  L'Autorita'  provvede  a  definire  opportuni   meccanismi   di
reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai  fornitori  di
ultima   istanza   connessi   alla   morosita'   dei   clienti    non
disalimentabili di cui al comma 2, lettera b). 
  4. Con successivo decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico
sono emanati indirizzi all'Autorita' per disciplinare l'ambito  e  le
modalita' di erogazione del servizio di ultima istanza per i  clienti
finali ubicati nelle aree geografiche ove non si e' ancora sviluppato
un mercato concorrenziale dell'offerta  di  gas  naturale,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.