IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto gli articoli 95 e 117 della Costituzione; 
  Visto il paragrafo 1, lettera b), dell'art. 346, del Trattato,  sul
funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di
adottare le misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi
essenziali della propria sicurezza, riferite  alla  produzione  e  al
commercio di armi, munizioni o materiale bellico,  destinati  a  fini
specificamente militari; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n.  21,  recante:  «Norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio
2012, n. 56, ed in particolare l'art. 1, che individua e disciplina i
poteri speciali che  possono  essere  esercitati  in  relazione  alle
imprese che svolgono attivita' di rilevanza strategica per il sistema
di  difesa  e  sicurezza  nazionale,  prevedendo  che  essi   possono
consistere  anche  nell'imposizione  di  specifiche  condizioni  alle
operazioni di acquisto di partecipazioni nelle imprese  che  svolgono
tali  attivita',  nonche'  all'adozione   di   determinate   delibere
dell'assemblea o degli organi di amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2012, n. 253,  recante  individuazione  delle  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2013; 
  Vista la comunicazione del 10 dicembre 2012, con la  quale  General
Electric  Aviation,  Divisione  della   General   Electric   Company,
manifesta l'intendimento di acquisire partecipazioni  nella  societa'
Avio S.p.A., le cui quote azionarie sono detenute per il 14 per cento
da Finmeccanica S.p.A., a sua volta direttamente partecipata al 30,20
per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
del tesoro; 
  Considerato  che  la  societa'  Avio  S.p.A.  svolge  attivita'  di
progettazione e produzione di componenti e sistemi per la propulsione
aerospaziale, nonche' di apparati per la trasmissione di potenza,  in
ambito sia  civile  che  militare,  e  che  tali  attivita'  assumono
rilevanza strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  f),  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  novembre  2012,
n. 253; 
  Considerato che la societa' General Electric Company ha prospettato
il perfezionamento dell'operazione attraverso l'acquisizione del ramo
d'azienda Avio - settore propulsione e trasmissione di potenza per il
tramite  della  societa'  Nuovo  Pignone  Holding  S.p.A.,  da   essa
controllata; 
  Viste le delibere del Consiglio di amministrazione  delle  societa'
Avio S.p.A., in data 18 - 20 dicembre 2012, e Nuovo  Pignone  Holding
S.p.A., in data 14 dicembre 2012,  concernenti,  rispettivamente,  la
cessione e  l'acquisto  del  predetto  ramo  d'azienda,  da  attuarsi
attraverso un'operazione unitaria consistente  nel  conferimento  del
ramo di azienda da parte della societa' Avio S.p.A. in  una  societa'
di  nuova  costituzione,  denominata:  «GE  Avio  S.r.l.»,  e   nella
successiva acquisizione dell'intero capitale di quest'ultima da parte
della societa' Nuovo Pignone Holding S.p.A.; 
  Vista la lettera  del  20  dicembre  2012,  con  la  quale  General
Electric Aviation, Divisione  della  General  Electric  Company,  si'
impegna ad accettare eventuali condizioni  all'acquisto  imposte  dal
Governo italiano ai sensi dell'art.  1  del  decreto-legge  15  marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  maggio
2012, n. 56; 
  Vista la lettera del 21 dicembre 2012, con  la  quale  il  Ministro
della difesa  pro-tempore  prende  atto  della  disponibilita'  della
General  Electric  Aviation  ad  accettare  le  eventuali  condizioni
all'acquisto imposte dal Governo italiano; 
  Vista la formale notifica datata 20 maggio 2013, con  la  quale  le
societa' Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A., in  applicazione
dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  e
ai sensi dell'art. 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  30  novembre  2012,  n.  253,   congiuntamente   forniscono
informazioni e documentazione, comprensive  di  descrizione  generale
del progetto di acquisizione, relative all'acquirente e al suo ambito
di attivita',  per  consentire  al  Governo  le  valutazioni  di  cui
all'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
in relazione al prospettato acquisto, da parte  di  General  Electric
Company, per il tramite di Nuovo Pignone Holding S.p.A., del ramo  di
azienda Avio - settore propulsione e trasmissione di potenza; 
  Viste  le  comunicazioni  con  le  quali  l'operazione   e'   stata
partecipata alle amministrazioni di cui all'art. 3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253; 
  Considerato che, anche in ragione del citato impegno assunto  dalla
General Electric Aviation e valutati gli elementi di cui all'art.  1,
commi 2 e 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  il  Consiglio  dei
Ministri, ai fini  della  tutela  degli  interessi  essenziali  della
difesa e sicurezza nazionale, ha ritenuto non  necessario  esercitare
il potere di opposizione, considerando  sufficiente  avvalersi  della
facolta' di imporre condizioni all'operazione sopra descritta; 
  Considerato in particolare: 
    l'attuale   assenza    di    elementi    atti    a    configurare
controindicazioni circa l'idoneita' di General  Electric  Company,  e
delle societa' da essa  controllate,  a  garantire  l'integrita'  del
sistema  di  difesa  e  sicurezza  nazionale,  la   sicurezza   delle
informazioni   relative   alla   difesa   militare,   gli   interessi
internazionali dello Stato, la protezione del  territorio  nazionale,
delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere; 
    l'adeguatezza delle modalita' di finanziamento dell'acquisizione,
della capacita' economica, finanziaria, tecnica, organizzativa e  del
progetto industriale della societa' General Electric Company; 
    gli impegni assunti  dalla  medesima  societa'  relativamente  al
mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con  riferimento  alle
attivita' strategiche e strategiche chiave,  alla  sicurezza  e  alla
continuita' degli  approvvigionamenti,  oltre  che  alla  corretta  e
puntuale esecuzione degli obblighi nei confronti del Ministero  della
difesa,  anche  nel  quadro  di  programmi  intergovernativi  in  cui
partecipa l'Italia, e delle altre amministrazioni  dello  Stato,  con
specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa e alla  sicurezza
nazionale; 
  Vista la  comunicazione  del  30  maggio  2013,  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della  attivita'
istruttoria di competenza prevista dall'art. 1, comma 3,  del  citato
decreto-legge n. 21 del 2012, ha richiesto alle societa' Avio  S.p.A.
e Nuovo Pignone Holding S.p.A. di fornire informazioni integrative su
alcuni  aspetti  relativi  soprattutto  alla  struttura   finanziaria
dell'operazione e alle previsioni di piano; 
  Vista la nota di risposta di Avio S.p.A. e  Nuovo  Pignone  Holding
S.p.A. del 5  giugno  2013,  con  la  quale  sono  state  fornite  al
Ministero dell'economia e delle finanze le  informazioni  integrative
richieste; 
  Acquisita la dichiarazione di  Nuovo  Pignone  Holding  S.p.A.  che
esclude la sussistenza delle situazioni indicate all'art. 1, comma 3,
lettera b), del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; 
  Ritenuto necessario stabilire specifiche condizioni ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, ai fini di tutela degli interessi essenziali della difesa e della
sicurezza nazionale; 
  Sulla proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze
e del Ministro della difesa; 
  Vista  la  conforme  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2013; 
 
                                Emana 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  si  dispone  l'imposizione  delle
seguenti, specifiche condizioni in ordine all'operazione descritta in
premessa. Le societa' General Electric Company, Nuovo Pignone Holding
S.p.A. e GE Avio S.r.l. devono, ciascuna per quanto di competenza: 
    a) rispettare le norme nazionali  e  le  prescrizioni  poste  dal
Governo italiano in merito alla sicurezza  degli  approvvigionamenti,
alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al
controllo delle esportazioni e alle  notifiche  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'art.  1,  commi  4  e  5,  del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 maggio  2012,  n.  56,  in  relazione  alle  attivita'
strategiche e strategiche chiave ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, esercitate da GE
Avio S.r.l.; 
    b)  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  di  produzione,
manutenzione,  revisione  e  supporto  logistico   dei   sistemi   di
propulsione aerospaziali e navali (in particolare per le trasmissioni
comando accessori dei motori aeronautici) forniti da GE  Avio  S.r.l.
alle Forze armate e alle altre amministrazioni pubbliche, nonche'  la
continuita' di produzione, revisione e supporto logistico  necessaria
per assicurare il rispetto  degli  impegni  assunti  nell'ambito  dei
programmi di collaborazione internazionale a cui partecipa l'Italia; 
    c)  non  assumere  alcuna  decisione  che  possa  ridurre,  anche
temporaneamente, o cedere capacita' tecnologiche o industriali  nelle
attivita' strategiche e nelle attivita' strategiche chiave esercitate
da GE Avio S.r.l., ivi compresi la cessione di quote  societarie,  di
diritti di proprieta' o titoli legali, di  capacita'  tecnologiche  o
industriali, cosi' limitando il  livello  di  autonomia  di  GE  Avio
S.r.l., senza avere rispettato gli adempimenti  previsti  in  materia
dal decreto-legge n. 21 del 2012; 
    d) costituire,  congiuntamente  al  Ministero  della  difesa,  il
Comitato di cui all'art. 2; 
    e) nominare,  previo  assenso  del  Ministero  della  difesa,  il
dirigente  di  GE  Avio  S.r.l.  preposto  ai  trasferimenti  e  alle
esportazioni dei materiali di armamento, di cui  all'art.  10-sexies,
comma 2,  lettera  c),  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,  con
cittadinanza italiana, in considerazione  della  stretta  connessione
tra le politiche nazionali relative a tali materiali e il sistema  di
difesa nazionale, nonche' dei doveri stabiliti per ciascun  cittadino
ai sensi dell'art. 52 della Costituzione; 
    f) nell'ambito delle attivita' strategiche e  strategiche  chiave
(ivi inclusi i programmi di cooperazione internazionale  militare  di
cui  l'Italia  e'  parte)  impiegare  prevalentemente  personale   di
nazionalita' italiana, nel rispetto,  in  quanto  applicabili,  delle
necessarie   autorizzazioni   e   procedure   di   sicurezza    delle
informazioni, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti; 
    g) notificare al Ministero della difesa i dati identificativi dei
dirigenti  operativi  responsabili  delle  attivita'  strategiche   e
strategiche  chiave  (ivi  inclusi  i   programmi   di   cooperazione
internazionale militare di cui l'Italia e' parte); 
    h)  nominare,  previo  assenso  del  Ministero  della  difesa   e
approvazione dell'Ufficio centrale per la segretezza del Dipartimento
informazioni per la sicurezza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, il dirigente di GE Avio S.r.l., con rappresentanza  legale,
responsabile per le questioni relative alla sicurezza  («Responsabile
alla Sicurezza»), con cittadinanza italiana, in considerazione  della
rilevanza strategica delle sue attivita' per il sistema di  difesa  e
di sicurezza nazionale e dei doveri stabiliti per  ciascun  cittadino
ai sensi dell'art. 52 della Costituzione; 
    l) assicurare lo standard delle attivita' di ricerca  e  sviluppo
necessario per mantenere le capacita' di produzione,  manutenzione  e
logistica di GE Avio S.r.l. in relazione alle attivita' strategiche e
strategiche chiave; 
    m) assicurare che GE Avio  S.r.l.  prospetti  preventivamente  al
Ministero della  difesa  le  strategie  per  il  rafforzamento  e  il
consolidamento delle proprie attivita' nei settori della  propulsione
aerospaziale e navale e relativi rami aziendali,  se  queste  possono
avere ricadute dirette o indirette sulla politica di difesa  italiana
nei confronti dell'Europa e di altri Paesi partner dell'Italia; 
    n) assicurare che GE Avio  S.r.l.  fornisca  al  Ministero  della
difesa  un  rapporto  annuale  di  compliance  sul   rispetto   delle
condizioni all'acquisto sopra  indicate  e  nomini  altresi',  previo
assenso del Ministero della difesa, un dirigente responsabile per  le
relazioni con il Ministero stesso; 
    o) garantire la produzione e la  fornitura  in  continuita'  alla
divisione «Spazio» di Avio S.p.A. di prodotti  e  componenti  per  il
lanciatore Ariane 5 (turbopompe ad ossigeno  liquido  per  Vulcain  o
Vulcain 2 ed  altre  componenti)  e  per  il  missile  ASTER  (unita'
elettronica Controllo Propulsore e sistema inerziale Blocco Sensori),
attualmente prodotti negli stabilimenti di GE  Avio  S.r.l.  siti  in
Torino e Brindisi; 
    p) assicurare che le modalita' di  finanziamento  dell'operazione
di  acquisizione  non  compromettano  l'equilibrio   patrimoniale   e
finanziario di Nuovo Pignone Holding S.p.A. nonche'  il  mantenimento
dell'equilibrio economico e  finanziario  di  Nuovo  Pignone  Holding
S.p.a  e  di  GE  Avio  S.r.l.  anche  al  fine  di   consentire   la
realizzazione dei programmi indicati  nelle  linee  guida  del  piano
industriale prospettato.