IL DIRETTORE GENERALE 
                   per il mercato, la concorrenza, 
         il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica 
 
  Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la Decisione N. 768/2008/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008  relativa  a  un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni  in  materia  di
sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche'  in  materia
di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione  del  capo  II  del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza  del  mercato
per la commercializzazione dei prodotti); 
  Visti il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni,  ed  in
particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55  di  istituzione  del
Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento  allo  stesso
delle  funzioni  del  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato, del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  del
Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni  urgenti
in materia  di  riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei  Ministeri"  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,  n.  233,  in  particolare
l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello  sviluppo
economico» sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente,  la
denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; 
  Vista la direttiva 97/23/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  attrezzature   in
pressione; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  93,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  supplemento
ordinario n. 91 del 18 aprile 2000,  di  attuazione  della  direttiva
97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; 
  Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che
prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di
conformita'; 
  Visto  il  Decreto  22   dicembre   2009   "Prescrizioni   relative
all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale
italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di  accreditamento  in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; 
  Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale
unico organismo nazionale italiano autorizzato a  svolgere  attivita'
di accreditamento e vigilanza del mercato."; 
  Vista la Convenzione, del 13 giugno  2011,  rinnovata  in  data  17
luglio 2013, con la quale il Ministero dello  Sviluppo  Economico  ha
affidato   all'Organismo   Nazionale   Italiano   di   Accreditamento
-ACCREDIA- il compito di  rilasciare  accreditamenti  in  conformita'
alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI  EN
45011 e alle Guide europee  di  riferimento,  ove  applicabili,  agli
Organismi incaricati  di  svolgere  attivita'  di  valutazione  della
conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza  della  Direttiva
97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  maggio  1997
per il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in
materia di attrezzature a pressione; 
  Vista  l'istanza  della  societa'  ICE  -  ISTITUTO  CERTIFICAZIONE
EUROPEA  SPA  del  01/08/2013,  prot.  n.  132162  volta  a  svolgere
attivita'  di  valutazione  di  conformita'  di  cui  alla  direttiva
97/23/CE citata; 
  Vista la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli
Organismi Notificati di Accredia del 25  luglio  2013,  acquisita  in
data 31/07/2013, al  n.  130748  con  la  quale  e'  rilasciato  alla
societa' ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA, con  sede  legale
in via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO), l'accreditamento per
la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE; 
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,   "Disposizioni   per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria  1994"  e  successive
modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2  e  4
secondo cui le spese, sulla base  dei  costi  effettivi  dei  servizi
resi, relative alle procedure  finalizzate  all'autorizzazione  degli
organismi  ad  effettuare  le  procedure  di  certificazione   e   ai
successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Organismo ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA, con  sede
legale  in  via  Garibaldi,  20  -  40011  Anzola  Emilia  (BO),   e'
autorizzato ad effettuare la  valutazione  di  conformita'  ai  sensi
della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature  in  pressione  e
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per  i
seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo: 
    Modulo A1- controllo  di  fabbricazione  interno  e  sorveglianza
verifica finale; 
    Modulo B - esame CE del tipo; 
    Modulo B1 - esame CE della progettazione; 
    Modulo C1 - conformita' al tipo; 
    Modulo D - garanzia qualita' produzione; 
    Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; 
    Modulo E - garanzia qualita' prodotti; 
    Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; 
    Modulo F - verifica su prodotto; 
    Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; 
    Modulo H - garanzia qualita' totale; 
    Modulo  H1  -  garanzia  qualita'  totale  con  controllo   della
progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale. 
  2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo  conformemente  alle
disposizioni  contenute  nell'art.  10  del  decreto  legislativo  25
febbraio 2000, n. 93 citato.