IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.", in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti); Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita'; Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008."; Visto il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato."; Vista la Convenzione, del 13 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione; Vista l'istanza della societa' ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA del 01/08/2013, prot. n. 132162 volta a svolgere attivita' di valutazione di conformita' di cui alla direttiva 97/23/CE citata; Vista la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 25 luglio 2013, acquisita in data 31/07/2013, al n. 130748 con la quale e' rilasciato alla societa' ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA, con sede legale in via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO), l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 97/23/CE; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti; Decreta: Art. 1 1. L'Organismo ICE - ISTITUTO CERTIFICAZIONE EUROPEA SPA, con sede legale in via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO), e' autorizzato ad effettuare la valutazione di conformita' ai sensi della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature in pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 di attuazione, per i seguenti moduli contenuti nell'allegato III al decreto legislativo: Modulo A1- controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale; Modulo B - esame CE del tipo; Modulo B1 - esame CE della progettazione; Modulo C1 - conformita' al tipo; Modulo D - garanzia qualita' produzione; Modulo D1 - garanzia qualita' produzione; Modulo E - garanzia qualita' prodotti; Modulo E1 - garanzia qualita' prodotti; Modulo F - verifica su prodotto; Modulo G - verifica CE di un unico prodotto; Modulo H - garanzia qualita' totale; Modulo H1 - garanzia qualita' totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale. 2. La valutazione e' effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 citato.