IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto l'art. 1, comma 460, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il
quale prevede che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi  al
patto di stabilita' interno  e  per  acquisire  elementi  informativi
utili per la finanza pubblica, anche  relativamente  alla  situazione
debitoria, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
trasmettono  trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato,  entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,  utilizzando  il
sistema web appositamente previsto, le informazioni  riguardanti  sia
la gestione di competenza eurocompatibile sia  quella  di  competenza
finanziaria, attraverso i prospetti e con le modalita'  definiti  con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e Bolzano; 
  Visto l'art. 1, comma 461, della legge n. 228 del 2012,  in  ordine
al quale, ai fini della verifica del  rispetto  degli  obiettivi  del
patto di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di  riferimento,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
una certificazione, sottoscritta  dal  rappresentante  legale  e  dal
responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e  con  le
modalita' definite dal decreto di cui al citato comma 460; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, secondo  il
quale il complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
eurocompatibile di ciascuna regione  a  statuto  ordinario  non  puo'
essere  superiore,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al   2016,
all'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   il
corrispondente esercizio con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 228 del 2012, secondo  il
quale il complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non  puo'  essere
superiore, per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'obiettivo di
competenza  eurocompatibile   determinato   per   il   corrispondente
esercizio ai sensi del comma 449 del medesimo articolo; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge n.  228  del  2012,  che  ha
definito le spese finali in termini di competenza eurocompatibile; 
  Visto l'art. 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011,  cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 452, della legge  n.  228  del  2012  e
dall'art. 2, comma  7,  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  che
individua le esclusioni dalle spese  finali  ai  fini  del  patto  di
stabilita' interno anno 2013 delle regioni a statuto ordinario; 
  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  ai
sensi del quale non rilevano, ai fini  della  verifica  del  rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle
province autonome, i trasferimenti effettuati in  favore  degli  enti
locali soggetti al patto di stabilita' interno a valere  sui  residui
passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti  residui  attivi
degli enti locali; 
  Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del  2012,  il  quale
prevede che  le  regioni  a  statuto  speciale,  escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
concordano, con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  per
ciascuno degli anni dal 2013  al  2016,  l'obiettivo  in  termini  di
competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, indicando  le
modalita' di determinazione degli obiettivi; 
  Visto l'art. 1, comma 454, della legge n. 228 del 2012, secondo  il
quale il complesso  delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
finanziaria  di  ciascuna  autonomia  speciale,  escluse  la  regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e  Bolzano,  non
puo' essere superiore, per ciascuno degli  anni  dal  2013  al  2016,
all'obiettivo  di  competenza  eurocompatibile  determinato  per   il
corrispondente esercizio; 
  Visto l'art. 1, comma 455, della legge n. 228 del  2012,  il  quale
dispone che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome  di
Trento e Bolzano concordano, con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  per  ciascuno  degli  anni  dal  2013  al  2016,  il  saldo
programmatico calcolato in termini di competenza mista, indicando  le
modalita' di determinazione degli obiettivi; 
  Visto l'art. 1, comma 155, della legge n. 220 del  2010,  il  quale
stabilisce  che,  a  decorrere   dall'esercizio   finanziario   2011,
l'accordo annuale relativo  al  patto  di  stabilita'  interno  della
regione Friuli-Venezia Giulia e' costruito considerando il  complesso
delle spese finali, al netto delle concessioni di crediti; 
  Visto l'art. 1, comma  456,  della  legge  n.  228  del  2012,  che
prevede, in caso di mancato accordo di cui ai commi 454 e  455  entro
il 31 luglio, le modalita' di determinazione  degli  obiettivi  delle
regioni a statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
  Visto l'art. 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011, cosi'  come
modificato dall'art. 1, comma 433, della legge n. 228  del  2012,  il
quale prevede che restano  ferme,  per  gli  anni  2012  e  2013,  le
disposizioni di cui ai commi da 138 a 142 dell'art. 1 della legge  13
dicembre 2010,  n.  220,  riguardanti  il  cd.  Patto  di  stabilita'
verticale, che consente alle regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano  di  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio
territorio a peggiorare il loro  saldo  programmatico  attraverso  un
aumento dei pagamenti in  conto  capitale,  rideterminando  i  propri
obiettivi programmatici in termini di competenza eurocompatibile e di
competenza finanziaria, riducendoli dello stesso importo; 
  Visto l'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  220  del  2010,  come
sostituito dal decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  che  prevede
che  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento   e   Bolzano
comunichino, ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, entro  il
termine del 31 ottobre al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi
di finanza pubblica; 
  Visto l'art. 1, commi da 122 a 124, della legge n. 228 del 2012,  i
quali prevedono che alle regioni a statuto  ordinario,  alla  Regione
Siciliana e alla Regione Sardegna e' attribuito  un  contributo,  nei
limiti di un importo complessivo di 1.272 milioni di euro, in  misura
pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi  ai  fini  del
patto di stabilita' interno, ceduti ai comuni  e  alle  province  del
proprio territorio, secondo le modalita' indicate dall'art. 1,  comma
138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Visto l'art. 1, comma 125, della legge n. 228 del 2012, secondo  il
quale le regioni comunicano,  entro  il  termine  perentorio  del  30
giugno  2013,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con
riferimento a ciascun ente beneficiario ai sensi del  comma  122  del
medesimo  articolo,  gli  elementi  informativi  occorrenti  per   la
verifica  del  mantenimento  dell'equilibrio  dei  saldi  di  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
11621 del 20 febbraio 2013, che, ai sensi di quanto previsto all'art.
1, comma 449, della legge n. 228 del 2012, ha determinato l'obiettivo
di ciascuna regione a statuto  ordinario  in  termini  di  competenza
eurocompatibile per l'esercizio 2013; 
  Visto l'art. 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  comma  3-bis,
cosi' come inserito dall'art. 1, comma 429, della legge  n.  228  del
2012, secondo il quale gli obiettivi del patto di stabilita'  interno
del 2013 degli enti  che  partecipano  alla  sperimentazione  di  cui
all'art. 36 del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  sono
migliorati di 20 milioni di euro, sulla base di specifico decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sentita   la   Conferenza
unificata; 
  Visto l'art. 1, comma 463, della legge n. 228 del  2012,  il  quale
stabilisce che si  considerano  adempienti  al  patto  di  stabilita'
interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che non
hanno rispettato gli obiettivi  a  causa  della  maggiore  spesa  per
interventi realizzati con  la  quota  di  finanziamento  nazionale  e
correlati  ai  finanziamenti  dell'Unione   europea   rispetto   alla
corrispondente spesa del 2011, diminuita della percentuale di manovra
prevista per l'anno di  riferimento,  nonche',  in  caso  di  mancato
rispetto del patto nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra
i risultati finali e gli  obiettivi  del  triennio  e  gli  obiettivi
programmatici  stessi,  se,  nell'anno   successivo,   procedono   ad
applicare le prescrizioni da esso individuate; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della  legge  n.  228
del 2012, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  concernente  i  prospetti  e  le  modalita'  per  il
monitoraggio degli adempimenti del patto di  stabilita'  interno  per
l'anno 2013 e per la verifica del rispetto degli obiettivi del  patto
di stabilita' interno 2013, per le regioni  e  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  che  nella
seduta del 1° agosto  2013  ha  espresso  parere  favorevole  con  le
richieste allo stesso allegate; 
  Ritenuto di accogliere la richiesta delle regioni di sopprimere dal
testo del decreto  i  riferimenti  diretti  alle  autonomie  speciali
riguardanti disposizioni normative gia' dichiarate illegittime  dalla
Corte costituzionale; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il
monitoraggio  degli  adempimenti  del  patto  di  stabilita'  interno
relative all'anno 2013  e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica di  cui  all'art.  1,  comma  460,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228, con  i  tempi,  le  modalita'  e  i  prospetti
definiti dall'allegato A al presente decreto. 
  2. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
trasmettono, entro il  termine  perentorio  del  31  marzo  2014,  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre, 97 -  00187
Roma, una certificazione, sottoscritta dal  rappresentante  legale  e
dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2013, secondo il
prospetto e  le  modalita'  contenute  nell'allegato  B  al  presente
decreto. La certificazione e' spedita a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo  e,  ai  fini
della verifica  del  rispetto  del  termine  di  invio,  la  data  e'
comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 
  3. Gli allegati al presente decreto possono essere  aggiornati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato, a seguito di  successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone comunicazione alla Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai fini della trasmissione alle regioni e alle province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 agosto 2013 
 
                                   Il ragioniere generale dello Stato 
                                                               Franco