Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale  ENBREL  (etanercept)   -   autorizzata   con
procedura centralizzata europea  dalla  Commissione  europea  con  la
decisione del 16 luglio 2009 ed inserita nel registro comunitario dei
medicinali con i numeri: EU/1/99/126/022 «10  mg-polvere  e  solvente
per soluzione per iniezione uso  sottocutaneo  -  polvere  flaconcino
(vetro), solvente siringa pre-riempita  (vetro)  solvente  1  ml  (10
mg/ml)» 4 flaconcini + 4 adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool. 
    Titolare A.I.C.: Pfizer Limited. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio centrale  del  bilancio  al  registro  «Visti
semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista  la  determinazione  29  ottobre  2004  «Note  A.I.F.A.  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 259  del  4  novembre  2004  e  successive
modificazioni; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Limited ha chiesto la
classificazione,  ai   fini   della   rimborsabilita'   delle   nuove
indicazioni terapeutiche e della nuova confezione da 10 mg; 
  Visto il comunicato relativo al medicinale per uso  umano  «Enbrel»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2013; 
  Visto il parere della commissione consultiva tecnico -  Scientifica
nella seduta dell'8 gennaio 2013; 
  Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del  28
maggio 2013; 
  Vista la deliberazione n. 18 in data 23 luglio 2013  del  consiglio
di amministrazione dell'A.I.F.A. adottata su proposta  del  direttore
generale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
 
  Alla specialita' medicinale ENBREL  (etanercept)  nelle  confezioni
indicate vengono attribuiti  i  seguenti  numeri  di  identificazione
nazionale: 
Confezione: 
  «10  mg-polvere  e  solvente  per  soluzione  per   iniezione   uso
sottocutaneo  -  polvere   flaconcino   (vetro),   solvente   siringa
pre-riempita (vetro) solvente  1  ml  (10mg/m1)»  4  flaconcini  +  4
adattatori flaconcini + 8 tamponi alcool - A.I.C. n. 034675215/E  (in
base 10) 11261H (in base 32).