IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari ed, in particolare, l'articolo  8,
comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"Misure transitorie"; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della  salute  animale  -Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di   autorizzazione   provvisoria,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, della  direttiva  91/414/CEE  e  pertinenti
disposizioni nazionali, relative a prodotti  fitosanitari  contenenti
sostanze  attive  la  cui  decisione   di   completezza,   ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, della  direttiva  91/414/CE,  e'  stata
adottata prima del 14  giugno  201l,  continuano  ad  applicarsi,  ex
articolo 80 del Regolamento (CE)  1107/2009,  le  disposizioni  della
direttiva medesima; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la  domanda  del  19  gennaio  2010  presentata  dall'Impresa
Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd. con sede legale in  Flat  54  Evagoras
Court,  31  Evagoras  Aven,  CY-1066,  Nicosia  (Cipro),  diretta  ad
ottenere l'autorizzazione  provvisoria,  ai  sensi  dell'articolo  8,
comma 1, del decreto legislativo 194/95, del  prodotto  fitosanitario
denominato  LBG01F34  contenente  la  sostanza  attiva   fosfito   di
potassio; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 9 luglio 1999, in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista  la   decisione   2003/636/CE   che   riconosce,   ai   sensi
dell'articolo  6,  paragrafo  3,  della  direttiva   91/414/CEE,   la
completezza dei fascicoli presentati per un  esame  particolareggiato
ai fini dell'eventuale inserimento della sostanza attiva fosfonato di
potassio nell'allegato I della suddetta direttiva 91/414/CEE; 
  Viste le convenzioni 2010-2011 tra il Ministero della salute  e  il
Centro  Internazionale  per  gli  Antiparassitari  e  la  Prevenzione
Sanitaria (ICPS), per l'esame delle istanze di prodotti  fitosanitari
corredati di dossier conformi ai requisiti di cui agli allegati II  e
III di  cui  al  decreto  legislativo  194/95,  in  applicazione  dei
Principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Vista la  valutazione  dell'Istituto  sopracitato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194,  secondo  le
modalita'  descritte  nella  procedura  approvata  nel  corso   della
riunione plenaria del 12 aprile 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   369/2013   della
Commissione del 22 aprile 2013 recante l'approvazione della  sostanza
attiva fosfonato di  potassio  (inizialmente  denominata  fosfito  di
potassio) fino al  30  settembre  2023,  a  norma  dell'articolo  80,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  e  che
modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n.  540/2011  a
decorrere dal 1° ottobre 2013; 
  Visto in particolare  l'articolo  2,  comma  2,  del  sopra  citato
regolamento di esecuzione che prevede che gli Stati  membri  svolgano
il riesame delle autorizzazioni esistenti nel rispetto  dei  principi
uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.
1107/2009, in base a  un  fascicolo  tecnico  conforme  ai  requisiti
dell'allegato  III  della   direttiva   91/414/CEE   e   secondo   le
disposizioni  specifiche  di  cui   all'allegato   I   del   suddetto
regolamento di esecuzione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 2 gennaio 2013 e  successive  di
cui l'ultima in data 5 luglio 2013 con le quali e' stata richiesta la
documentazione di completamento dell'iter autorizzativo,  nonche'  il
fascicolo tecnico sopra citato, da  presentarsi  entro  il  31  marzo
2014, ai fini del  riesame  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013; 
  Vista la nota dell'impresa del 15 febbraio 2013 e successive di cui
l'ultima in data 23 luglio 2013; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario in questione fino
al 30 settembre 2023, data di scadenza dell'approvazione  comunitaria
della sostanza attiva fosfonato di potassio, ai  sensi  dell'articolo
80 del Regolamento (CE) 1107/2009, fatta salva la  presentazione  del
fascicolo tecnico sopra citato e eventuali conseguenti  provvedimenti
di adeguamento delle condizioni di autorizzazione. 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2023, l'Impresa Luxembourg Pamol (Cyprus) Ltd.  con  sede  legale  in
Flat 54 Evagoras Court, 31 Evagoras Aven, CY-1066,  Nicosia  (Cipro),
e' autorizzata,  ai  sensi  dell'articolo  80  del  regolamento  (CE)
1107/2009,  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato LBG01F34, con la composizione e alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  La succitata impresa e' tenuta  alla  presentazione  del  fascicolo
tecnico nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni adempimento e successivo eventuale  adeguamento
delle condizioni di  autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario,  a
norma dell'articolo 2 regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2013. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-20-50-100-250-500
e litri 1-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Luxembourg Industries  Ltd,
in 27 Hamered Street 61000 Tel-Aviv, Israele. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15008. 
  E' approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato
fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere  posto
in commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 agosto 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello