IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             alla presidenza del consiglio dei ministri 
 
  Vista la legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001  n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2011 recante «Ordinamento delle strutture generali  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
dicembre 2011, registrato alla Corte dei Conti  in  data  9  febbraio
2012, al reg. n. 1, foglio n. 339, con il  quale  al  Prefetto  dott.
Franco  Gabrielli  e'  stato  conferito  l'incarico   di   Capo   del
Dipartimento della Protezione Civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010 recante  la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto dell'11.06.1988, adottato  ai  sensi  della  legge
19.11.1987, con il quale  il  Ministro  per  il  Coordinamento  della
Protezione Civile  aveva  disposto  l'assegnazione,  a  favore  della
Regione Veneto, di un finanziamento di  Lire  10.000.000.000  per  il
completamento  degli  interventi  di  emergenza  nei  Comuni  colpiti
dall'alluvione del luglio-agosto 1987; 
  Considerato che il suddetto decreto prevedeva  che  spettasse  alla
Regione Veneto indicare gli  interventi  oggetto  del  finanziamento,
comunicandone al Dipartimento per la Protezione Civile l'elenco ed il
relativo inizio e fine lavori e che  l'accredito  dei  fondi  dovesse
essere richiesto dagli uffici regionali presentando di volta in volta
la documentazione relativa  alla  programmazione  ed  esecuzione  dei
lavori; 
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  marzo  1998,  n.
61, che prevede la rendicontazione delle somme  effettivamente  spese
da parte degli enti, al fine di verificare  lo  stato  di  attuazione
degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro  per
il coordinamento della protezione civile; 
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.  677,
che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti  e  dagli  stessi
non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto  mesi  a  decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; 
  Vista la nota del 26 maggio 1998, n. 1736/32123/98, con la quale la
Regione  Veneto  ha  dichiarato  un  importo  disponibile   di   lire
322.602.500 a valere sulla predetta somma di lire 10.000.000.000; 
  Vista  l'ordinanza  del  Sottosegretario  di   Stato   dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999, n.
2910, con la quale nell'errato presupposto che l'importo iniziale  di
Lire 10.000.000.000 fosse stato interamente erogato, si  e'  disposta
la   revoca   della   somma   di   Lire   322.602.500,   prevedendone
contestualmente la restituzione da parte della Regione Veneto tramite
versamento all'entrata del bilancio dello Stato; 
  Considerato che la Regione Veneto ha proposto  ricorso  dinanzi  al
TAR per  ottenere  l'annullamento  della  suddetta  ordinanza  ed  in
particolare ha impugnato la stessa «al  fine  di  evitare  che  possa
costituire  titolo   per   una   eventuale,   ingiustificata   azione
recuperatoria nei confronti dell'Amministrazione regionale»; 
  Vista la nota  del  12.06.2012,  n.  DPC/ABI/39818,  con  la  quale
l'Ufficio Amministrazione e Bilancio ha trasmesso alla Regione Veneto
l'elenco delle somme erogate ai sensi del citato decreto n. 717/1998,
dal quale risulta che la somma di Lire 322.602.500,  accertata  quale
economia di bilancio sul finanziamento in questione, non e' stata mai
erogata alla Regione stessa; 
  Tenuto conto del fatto che pertanto non  esiste  alcun  obbligo  di
restituzione a carico della Regione Veneto  atteso  che  la  suddetta
differenza di Lire 322.602.500 di fatto non e' stata mai corrisposta; 
  Ritenuto di dover adottare un provvedimento in autotutela  parziale
in rettifica a quanto  disposto  con  ordinanza  del  Sottosegretario
all'interno  delegato  al  coordinamento  della   protezione   civile
dell'11.01.1999, n. 2910; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  le  motivazioni  sopra  esposte,  il  comma  1   dell'art.   1
dell'ordinanza del Sottosegretario di Stato dell'interno delegato  al
coordinamento della protezione civile dell'11.01.1999,  n.  2910,  e'
cosi' modificato: 
    «Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
lire 322.602.500, assegnata e non erogata  alla  Regione  Veneto  con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile  n.
717 dell'11 giugno 1988».