IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del  17  febbraio  1973,  relativo  all'istituzione   dei   «Registri
obbligatori delle varieta'»; 
  Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  14  febbraio
2012, n. 41,  concernente  il  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12081 del 2  agosto  2012,  registrato  alla  Corte  dei
conti, recante individuazione degli uffici  dirigenziali  di  livello
non generale; 
  Viste le domande presentate ai fini della  iscrizione  di  varieta'
vegetali nei rispettivi registri nazionali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Considerato che per le stesse  varieta'  e'  stata  temporaneamente
sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni varietali, a
seguito delle comunicazioni da parte dei responsabili delle  varieta'
stesse; 
  Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento  delle
proposte sopra menzionate; 
  Ritenuto di dover procedere in conformita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, le  sotto  elencate  varieta'  di
specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite
sono depositati presso questo Ministero: 
Soia 
    
 
    

SOIA
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Codice |                 |
 SIAN  |  Denominazione  |      Responsabile
-------|-----------------|------------------------
14113  |  Ginevra        |    Syngenta Seeds
-------|-----------------|------------------------
14090  |  Giunone        |    Syngenta Seeds
-------|-----------------|------------------------
14319  |  EM406          |  Schillinger Genetics
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2013 
 
                                   p. Il direttore generale: Faraglia 
 
          Avvertenza: 
            Il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.