IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 127, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
istituisce presso l'ISMEA un  Fondo  di  riassicurazione  dei  rischi
agricoli al fine di  sostenere  la  competitivita'  delle  imprese  e
favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici; 
  Visto l'art. 13, comma 4-sexies del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
che destina al finanziamento del Fondo di riassicurazione dei  rischi
atmosferici di cui all'art. 127, comma 3,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, un importo pari a  € 10  milioni  a  partire  dall'anno
2002; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  102,  concernente
«Interventi finanziari a sostegno delle  imprese  agricole,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto l'art. 11 del decreto 29  luglio  2009,  del  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali,  di  attivazione  della
misura comunitaria di  cui  all'art.  68  del  regolamento  (CE),  n.
73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi  agricoli,  secondo
le  procedure  previste  dal  decreto  legislativo,  n.  102/2004   e
successive modifiche; 
  Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino  trasmesso  alla
Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE), n. 1234/2007
e successive modifiche e, in particolare, la previsione della  misura
relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 novembre 2002, con il quale sono state  stabilite  le
modalita' operative del Fondo riassicurativo dei rischi agricoli; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  7  febbraio   2003   di   approvazione   del   «Piano
riassicurativo agricolo annuale» per l'anno 2004; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  del  27  febbraio  2008   di   approvazione   del   «Piano
riassicurativo agricolo annuale»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e  forestali  del  7  maggio  2004,  di  estensione  della  copertura
assicurativa  agevolata  ai  danni  causati  dalle  epizoozie   negli
allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni; 
  Visto il regolamento (CE), n. 1857/2006 della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e  medie  imprese
attive nella produzione di prodotti agricoli e recante  modifica  del
regolamento (CE), n. 70/2001; ed in particolare l'art. 12 riguardante
gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01); 
  Vista l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
espressa nella seduta del 7 febbraio 2013; 
  Vista la decisione della Commissione europea  C(2013)  4052  del  2
luglio 2013; 
  Ritenuto di provvedere all'adozione del  piano  riassicurativo  per
l'anno 2013 nei termini stabiliti all'art. 5 del richiamato decreto 7
novembre 2002; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Fondo: il Fondo di riassicurazione. 
  2. Piano: il Piano riassicurativo agricolo annuale. 
  3. «Cedente»: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di
riassicurazione con il Fondo di riassicurazione. 
  4. «Trattato»: il contratto di riassicurazione,  stipulato  tra  la
cedente e il Fondo. 
  5. «Premi»: i premi emessi e sottoscritti dalla cedente nel periodo
considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli  accessori
di qualsiasi natura. 
  6. «Sinistri»: gli indennizzi assicurativi che la cedente e' tenuta
a pagare agli  assicurati  eventualmente  aumentati  delle  spese  di
liquidazione e diminuiti degli eventuali  recuperi  netti,  ancorche'
derivanti da  trattati  di  riassicurazione  stipulati  con  soggetti
diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono  le  sole
spese sostenute per l'effettuazione  della  perizia  necessaria  alla
verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati. 
  7. «Rapporto sinistri/premi o loss/ratio»: il rapporto, espresso in
percentuale,  tra  l'insieme  dei  sinistri  ed  i  premi  emessi   e
sottoscritti dalla cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo. 
  8.  «Retrocessione»:  la   cessione   di   rischi   dal   Fondo   a
riassicuratori terzi. 
  9. «Portafoglio»: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto  di
assicurazione.