IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, dispone che le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno nel sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visti i commi da 2 a 4 e il comma 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 che definiscono le modalita' di calcolo dell'obiettivo di saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato alla disciplina del patto di stabilita' interno; Visto il primo periodo del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che gli enti locali collocati nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 20, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono un saldo obiettivo pari a zero; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41930 del 14 maggio 2013 con cui e' stato definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente locale ai sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011 e del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011; Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni di spesa di parte corrente ed i pagamenti in conto capitale connessi alle predette risorse provenienti dallo Stato. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del patto di stabilita' interno, ha equiparato gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali e' intervenuta la dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto il comma 1 dell'art. 40-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 5-bis del decreto legge n. 343 del 2001; Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno di cui al comma 3 del medesimo art. 31, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonche' le connesse spese di parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse e purche' relative ad entrate registrate successivamente al 2008; Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel caso in cui l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal citato comma 10, prevede che l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento, ovvero all'anno successivo qualora la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre; Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede che gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie e gli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario utile per la verifica del patto di stabilita' interno le risorse trasferite dall'ISTAT e le spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; Visto il comma 14 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno del comune di Parma le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute per la realizzazione degli interventi straordinari volti all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana della citta' di Parma connessi con l'insediamento dell'Autorita' Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei limiti di 14 milioni di euro per l'anno 2013; Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilita' interno alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la definizione dei criteri e delle modalita' per la determinazione dell'importo ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il comma 17 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno non previste dall'art. 31 della medesima legge n. 183 del 2011; Visto il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"; Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 2012, che, per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e presenti nelle apposite contabilita' speciali delle stesse Regioni, nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legge n. 74 del 2012, che provvedono, ai sensi del comma 5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari delegati, agli interventi di ricostruzione e ripresa economica di cui al citato decreto legge; Visto il comma 1-ter dell'art. 7 del decreto legge n. 74 del 2012, che prevede, per gli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno delle spese sostenute dai comuni di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto legge n. 74 del 2012, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro; Visto l'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui al precitato decreto legge n. 74 del 2012; Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali per estinguere i debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, i debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e i debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la stessa data, ai sensi dell'art. 194 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto legge n. 35 del 2013 che prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1, sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1, sulla base delle modalita' di riparto individuate dalla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale. Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013, in relazione alle richieste pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua del 10 per cento, unitamente alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41843 del 14 maggio 2013, con il quale, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 9 maggio 2013, sono attribuiti agli enti locali il 90 per cento degli spazi finanziari per escludere dal patto di stabilita' interno 2013 i pagamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013; Visto il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 35 del 2013, che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno dei pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il comma 3 dell'art. 10-quater, del decreto legge n. 35 del 2013 che prevede l'esclusione per gli anni 2013 e 2014 dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 giugno 2013, n. 71 che dispone che le risorse relative all'attuazione degli interventi volti al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale della Regione Toscana, erogate dallo Stato alla Regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonche' le risorse della Regione Toscana o del comune di Piombino, nel limite 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto l'art. 7-quater del decreto legge n. 43 del 2013, che dispone che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le risorse comunali, regionali e statali relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono escluse dai limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui al comma 1 del medesimo art. 36 nonche' individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012, con il quale sono individuate le amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato art. 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto il comma 26, lettera a), ultimo periodo, dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti erariali destinati agli enti locali della Regione Siciliana e della regione Sardegna non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b), della medesima legge n. 228; Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183, all'emanazione del decreto ministeriale recante il prospetto e le modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno; Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilita' interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 agosto 2013; Decreta: Articolo unico 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2013 e gli elementi informativi utili per la finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con le modalita' e i prospetti definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun semestre, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il patto di stabilita' interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, provvede all'aggiornamento dell'allegato al presente decreto a seguito di eventuali nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 settembre 2013 Il ragioniere generale dello Stato: Franco