IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183
che, per il monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  al  patto  di
stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili
per la finanza pubblica  anche  relativamente  alla  loro  situazione
debitoria, dispone  che  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 1.000 abitanti trasmettono  semestralmente  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando l'applicazione appositamente prevista per il
patto       di       stabilita'        interno        nel        sito
http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/,    le     informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,  attraverso
un prospetto e con le modalita' definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visti i commi da 2 a 4 e il comma 6 dell'art. 31 della citata legge
n.  183  del  2011  che   definiscono   le   modalita'   di   calcolo
dell'obiettivo  di  saldo  finanziario,  espresso   in   termini   di
competenza mista, attribuito a ciascun ente locale assoggettato  alla
disciplina del patto di stabilita' interno; 
  Visto il primo periodo del comma 3  dell'articolo  20  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, che dispone che  gli  enti  locali  collocati
nella classe virtuosa, in esito a quanto previsto  dal  comma  2  del
medesimo art. 20, fermo restando l'obiettivo del comparto, conseguono
un saldo obiettivo pari a zero; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
41930 del 14 maggio 2013 con  cui  e'  stato  definito  il  prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun  ente  locale  ai
sensi dei commi da 2 a 6 dell'art. 31 della citata legge n.  183  del
2011 e del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011; 
  Visto il comma 7 dell'art. 31 della legge  n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita' interno, gli  accertamenti,  per  la
parte corrente, e le riscossioni, per la  parte  in  conto  capitale,
delle  risorse  provenienti  dallo  Stato  per   l'attuazione   delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito
di dichiarazione dello stato di emergenza,  nonche'  gli  impegni  di
spesa di parte corrente ed i pagamenti  in  conto  capitale  connessi
alle predette risorse provenienti  dallo  Stato.  L'esclusione  delle
spese opera anche se esse sono effettuate in piu' anni,  purche'  nei
limiti complessivi delle  medesime  risorse  e  purche'  relative  ad
entrate registrate successivamente al 2008; 
  Visto il comma 9 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che,  ai
fini del patto di stabilita' interno, ha  equiparato  gli  interventi
realizzati  direttamente  dagli  enti  locali   in   relazione   allo
svolgimento  delle  iniziative  per  le  quali  e'   intervenuta   la
dichiarazione di grande evento di cui all'art. 5-bis,  comma  5,  del
decreto  legge  7   settembre   2001,   n.   343,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,  agli  interventi
di cui al citato comma 7 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; 
  Visto il comma 1 dell'art. 40-bis  del  decreto  legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, che ha abrogato il comma 5 dell'art. 5-bis del  decreto  legge
n. 343 del 2001; 
  Visto il comma 10 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita'  interno  di  cui  al  comma  3  del
medesimo   art.   31,   le   risorse   provenienti   direttamente   o
indirettamente dall'Unione Europea,  nonche'  le  connesse  spese  di
parte corrente ed in conto capitale sostenute dalle  province  e  dai
comuni,  ad  eccezione  delle  spese  connesse   ai   cofinanziamenti
nazionali.  L'esclusione  delle  spese  opera  anche  se  esse   sono
effettuate  in  piu'  anni,  purche'  nei  limiti  complessivi  delle
medesime  risorse  e   purche'   relative   ad   entrate   registrate
successivamente al 2008; 
  Visto il comma 11 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che, nel
caso in cui l'Unione Europea riconosca  importi  inferiori  a  quelli
considerati ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dal  citato
comma  10,  prevede  che  l'importo  corrispondente  alle  spese  non
riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita'  interno
relativo all'anno in cui e'  comunicato  il  mancato  riconoscimento,
ovvero all'anno successivo qualora la  comunicazione  sia  effettuata
nell'ultimo quadrimestre; 
  Visto il comma 12 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede che  gli  enti  locali  individuati  dal  Piano  generale  di
censimento di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni  censuarie  e
gli enti locali individuati dal  Piano  generale  del  6°  censimento
dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23  dicembre
2009, e di cui al comma 6, lettera a), del citato art. 50 del decreto
legge n. 78 del 2010, escludono dal saldo finanziario  utile  per  la
verifica del  patto  di  stabilita'  interno  le  risorse  trasferite
dall'ISTAT e  le  spese  per  la  progettazione  e  l'esecuzione  dei
censimenti nei limiti delle stesse risorse trasferite; 
  Visto il comma 14 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini  della  verifica  del
rispetto del patto di stabilita'  interno  del  comune  di  Parma  le
risorse  provenienti  dallo  Stato  e  le  spese  sostenute  per   la
realizzazione degli  interventi  straordinari  volti  all'adeguamento
delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario  e
alla riqualificazione urbana  della  citta'  di  Parma  connessi  con
l'insediamento dell'Autorita' Europea  per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA) e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma, nei
limiti di 14 milioni di euro per l'anno 2013; 
  Visto il comma 15 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
esclude l'applicazione dei vincoli connessi al rispetto del patto  di
stabilita'  interno  alle  procedure  di  spesa  relative   ai   beni
trasferiti ai sensi della disciplina del federalismo demaniale di cui
al decreto  legislativo  28  maggio  2010,  n.  85,  per  un  importo
corrispondente alle spese gia' sostenute dallo Stato per la  gestione
e la manutenzione dei beni trasferiti, rinviando la  definizione  dei
criteri e delle  modalita'  per  la  determinazione  dell'importo  ad
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al  comma
3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 85 del 2010; 
  Visto il comma 16 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
prevede, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'esclusione dal  saldo
rilevante ai fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno
delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  di  cui  al
comma 1 dell'art. 5  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il comma 17 dell'art. 31 della legge n.  183  del  2011,  che
abroga le disposizioni che individuano esclusioni  di  entrate  o  di
uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'  interno
non previste dall'art. 31 della medesima legge n. 183 del 2011; 
  Visto il decreto legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 recante  "interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  che
hanno interessato il territorio delle province  di  Bologna,  Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"; 
  Visto il comma 6 dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 2012, che,
per gli anni 2013 e 2014, prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai
fini della verifica del rispetto  del  patto  di  stabilita'  interno
delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree  colpite  dal
sisma del 20-29 maggio 2012 assegnate alle  Regioni  Emilia  Romagna,
Lombardia e Veneto e presenti nelle  apposite  contabilita'  speciali
delle stesse Regioni,  nonche'  i  relativi  utilizzi,  eventualmente
trasferite agli enti locali di cui all'art. 1, comma  1,  del  citato
decreto legge n. 74 del 2012, che  provvedono,  ai  sensi  del  comma
5-bis del medesimo art. 1, per conto dei Presidenti delle Regioni  in
qualita' di commissari delegati, agli interventi di  ricostruzione  e
ripresa economica di cui al citato decreto legge; 
  Visto il comma 1-ter dell'art. 7 del decreto legge n. 74 del  2012,
che prevede, per  gli  anni  2013  e  2014,  l'esclusione  dal  saldo
rilevante ai fini della verifica  del  patto  di  stabilita'  interno
delle spese sostenute dai comuni di cui  all'art.  1,  comma  1,  del
medesimo  decreto  legge  n.  74  del  2012,  con   risorse   proprie
provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di  cittadini
privati ed imprese e  puntualmente  finalizzate  a  fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo, per ciascun anno, di 10 milioni di euro; 
  Visto l'art. 67-septies del decreto legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
amplia la platea degli enti a cui si applicano le disposizioni di cui
al precitato decreto legge n. 74 del 2012; 
  Visto il comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 8  aprile  2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini  della  verifica
del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di  5.000
milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel  corso  del  2013  dagli
enti locali per estinguere i debiti di parte capitale certi,  liquidi
ed esigibili alla data del  31  dicembre  2012,  i  debiti  di  parte
capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente
di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti delle
province  in  favore  dei  comuni  e  i  debiti  in  conto   capitale
riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i
requisiti per il  riconoscimento  entro  la  stessa  data,  ai  sensi
dell'art. 194 del testo unico degli enti locali  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il comma 3 dell'art. 1 del predetto decreto legge n.  35  del
2013 che prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi del  comma
2 del medesimo art. 1, sono individuati, entro il 15 maggio 2013, per
ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto
di stabilita' interno per il 90 per  cento  dell'importo  di  cui  al
comma 1, sulla base delle  modalita'  di  riparto  individuate  dalla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 10 maggio  2013,
ovvero, in mancanza, su base proporzionale. Con successivo decreto da
emanarsi entro  il  15  luglio  2013,  in  relazione  alle  richieste
pervenute entro il 5 luglio si procede al riparto della quota residua
del 10 per cento, unitamente alle disponibilita' non assegnate con il
primo decreto; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
41843 del 14 maggio 2013,  con  il  quale,  sulla  base  dell'Accordo
sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  il  9  maggio
2013, sono attribuiti agli enti locali il 90 per  cento  degli  spazi
finanziari per escludere dal  patto  di  stabilita'  interno  2013  i
pagamenti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto  legge  n.  35  del
2013; 
  Visto il comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 35 del  2013,
che prevede l'esclusione dal saldo rilevante ai fini  della  verifica
del  patto  di  stabilita'  interno  dei  pagamenti  di  obbligazioni
giuridiche di parte capitale verso terzi assunte  alla  data  del  31
dicembre 2012, sostenuti nel corso  del  2013  dagli  enti  locali  e
finanziati con i contributi straordinari in  conto  capitale  di  cui
all'art. 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il comma 3 dell'art. 10-quater, del decreto legge n.  35  del
2013 che prevede l'esclusione per gli anni  2013  e  2014  dal  saldo
rilevante ai fini della verifica del patto di stabilita' interno  del
contributo attribuito ai  comuni  che  hanno  registrato  il  maggior
taglio delle risorse operato negli  anni  2012  e  2013  per  effetto
dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel
proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'art. 13,
comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 26 aprile  2013,  n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 giugno 2013, n. 71
che dispone che le risorse relative all'attuazione  degli  interventi
volti  al  raggiungimento  delle  finalita'  portuali  ed  ambientali
previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale della  Regione  Toscana,
erogate dallo Stato alla Regione Toscana o al comune di Piombino, nel
limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013,  nonche'  le  risorse
della Regione Toscana o del comune di Piombino, nel limite 10 milioni
di euro per l'anno  2014,  sono  escluse  dai  limiti  del  patto  di
stabilita' interno degli enti per la quota di  rispettiva  competenza
che sara' individuata dal Commissario straordinario e  comunicata  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato; 
  Visto l'art. 7-quater del decreto legge n. 43 del 2013, che dispone
che, per gli anni 2013, 2014 e 2015, le risorse comunali, regionali e
statali relative all'attuazione degli interventi di  riqualificazione
del  territorio  che  accompagneranno   l'esecuzione   del   progetto
approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011,  o  che
in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dai  rappresentanti  degli  enti  locali  interessati
all'opera, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono  escluse  dai
limiti del patto di stabilita' interno degli enti interessati, per la
quota di rispettiva competenza che sara'  individuata  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  comunicata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi; 
  Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118
del 2011, che dispone che con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro  delle  riforme
per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per
la  coesione  territoriale  e  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  definite  le
modalita' della sperimentazione di cui al comma 1 del  medesimo  art.
36   nonche'   individuate   le   amministrazioni   coinvolte   nella
sperimentazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
maggio 2012, con il quale sono  individuate  le  amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato  art.  36
del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo
2013, con il quale sono individuate le ulteriori amministrazioni  che
partecipano  alla  sperimentazione  della  disciplina  concernente  i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui al citato  art.  36
del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto il comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183  del  2011,  come
sostituito dall'art. 1, comma 439, della legge n. 228 del  2012,  che
disciplina le sanzioni  da  applicare  all'ente  locale  in  caso  di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno nell'anno successivo
a quello dell'inadempienza; 
  Visto il comma 26, lettera a), ultimo periodo, dell'art.  31  della
legge n. 183 del 2011 che  prevede  che  la  sanzione  inerente  alla
riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  o  del   fondo
perequativo destinato  agli  enti  locali  delle  Regioni  a  statuto
ordinario, o dei trasferimenti erariali destinati  agli  enti  locali
della Regione Siciliana e della regione Sardegna non si  applica  nel
caso in cui il superamento degli obiettivi del  patto  di  stabilita'
interno  sia  determinato  dalla  maggiore   spesa   per   interventi
realizzati con la quota di finanziamento  nazionale  e  correlati  ai
finanziamenti  dell'Unione  Europea   rispetto   alla   media   della
corrispondente spesa del triennio precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che  prevede
che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in  materia  di
sanzioni che richiamano il fondo sperimentale  di  riequilibrio  o  i
trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e
della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta'
comunale istituito dall'art. 1, comma 380, lettera b), della medesima
legge n. 228; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui  all'art.  31,  comma  19,  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183,  all'emanazione  del  decreto  ministeriale
recante il  prospetto  e  le  modalita'  per  il  monitoraggio  degli
adempimenti del patto di stabilita' interno; 
  Considerato che il comma 32 dell'art. 31 della  legge  n.  183  del
2011 prevede che con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  possono  essere  aggiornati,  ove   intervengano   modifiche
legislative alla  disciplina  del  patto  di  stabilita'  interno,  i
termini riguardanti gli adempimenti degli  enti  locali  relativi  al
monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; 
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 7 agosto 2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le province  e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  1.000
abitanti, in applicazione del comma 19 dell'art. 31  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, forniscono al Ministero dell'economia e  delle
finanze, Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,  le
informazioni per il monitoraggio semestrale del patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2013 e  gli  elementi  informativi  utili  per  la
finanza pubblica anche con riferimento alla situazione debitoria, con
le modalita' e  i  prospetti  definiti  nell'allegato  che  e'  parte
integrante  del  presente  decreto.  Detti  prospetti  devono  essere
trasmessi,  con   riferimento   a   ciascun   semestre,   utilizzando
l'applicazione appositamente prevista  per  il  patto  di  stabilita'
interno sul sito http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria   Generale   dello   Stato,   provvede   all'aggiornamento
dell'allegato al  presente  decreto  a  seguito  di  eventuali  nuovi
interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti
ai fini del patto di stabilita' interno, dandone  comunicazione  alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 2 settembre 2013 
 
                           Il ragioniere generale dello Stato: Franco