IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  «Istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2010,  n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  Universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto il decreto rettorale n. 723 del 30 marzo 2011, con  il  quale
e' stato istituito l'organo previsto dall'art. 2 comma 5 della  legge
n. 240/2010; 
  Visto il testo dello Statuto dell'Ateneo ai sensi  della  legge  n.
240/2010 approvato dal citato organo in data 12 ottobre 2011; 
  Vista la delibera n.  1  del  18  ottobre  2011  con  la  quale  il
Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul  testo
dello Statuto; 
  Visto la delibera n. 1 del 18 ottobre 2011 con la quale  il  Senato
Accademico ha adottato lo Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di
Napoli Federico II; 
  Vista la nota prot. n. 1116 del 28 febbraio 2012, con la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   ha
trasmesso «le osservazioni e le richieste  di  modifica  rispetto  al
testo pervenuto»; 
  Visto  il  testo  dello  Statuto  dell'Ateneo  che  recepisce  tali
osservazioni e richieste  di  modifica,  come  approvato  dall'organo
previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 240/2010 in data 4 aprile
2012; 
  Vista la delibera n. 1 del 4 maggio 2012 con la quale il  Consiglio
di Amministrazione ha espresso  parere  favorevole  sul  testo  dello
Statuto rivisto come sopra specificato; 
  Visto la delibera n. 1 del 4 maggio 2012 con  la  quale  il  Senato
Accademico ha adottato lo Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di
Napoli Federico II nel testo rivisto come sopra specificato; 
  Visto il decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio  2012,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  132  dell'8
giugno  2012,  con   il   quale   e'   stato   emanato   lo   Statuto
dell'Universita' degli studi di Napoli Federico  II  ai  sensi  della
legge n. 240/2010 ed, in particolare, l'art. 57; 
  Vista la delibera del Consiglio di  Amministrazione  n.  7  del  29
gennaio 2013 con la quale e' stato espresso, a voti  unanimi,  parere
favorevole alla modifica dell'art. 18 commi 1 lett. e) e 3,  art.  20
comma 7, art. 23 comma 6, art. 26 comma 4, art. 28 comma 2,  art.  29
commi 7, 13 lett. a), 15 lett. b) e c), 18, art. 49 comma 1 e art. 54
comma 1, del  vigente  Statuto  dell'Ateneo  emanato  con  il  citato
decreto  rettorale  n.  1660  del  15  maggio  2012,   nonche'   alla
introduzione di un nuovo articolo rubricato  «Articolo  31  -  Centri
speciali per  la  didattica»,  come  di  seguito  riportato:  «1.  Il
Consiglio di Amministrazione, previo parere  del  Senato  Accademico,
puo' istituire Centri speciali per  la  didattica,  collocati  ad  un
livello  interscuola,  in  relazione  alla  particolare  complessita'
organizzativa della didattica derivante  dalla  presenza  diffusa  in
molteplici  strutture  delle  competenze  necessarie   a   realizzare
l'attivita' formativa in determinati ambiti culturali, allo scopo  di
assicurare le necessarie attivita' di coordinamento. 2. Le  modalita'
di organizzazione e funzionamento di tali Centri sono disciplinate in
sede di proposta istitutiva.»; 
  Vista la delibera del Senato Accademico n. 3 del  29  gennaio  2013
con la quale sono  state  approvate,  a  voti  unanimi,  le  predette
modifiche del vigente  Statuto  dell'Ateneo  emanato  con  il  citato
decreto rettorale n. 1660 del 15 maggio 2012, nonche'  l'introduzione
di un nuovo articolo rubricato «Articolo 31 - Centri speciali per  la
didattica» di cui alla premessa che precede; 
  Vista la nota prot. n.  9063  del  12  aprile  2013,  acquisita  al
protocollo di ateneo in data 18 aprile 2013 con il numero 36366,  con
la quale  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ha formulato alcuni  rilievi  in  ordine  al  nuovo  articolo
rubricato «Articolo 31 - Centri speciali per la didattica»; 
  Vista la delibera del Senato Accademico n. 2 del 13 giugno 2013 con
la quale, sulla base dei  predetti  rilievi  ministeriali,  e'  stata
approvata, a voti unanimi, subordinatamente al parere favorevole  del
Consiglio di Amministrazione, la riformulazione  del  nuovo  art.  31
rubricato  «Centri  speciali  per  la  didattica»  come  di   seguito
riportato: «1. Il Consiglio di  Amministrazione,  previo  parere  del
Senato Accademico, puo' istituire Centri speciali per  la  didattica,
collocati ad un livello interscuola, in  relazione  alla  particolare
complessita' organizzativa della didattica derivante  dalla  presenza
diffusa  in  molteplici  strutture  delle  competenze  necessarie   a
realizzare l'attivita' formativa  in  determinati  ambiti  culturali,
allo scopo di assicurare le necessarie attivita' di coordinamento dei
relativi corsi di studio incardinati in piu' Dipartimenti afferenti a
scuole diverse. 2. Le modalita' di organizzazione e funzionamento  di
tali Centri sono disciplinate in  sede  di  proposta  istitutiva  sul
modello dipartimentale»; 
  Vista la delibera del Consiglio di  Amministrazione  n.  1  del  18
giugno 2013 con la quale, e' stato espresso parere favorevole, a voti
unanimi, alla riformulazione del  nuovo  art.  31  rubricato  «Centri
speciali per la didattica» previa espunzione dal secondo comma  delle
parole «sul modello dipartimentale»; 
  Vista la delibera n. 4 del 23 luglio 2013 con la quale il Consiglio
di Amministrazione ha modificato, a voti unanimi, la propria delibera
n. 1 del 18 giugno 2013 nel senso di esprimere parere favorevole alla
riformulazione del nuovo art.  31  nel  testo  approvato  dal  Senato
Accademico nell'adunanza del 13 giugno 2013, di cui sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Lo Statuto dell'Universita'  degli  studi  di  Napoli  Federico  II
emanato ai sensi della legge n. 240/2010  con  decreto  rettorale  n.
1660 del 15 maggio 2012, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 2012, e' modificato come  di
seguito specificato: 
    sono modificati e/o integrati l'art. 18 comma 1 lett. e) e  comma
3, l'art. 20 comma 7, l'art. 23 comma 6, l'art. 26 comma 4, l'art. 28
comma 2, l'art. 29 comma 7, comma 13 lett. a), comma 15  lett.  b)  e
c), comma 18, l'art. 49 comma 1, l'art. 54 comma 1; 
    e' introdotto un nuovo articolo rubricato  «Articolo  31-  Centri
speciali  per  la  didattica»  con  conseguente  rinumerazione  degli
articoli successivi. 
  Le suddette modifiche e integrazioni dello Statuto  sono  riportate
nell'allegato n. 1 al presente decreto di cui forma parte  integrante
e sostanziale.