IL DIRETTORE GENERALE 
     per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Vista la domanda del 25 luglio 2006 presentata  dall'impresa  Rocca
Frutta S.r.l. con sede legale  in  Gaibana  (Ferrara),  via  Ravenna,
1114, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato  Rocca  07  -  06,  successivamente   denominato   Alpino,
contenente la sostanza attiva metosulam; 
  Vista gli atti  con  i  quali  l'impresa  Rocca  Frutta  S.r.l.  ha
comunicato la sostituzione della sostanza  attiva  metosulam  con  la
sostanza attiva fluroxipir; 
  Visti i documenti attestanti il subentro dell'impresa Nufarm Italia
S.r.l., con sede legale in Milano, via Luigi Majno, 17/A, all'impresa
Rocca Frutta S.r.l. nella  procedura  di  registrazione  relativa  al
prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto dell'8 agosto 2001 di  inclusione  della  sostanza
attiva fluroxipir, nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 novembre 2010 in attuazione  della  direttiva
2000/10/EC della Commissione del 1° marzo 2000; 
  Visto il decreto del 31  luglio  2007  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio per quanto  riguarda  la  data  di  scadenza
dell'iscrizione nell'allegato I  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 della sostanza attiva fluroxipir, fino  al  31  dicembre
2011 in attuazione della direttiva 2007/21/CE della  Commissione  del
10 aprile 2007; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   736/2011   della
Commissione del  26  luglio  2011  che  approva  la  sostanza  attiva
fluroxipir a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  relativo  all'immissione  sul  mercato  dei
prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato  del  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e con  il  quale  viene
prorogata la data di approvazione al 31 dicembre 2021; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'impresa Nufarm  UK
Limited, rappresentata in Italia da Nufarm Italia S.r.l., a  sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 maggio 2011 prot. 15117 con la
quale   e'   stata   richiesta   la   documentazione   ed   i    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Viste le note di cui l'ultima in data 24 aprile 2013 da cui risulta
che l'impresa Nufarm Italia S.r.l. ha  presentato  la  documentazione
richiesta dall'ufficio in data 9 maggio 2011 ed ha inoltre comunicato
di voler variare la denominazione del prodotto in TANDUS; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto TANDUS fino al 31 dicembre 2021
data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva  fluroxipir,
fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici  aggiuntivi
nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999, in vigore al momento della presentazione della domanda; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Nufarm Italia S.r.l., con  sede  legale  in  Milano,  via
Luigi Majno, 17/A,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato TANDUS con la composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2021, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva fluroxipir nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l. 1-3-5-10-20. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Nufarm SAS -  27600
Gaillon (France). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13366. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 maggio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello