IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni  sul
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla L. 12 luglio 2012,  n.  100,  di  modifica  della
citata legge 225/92; 
  Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1-bis, della citata legge
24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio  2012,  n.
100, che ha che ha istituito il Servizio nazionale  della  protezione
civile al fine di tutelare la integrita'  della  vita,  i  beni,  gli
insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti
da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992,  il  quale
dispone  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  il
conseguimento delle finalita' del Servizio  nazionale  di  protezione
civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni  dello
Stato, centrali e periferiche, delle  regioni,  delle  province,  dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni  altra
istituzione  ed  organizzazione  pubblica  e  privata  presente   sul
territorio nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale
dispone che per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2  «il
Presidente del Consiglio dei  Ministri  si  avvale  del  Dipartimento
della protezione civile, istituito nell'ambito della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge  23  agosto
1988, n. 400»; 
  Visto l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che  individua  le
attivita' ed i compiti di protezione civile, tra  i  quali  rivestono
principale importanza la previsione  e  la  prevenzione  dei  rischi,
specificando che le attivita' di prevenzione sono svolte  «anche  con
il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  6  dicembre  2010,
recante  «Modifiche   all'organizzazione   del   Dipartimento   della
protezione civile»; 
  Visto il decreto  del  Segretario  generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2011, repertorio  n.  113,  recante
«Organizzazione interna del Dipartimento  della  protezione  civile»,
con   il   quale   sono   state   introdotte   ulteriori    modifiche
all'organizzazione degli uffici  del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
giugno 2013, in corso di registrazione,  con  il  quale  al  Prefetto
dott. Franco Gabrielli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18
e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  nonche'  dell'art.  19  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  l'incarico  di  Capo
Dipartimento della Protezione Civile, a far dal 29 aprile 2013 e fino
al verificarsi della fattispecie di cui al citato art. 18,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  luglio
1997, n. 520 ed e' stata attribuita  la  titolarita'  del  centro  di
responsabilita' amministrativa n. 13  -  «Protezione  Civile»  -  del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto in particolare, l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n.
225, come introdotto  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  b.ter),  del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2  che
rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, la definizione dei  principi  per  l'individuazione  ed  il
funzionamento dei centri di competenza; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2004  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  39  della
Gazzetta Ufficiale  n.  59  dell'11  marzo  2004  recante  «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del  sistema  di
allertamento nazionale e regionale per il  rischio  idrogeologico  ed
idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua  i  compiti,
le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri  funzionali  per
le finalita' di protezione civile e dei Centri di Competenza; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14
settembre   2012,   recante    «Definizione    dei    principi    per
l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei
Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38; 
  Visto l'art. 1 del succitato decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri del  14  settembre  2012,  che  definisce  i  Centri  di
Competenza quali «soggetti titolari di  pubblica  funzione  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1-ter della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che
forniscono   informazioni,   dati,    elaborazioni    e    contributi
tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti  di  specializzazione
di  interesse  del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile,   in
relazione alle  diverse  tipologie  di  rischio  che  interessano  il
territorio»; 
  Considerato che, ai sensi del  comma  2,  dell'art.  1  del  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  14  settembre
2012, i Centri di Competenza sono  individuati:  a)  nelle  strutture
operative del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile  ai  sensi
dell'art. 11, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  nonche'  nei
soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni  pubbliche,
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della  legge  31  dicembre
2009, n.  196,  deputati  a  svolgere  attivita',  servizi,  studi  e
ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva  competenza,
anche territoriale,  attribuiti  in  forza  di  leggi,  provvedimenti
normativi   e   regolamentari,   per   il   perseguimento   di   fini
istituzionali; b) nei soggetti partecipati da componenti del Servizio
nazionale di protezione civile, istituiti con lo scopo di  promuovere
lo sviluppo tecnologico e  l'alta  formazione,  laddove  il  soggetto
medesimo sia a totale  partecipazione  pubblica,  svolga  la  propria
attivita'  prioritariamente  in  favore  del  Servizio  nazionale  di
protezione  civile  e  sia  soggetto  a  vigilanza   da   parte   del
Dipartimento  della  protezione   civile;   c)   nelle   Universita',
Dipartimenti universitari,  Centri  di  ricerca,  che  dispongono  di
conoscenze   tecnico   scientifiche   esclusive   o   di    privative
nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della  ricerca
scientifica; d) nelle Universita', Dipartimenti universitari,  Centri
di ricerca sui quali la Commissione Nazionale per la Previsione e  la
Prevenzione dei Grandi Rischi  di  cui  all'art.  9  della  legge  24
febbraio 1992, n. 255, e s.m.i. di cui  all'art.  5  decreto-legge  7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 401, e all'art. 4  del  decreto-legge  30  novembre
2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  gennaio
2006, n. 21, esprime il proprio parere di merito tecnico scientifico,
sulla base di una valutazione comparativa  a  seguito  di  specifiche
esigenze formulate dal Dipartimento della protezione  civile  per  le
varie tipologie di rischio, cui non possono fare fronte i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c); 
  Visto l'art. 2, comma 1  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile vengono individuati i Centri  di
Competenza e i relativi ambiti di specializzazione per  le  finalita'
del Sistema nazionale della  protezione  civile,  selezionati  tra  i
soggetti appartenenti alle citate fattispecie; 
  Considerato che costituiscono requisiti  immediati  e  diretti  per
l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di
struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonche'  il  possesso
del requisito di amministrazione pubblica, con il fine  istituzionale
di  svolgere  attivita',  servizi,  studi  e   ricerche   in   ambiti
disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale; 
  Considerato che costituiscono requisiti  per  l'individuazione  dei
Centri di Competenza sub lettera b), il ruolo di soggetto partecipato
da componenti del Servizio nazionale di protezione civile,  istituito
con  lo  scopo  di  promuovere  lo  sviluppo  tecnologico  e   l'alta
formazione, laddove il soggetto medesimo sia a totale  partecipazione
pubblica, svolga la propria attivita' prioritariamente in favore  del
servizio nazionale di protezione civile e sia soggetto a vigilanza da
parte del Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato che la Fondazione  CIMA  e'  soggetto  partecipato  dal
Dipartimento della protezione civile, dall'Universita' degli studi di
Genova, dalla Regione Liguria e dalla Provincia di Savona, componenti
del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con  lo  scopo
di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; 
  Considerato che la Fondazione Eucentre e' soggetto partecipato  dal
Dipartimento della  protezione  civile,  dall'Istituto  Nazionale  di
Geofisica e Vulcanologia, dall'Universita' degli  studi  di  Pavia  e
dall'Istituto Universitario di Studi Superiori di  Pavia,  componenti
del Servizio nazionale di protezione civile, istituito con  lo  scopo
di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; 
  Considerato che  il  Consorzio  Interuniversitario  ReLUIS  e'  una
pubblica   amministrazione,   a   totale   partecipazione   pubblica,
partecipata  da   l'Universita'   degli   studi   della   Basilicata,
l'Universita' di Napoli Federico II e l'Universita'  degli  studi  di
Pavia,  componenti  del  Servizio  nazionale  di  protezione  civile,
istituito con lo scopo di conseguire  concreti  obiettivi  in  ordine
alla valutazione ed alla riduzione della vulnerabilita' e del rischio
sismico, e che il Dipartimento  della  protezione  civile,  ai  sensi
degli articoli 7 e 10 dello Statuto, esercita un determinante  potere
di vigilanza; 
  Ritenuto che le citate Fondazioni ed il  succitato  Consorzio  sono
riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza  sub  lettera
b); 
  Considerato che costituiscono requisiti  per  l'individuazione  dei
Centri di  Competenza  sub  lettera  c),  il  ruolo  di  Universita',
Dipartimenti  universitari,  Centri  di  ricerca  che  dispongono  di
conoscenze   tecnico   scientifiche   esclusive   o   di    privative
nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca
scientifica; 
  Vista la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Universita' degli studi di Firenze ha dichiarato che
il medesimo Dipartimento dispone di conoscenze  tecnico  scientifiche
esclusive o di privative  nell'utilizzo  dei  diritti  intellettuali,
dell'ingegno  e  della  ricerca  scientifica  e  che,  pertanto,  sia
riconducibile nella fattispecie sub lettera c); 
  Ritenuto, pertanto che, nelle  more  della  ricognizione  di  altri
soggetti che, sulla base  dei  requisiti  posseduti,  possano  essere
riconosciuti quali Centri di Competenza, occorre procedere,  al  fine
di dare attuazione al disposto dell'art. 2, comma 1, del decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  14  settembre  2012,  a
individuare  i  Centri  di  competenza  indispensabili  al   Servizio
nazionale di protezione civile; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alle  disposizioni
impartite dall'art. 2 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 14 settembre 2012,  mediante  l'emanazione  di  apposito
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Individuazione dei centri di competenza 
 
  1. A far data dal presente decreto, i Centri di Competenza  di  cui
al comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del  14  settembre  2012,  sono  individuati  negli  elenchi
allegati al presente atto, che riporta per ciascun Centro i requisiti
soggettivi e gli ambiti disciplinari di competenza. 
  2.  Con  successivi  provvedimenti  gli  elenchi  potranno   essere
integrati  con  ulteriori  Centri  di  Competenza,  sulla  base   dei
requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere a), b),  c)
e d) dell'art. 1, comma 2 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 settembre 2012. 
  3. A far data  dal  presente  decreto,  il  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n.  3593  di
rep., di individuazione dei Centri di Competenza del Dipartimento, e'
abrogato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento  della  protezione
civile. 
    Roma, 24 luglio 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 7, foglio n. 273