IL DIRIGENTE 
              dell'Ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
Direttore generale dell'Agenzia italiana  del  farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante  «Attuazione  della
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche'
della  direttiva   2003/94/CE»,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il  quale
prevede che i dati relativi alle Autorizzazioni  alla  immissione  in
commercio (A.I.C.) decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA); 
  Visto  il  decreto  ministeriale   15   luglio   2004   concernente
«Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati
centrale  finalizzata  a  monitorare  le  confezioni  dei  medicinali
all'interno del sistema distributivo»; 
  Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219,  come  modificato  dall'art  10,  comma  1,  lettera  c)  del
decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,  convertito  in  legge  8
novembre 2012, n. 189; 
  Viste le «Linee  guida  "Sunset  Clause"»  pubblicate  nel  portale
Internet dell'AIFA sezione registrazione; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   Internet
dell'AIFA sezione registrazione; 
  Visto il «Warning di  prossima  decadenza»  del  26  ottobre  2012,
pubblicato nel portale Internet dell'AIFA in pari data; 
  Visto il «Warning di prossima  decadenza»  del  12  dicembre  2012,
pubblicato nel portale Internet dell'AIFA il 13 dicembre 2012; 
  Visto il «Warning di prossima  decadenza»  dell'11  febbraio  2013,
pubblicato nel portale Internet dell'AIFA in pari data; 
  Viste le controdeduzioni inviate da talune societa' titolari  delle
A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti  «Warning  di  prossima
decadenza»; 
  Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente
ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata  (fatture
di vendita o documenti di accompagnamento di  merce  viaggiante)  era
idonea a dimostrare la commercializzazione del  medicinale  entro  la
data di presunta decadenza; 
  Tenuto conto, altresi', che talune societa' titolari  delle  A.I.C.
dei  medicinali  oggetto  dei  gia'  citati  «Warning   di   prossima
decadenza» non hanno inviato controdeduzioni relativamente  a  quanto
specificato nello stesso warning; 
  Viste le comunicazioni con le quali taluni titolari delle A.I.C. in
decadenza tra il 1° gennaio 2013 e il 1° luglio 2013 hanno confermato
la decadenza di tali A.I.C.; 
  Visto che, entro il termine  previsto  dalle  linee  guida  «Sunset
Clause», alcune societa' titolari di A.I.C. hanno presentato  domanda
di esenzione dalla decadenza; 
  Considerato  che  a  talune  delle  richieste  di  esenzione  dalla
decadenza e' stato dato esito negativo in quanto  non  applicabili  i
criteri di esenzione previsti nelle linee guida «Sunset Clause» e nel
«Comunicato AIFA»  pubblicati  nel  Front-end  del  portale  Internet
dell'AIFA; 
  Considerato che taluni medicinali esentati dalla decadenza ai sensi
del decreto legislativo n. 219/2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, art. 38, comma 8 non sono stati commercializzati  entro
il periodo di esenzione; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
consolidati alla data del 30  aprile  2013,  da  cui  risulta  che  i
medicinali descritti nell'elenco di non sono  stati  commercializzati
durante i tre anni antecedenti alla data di decadenza evidenziata per
ognuno di essi; 
  Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e
7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei
medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  I  medicinali  di  cui  all'elenco   allegato   alla   presente
determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno  di
essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n.  219,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.