IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto l'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2013, lo
stato di emergenza in relazione al naufragio della nave  da  crociera
Costa Concordia, nel territorio  del  Comune  dell'Isola  del  Giglio
(GR); 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998
del  20  gennaio  2012,   cosi   come   integrata   dall'articolo   1
dell'ordinanza n. 4003 del 16 febbraio 2012; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.
4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012; 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  14  gennaio  2013,  n.  1,
convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2012, n. 11, con
cui e' stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo
di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 59,
atteso il permanere delle gravi condizioni di  emergenza  ambientale,
fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre,
le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012; 
  Viste  le  risultanze  della  Conferenza  dei   Servizi   decisoria
convocata in data 15 maggio 2012 alla presenza delle  amministrazioni
interessate dall'emergenza in atto; 
  Vista, in particolare, la sopra citata ordinanza n. 4023/2012,  con
cui sono state approvate le operazioni di cui al progetto di  massima
di rimozione e recupero della nave  da  crociera  Costa  -  Concordia
proposto dalla Costa Crociere S.p.A. con  le  determinazioni  assunte
dalla Conferenza dei servizi del 15 maggio 2012; 
  Vista l'ordinanza del Capo  Dipartimento  della  protezione  civile
n.114 del  13  settembre  2013  con  cui,  tra  l'altro,  sono  stati
istituiti il  Centro  di  Coordinamento  e  la  Sala  Situazioni  per
garantire il coordinamento  con  tutti  i  soggetti  coinvolti  nella
gestione del contesto operativo connesso alle operazioni di rotazione
della nave Costa Concordia; 
  Tenuto conto  che  le  operazioni  di  insediamento  di  detti  due
organismi sono in gia' in corso oggi 15 settembre 2013, in previsione
dell'inizio  delle  operazioni  programmate  per  domani  mattina  16
settembre 2013 alle ore 6.00; 
  Ravvisata l'ulteriore sopravvenuta urgente  esigenza  operativa  di
assicurare, direttamente in  seno  al  Centro  di  coordinamento,  il
necessario raccordo con i mezzi navali del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza impegnati nell'attuazione delle  misure  per  l'ordine  e  la
sicurezza  pubblica,  attraverso  un   rappresentante   del   Reparto
Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Livorno; 
  Considerata inoltre  la  necessita'  di  assicurare  il  necessario
raccordo con  i  componenti  dell'Osservatorio  per  il  monitoraggio
presenti nella Sala Situazioni, attraverso un rappresentante di Costa
Crociere; 
  Tenuto  conto  che  la  presente  ordinanza  non   comporta   oneri
aggiuntivi per la finanza  pubblica,  limitandosi  ad  integrare  con
ulteriori necessari rappresentanti  la  composizione  del  Centro  di
coordinamento e della Sala Situazioni, per la partecipazione ai quali
non sono dovuti compensi, gettoni di  presenza  o  altri  emolumenti,
profilo finanziario sul quale  si  e'  gia'  avuto  il  concerto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con   la   bollinatura
dell'ordinanza  n.  114  del  13  settembre  2014,  che  istituiva  e
disciplinava detti organismi; 
  D'intesa con la Regione Toscana; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La composizione del Centro di Coordinamento di cui  all'articolo
1, comma 3, dell'ordinanza del  Capo  Dipartimento  della  protezione
civile n.114 del 13 settembre 2013 e' integrata con la  presenza  del
Comandante del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di  Finanza
di Livorno. 
  2. La composizione della Sala Situazioni  di  cui  all'articolo  2,
comma 3, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n.114 del 13 settembre 2013, e' integrata da un rappresentante
del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di  Livorno
e da un rappresentante di Costa Crociere S.p.A. 
  3. Il Commissario delegato, qualora richiesto da ulteriori esigenze
operative  urgenti,  puo'  integrare,  con   apposito   provvedimento
motivato, la composizione del Centro di Coordinamento  e  della  Sala
Situazioni  istituiti  ai   sensi   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 114 del 13 settembre 2013.