IL DIRETTORE GENERALE della giustizia penale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (d'ora in poi T.U.); Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 gennaio 2007 contenente le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007; Visto l'art. 38, secondo comma, del decreto 25 gennaio 2007, che dispone che effettuati gli opportuni controlli a campione dei dati migrati nel nuovo sistema mediante la procedura informatizzata indicata all'art. 35, si possa procedere alla distruzione delle schede cartacee secondo le modalita' individuate con separato decreto dirigenziale del Ministero della giustizia; Considerato che il regio decreto del 18 giugno 1931, n. 778, recante le "disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale" e' stato abrogato dall'art. 52 T.U.; Considerato che il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 novembre 1988, di approvazione della redazione automatizzata della scheda per il casellario giudiziale, pubblicato sulla G.U. 296 del 19 dicembre 1988 e' stato abrogato dall'art. 54 T.U.; Considerato che con l'avvio in esercizio del nuovo Sistema Informativo del Casellario (SIC), del 2 maggio 2007, l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa del sistema e' effettuata per via telematica direttamente dagli uffici presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento, con il conseguente abbandono della redazione manuale su cartoncino della scheda da inviare al casellario locale del luogo di nascita del condannato; Considerato che nelle banche dati del SIC e' stato trasferito l'intero patrimonio informativo delle schede cartacee di tutti i 165 uffici locali, corrispondente ad un volume di circa 5 milioni di soggetti e di circa 12 milioni di provvedimenti giudiziari e che il SIC opera sin dagli anni '90 rilasciando fino ad oggi circa 100 milioni di certificati; Considerato che gli archivi cartacei dei 165 uffici locali, contenenti i precedenti penali in base al criterio del luogo di nascita, costituiscono ormai un patrimonio storico non piu' aggiornato, che ha valore solo in quanto testimonia l'inserimento nel tempo dei dati nel sistema e non piu' utilizzabile ai fini di un eventuale certificazione; Considerato che l'architettura del SIC e' attualmente costituita da due siti speculari, detti polo primario e polo secondario, su cui sono presenti tutte le funzionalita' e le strutture delle banche dati del sistema, in modo tale da consentire la continuita' dei servizi erogati, in relazione ai diversi scenari di indisponibilita' del sistema; Ritenuto, pertanto, che possono essere stabilite le regole tecnico-operative per la distruzione delle schede cartacee, dei fogli complementari e dei relativi registri cartacei conservati presso gli uffici locali e determinate altresi' le modalita' dei controlli a campione, propedeutici alla distruzione stessa; Considerato che occorre procedere anche alla distruzione degli archivi elettronici istituiti presso gli uffici locali, sui quali sono conservate le copie delle schede in formato elettronico e che dunque ne devono essere regolate le modalita'; Ritenuto che le correzioni di eventuali errori presenti sui dati del SIC possono comunque essere effettuate tramite l'acquisizione del provvedimento giudiziario originale presso l'ufficio giudiziario che lo ha emesso; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative per procedere alla distruzione delle schede cartacee e dei fogli complementari, nonche' dei registri cartacei ed altra documentazione prevista dalla previgente disciplina in materia di casellario giudiziale, ai sensi del regio decreto del 18 giugno 1931, n. 778 e relativo decreto ministeriale del 6 ottobre 1931 e del modello 1-MEC, utilizzato per la redazione automatizzata della scheda, ai sensi del decreto del Ministero della giustizia emanato in data 30 novembre 1988. 2. Col presente decreto sono stabilite inoltre le regole per procedere all'eliminazione degli archivi elettronici istituiti presso gli uffici locali, sui quali sono conservate le copie delle schede in formato elettronico elaborate in base alle informazioni presenti sul sistema dimesso.