IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, contenente il testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti (d'ora in poi T.U.); 
  Visto il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del  25
gennaio 2007 contenente le regole procedurali  di  carattere  tecnico
operativo  per  l'attuazione  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto 25  gennaio
2007; 
  Visto l'art. 38, secondo comma, del decreto 25  gennaio  2007,  che
dispone che effettuati gli opportuni controlli a  campione  dei  dati
migrati  nel  nuovo  sistema  mediante  la  procedura  informatizzata
indicata all'art. 35,  si  possa  procedere  alla  distruzione  delle
schede cartacee secondo le modalita' individuate con separato decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia; 
  Considerato che il regio  decreto  del  18  giugno  1931,  n.  778,
recante le "disposizioni regolamentari per il servizio del casellario
giudiziale" e' stato abrogato dall'art. 52 T.U.; 
  Considerato che il decreto del Ministro di grazia e  giustizia  del
30 novembre 1988, di approvazione della redazione automatizzata della
scheda per il casellario giudiziale, pubblicato sulla G.U. 296 del 19
dicembre 1988 e' stato abrogato dall'art. 54 T.U.; 
  Considerato  che  con  l'avvio  in  esercizio  del  nuovo   Sistema
Informativo del Casellario (SIC), del 2 maggio 2007,  l'alimentazione
e l'aggiornamento della base informativa del  sistema  e'  effettuata
per via  telematica  direttamente  dagli  uffici  presso  l'autorita'
giudiziaria che  ha  emesso  il  provvedimento,  con  il  conseguente
abbandono della redazione  manuale  su  cartoncino  della  scheda  da
inviare al casellario locale del luogo di nascita del condannato; 
  Considerato che nelle banche  dati  del  SIC  e'  stato  trasferito
l'intero patrimonio informativo delle schede cartacee di tutti i  165
uffici locali, corrispondente ad un volume  di  circa  5  milioni  di
soggetti e di circa 12 milioni di provvedimenti giudiziari e  che  il
SIC opera sin dagli anni '90  rilasciando  fino  ad  oggi  circa  100
milioni di certificati; 
  Considerato  che  gli  archivi  cartacei  dei  165  uffici  locali,
contenenti i precedenti penali in  base  al  criterio  del  luogo  di
nascita,  costituiscono  ormai  un  patrimonio   storico   non   piu'
aggiornato, che ha valore solo in quanto testimonia l'inserimento nel
tempo dei dati nel sistema e non piu'  utilizzabile  ai  fini  di  un
eventuale certificazione; 
  Considerato che l'architettura del SIC e' attualmente costituita da
due siti speculari, detti polo primario e  polo  secondario,  su  cui
sono presenti tutte le funzionalita' e le strutture delle banche dati
del sistema, in modo tale da consentire la  continuita'  dei  servizi
erogati, in relazione ai  diversi  scenari  di  indisponibilita'  del
sistema; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  possono  essere  stabilite   le   regole
tecnico-operative per la distruzione delle schede cartacee, dei fogli
complementari e dei relativi registri cartacei conservati presso  gli
uffici locali e determinate altresi' le  modalita'  dei  controlli  a
campione, propedeutici alla distruzione stessa; 
  Considerato che occorre  procedere  anche  alla  distruzione  degli
archivi elettronici istituiti presso gli  uffici  locali,  sui  quali
sono conservate le copie delle schede in formato  elettronico  e  che
dunque ne devono essere regolate le modalita'; 
  Ritenuto che le correzioni di eventuali errori  presenti  sui  dati
del SIC possono comunque essere effettuate tramite l'acquisizione del
provvedimento giudiziario originale presso l'ufficio giudiziario  che
lo ha emesso; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le regole  tecnico-operative  per
procedere  alla  distruzione  delle  schede  cartacee  e  dei   fogli
complementari, nonche' dei registri cartacei ed altra  documentazione
prevista  dalla  previgente  disciplina  in  materia  di   casellario
giudiziale, ai sensi del regio decreto del 18 giugno 1931, n.  778  e
relativo decreto ministeriale del 6 ottobre 1931 e del modello 1-MEC,
utilizzato per la redazione automatizzata della scheda, ai sensi  del
decreto del Ministero della giustizia emanato  in  data  30  novembre
1988. 
  2. Col presente  decreto  sono  stabilite  inoltre  le  regole  per
procedere all'eliminazione degli archivi elettronici istituiti presso
gli uffici locali, sui quali sono conservate le copie delle schede in
formato elettronico elaborate in base alle informazioni presenti  sul
sistema dimesso.