IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                della Ragioneria generale dello Stato 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 243-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (di seguito TUOEL), introdotto dal  decreto-legge
del 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge
7 dicembre 2012, n.  213,  il  quale  prevede  che  per  la  gestione
finanziaria degli enti locali sciolti  ai  sensi  dell'art.  143  del
TUOEL, per i quali sussistono squilibri strutturali di  bilancio,  in
grado  di  provocare  il   dissesto   finanziario,   la   commissione
straordinaria per la gestione  dell'ente,  entro  sei  mesi  dal  suo
insediamento,  puo'  richiedere  una  anticipazione   di   cassa   da
destinare,  nel  limite   massimo   di   euro   200   per   abitante,
esclusivamente  al  pagamento  delle   retribuzioni   del   personale
dipendente,  al  pagamento  delle  rate  dei  mutui  e  di   prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili; 
  Visti, altresi', i commi 3 e 4, dello  stesso  art.  243-quinquies,
con i quali e' previsto che l'anticipazione di  cui  al  comma  1  e'
concessa con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di 20 milioni  di
euro annui, a valere sulle dotazioni del fondo di  rotazione  di  cui
all'art. 243-ter del TUOEL e che  il  medesimo  decreto  ministeriale
stabilisce,   altresi',   le   modalita'    per    la    restituzione
dell'anticipazione straordinaria in un periodo massimo di dieci anni,
a  decorrere  dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  e'   erogata
l'anticipazione; 
  Viste le richieste presentate dalle Commissioni  straordinarie  dei
comuni riportati nell'allegato A,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto, ai sensi del sopracitato art. 243-quinquies, per il
riconoscimento di  un'anticipazione  di  cassa,  nel  limite  massimo
concedibile,  da  destinare   esclusivamente   al   pagamento   delle
retribuzioni del personale dipendente, al pagamento  delle  rate  dei
mutui e di  prestiti  obbligazionari,  nonche'  all'espletamento  dei
servizi  locali  indispensabili,  nei  termini  e  con  le  modalita'
previste dai commi 3 e 4 del suddetto art. 243-quinquies; 
  Ritenuto dover stabilire con il presente decreto  anche  i  criteri
per l'assegnazione a ciascun ente dell'anticipazione  richiesta,  nei
limiti della misura massima di 20 milioni di euro; 
  Rilevato che le richieste  eccedono  l'importo  complessivo  di  20
milioni  di  euro   disponibile   e   ritenuto,   quindi,   ai   fini
dell'assegnazione delle  risorse,  di  determinare  le  anticipazioni
concedibili alle Commissioni straordinarie richiedenti, prendendo  in
considerazione la grandezza demografica; 
  Considerate le popolazioni residenti al 3l dicembre 2011 dei comuni
di cui al suddetto allegato A, sulla base dei dati ISTAT e, riportate
nello stesso; 
  Ritenuto di dover stabilire  con  il  presente  decreto,  ai  sensi
dell'art. 243-quinquies, comma 3, del  TUOEL,  le  modalita'  per  la
restituzione dell'anticipazione straordinaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Concessione anticipazione di cassa 
 
  1. Ai comuni di cui all'allegato A, che forma parte integrante  del
presente decreto, e' concessa  un'anticipazione  di  cassa  a  valere
sulle dotazioni del fondo di rotazione di cui  all'art.  243-ter  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pari ad euro 20  milioni,
da destinare  esclusivamente  al  pagamento  delle  retribuzioni  del
personale dipendente, al pagamento delle rate dei mutui e di prestiti
obbligazionari,   nonche'   all'espletamento   dei   servizi   locali
indispensabili.