L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta  legge  n.  183/1987  ed  in
particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  2
aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa  con
le  Amministrazioni  competenti  -  la  determinazione  della   quota
nazionale  pubblica  dei  programmi,  progetti  ed  altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha  istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
Generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4  agosto  2000,  concernente
direttive generali  per  l'intervento  del  Fondo  di  rotazione  per
l'attuazione delle  politiche  comunitarie,  di  cui  alla  legge  n.
183/1987, a favore di programmi,  progetti  e  azioni  in  regime  di
cofinanziamento con l'Unione europea; 
  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio   n.   1234/07   recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per  taluni  prodotti  agricoli  («regolamento  unico  OCM»)  -  come
modificato dal Reg. CE  n.  13/2009  -  ed,  in  particolare,  l'art.
103-octies-bis, che prevede a favore  degli  Stati  membri  un  aiuto
comunitario per la distribuzione di frutta,  verdura,  ortofrutticoli
trasformati, banane e prodotti da  esse  derivati  ai  bambini  negli
istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole»; 
  Visto il regolamento CE n.  288/2009  della  Commissione,  come  da
ultimo modificato dal Reg. (UE) n. 30/2013  della  Commissione,  che,
nel recare modalita' applicative del  regolamento  del  Consiglio  n.
1234/2007 relativamente alla concessione di un aiuto comunitario  per
la distribuzione  di  frutta,  verdura,  ortofrutticoli  trasformati,
banane  e  prodotti  da  esse  derivati  ai  bambini  negli  istituti
scolastici,  nell'ambito  del  programma   «Frutta   nelle   scuole»,
stabilisce la ripartizione indicativa dell'aiuto per Stato  membro  e
fissa per l'Italia un  tasso  di  cofinanziamento  comunitario  nella
misura del 58%; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  4  del  predetto  regolamento  n.
288/2009 della Commissione in base al  quale  gli  Stati  membri  che
istituiscono un Programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere  gli
aiuti di cui all'art. 103-octies-bis del regolamento CE n.  1234/2007
per un periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31  luglio  di  uno  o
piu' anni, notificando la propria strategia alla Commissione entro il
31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il suddetto periodo; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha trasmesso alla Commissione europea, nei termini  fissati
dal predetto regolamento CE n. 288/2009, la strategia  nazionale  del
Programma «Frutta nelle scuole» relativa all'annualita' 2013/2015; 
  Vista la Decisione della Commissione C(2013) 1730 del 26 marzo 2013
che,  nel  fissare  la  ripartizione  definitiva  per  Stato   membro
dell'aiuto comunitario relativo al programma  «Frutta  nelle  scuole»
per il periodo 1° agosto 2013 - 31 agosto 2014, assegna all'Italia un
aiuto comunitario pari ad euro 20.521.200,00; 
  Vista la nota n. 7527 del 26 aprile 2013 con la quale il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a fronte di  risorse
comunitarie  attivabili  per  l'annualita'  2013/2014  a  favore  del
Programma «Frutta nelle scuole», pari a 20.521.200,00 euro, chiede un
cofinanziamento  nazionale  di  14.860.179,31  euro  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; 
  Considerata la necessita' di ricorrere  per  tale  fabbisogno  alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro  del  tesoro  15  maggio  2000,  nella  riunione
svoltasi in data 3 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico, a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge  n.  183/1987,  a  favore  del  Programma
«Frutta  nelle  scuole»,  previsto   dall'art.   103-octies-bis   del
Regolamento CE n. 1234/2007, per l'annualita' 2013/2014, e'  pari  ad
euro 14.860.179,31. 
  2. Le erogazioni, a valere sulla quota di cofinanziamento di cui al
punto 1, vengono  effettuate  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'Agea. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  e
l'Organismo Pagatore AGEA  effettuano  tutti  i  controlli  circa  la
sussistenza, anche in capo ai  beneficiari,  dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto  2,
nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa comunitaria e nazionale vigente. 
  4. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate
dalla Commissione europea, al  fine  di  adeguare  la  corrispondente
quota a carico del Fondo di rotazione. 
  5.  In  caso  di  restituzione,  a  qualunque  titolo,  di  risorse
comunitarie alla Commissione europea, il predetto Ministero e AGEA si
attivano per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui  al  punto
1, della corrispondente quota nazionale gia' erogata. 
  6.  Al  termine  dell'intervento,  il  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali trasmette all'IG.R.U.E. una relazione
sullo stato di attuazione dello stesso, con  evidenza  degli  importi
riconosciuti dalla Commissione europea e  delle  eventuali  somme  da
disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo
di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto. 
  7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 luglio 2013 
 
                                  L'Ispettore generale capo: Di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 8, Economia e finanze, foglio n. 11