IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
30 dicembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 6 del 9 gennaio 2004; 
  Visto il  successivo  decreto  di  modifica  del  2  febbraio  2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  36
del 13 febbraio 2004; 
  Vista la sentenza  21  dicembre  2004  n.  6613  con  la  quale  il
Tribunale amministrativo regionale per la Toscana - prima  sezione  -
ha accolto  il  ricorso  n.  563/04  presentato  dall'Amministrazione
Provinciale di Pistoia contro il Ministero delle politiche agricole e
forestali ed altri, annullando i  provvedimenti  ministeriali  del  2
febbraio 2004 e del 30 dicembre 2003, sopra richiamati,  nella  parte
in cui escludono dai benefici della legge n.  185/92  tutte  le  aree
pianeggianti dei Comuni di Pistoia, Serravalle  Pistoiese,  Quarrata,
Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese e Uzzano; 
  Vista la nota 8 aprile 2013 con la quale l'Avvocatura  distrettuale
dello  Stato  di  Firenze  ha  comunicato  l'avvenuto  passaggio   in
giudicato della sentenza n. 6613/04; 
 
                              Decreta: 
 
  In ottemperanza della sentenza  n.  6613/04  emessa  dal  Tribunale
amministrativo   regionale   per   la   Toscana,   la   dichiarazione
dell'esistenza del carattere di eccezionalita' per la concessione dei
benefici di cui alla legge 14 febbraio 1992 n. 185, di cui al decreto
30 dicembre 2003 n. 103.534 cosi'  come  rettificato  dal  decreto  2
febbraio 2004 n. 100.227, e' modificata come segue: 
    nel dispositivo del provvedimento il periodo  «Pistoia:  siccita'
01/06/2003 al 30/09/2003 - provvidenze di  cui  all'art.  3  comma  2
lettere a), b),  e  art.  3,  comma  2-bis),  nell'intero  territorio
Provinciale con esclusione delle  zone  pianeggianti  dei  Comuni  di
Pistoia, Serravalle Pistoiese, Quarrata,  Agliana,  Pescia,  Chiesina
Uzzanese  e  Uzzano»,  e'  sostituito  con  «Pistoia:  siccita'   dal
01/06/2003 al 30/09/2003 - provvidenze di  cui  all'art.  3  comma  2
lettere a), b),  e  art.  3,  comma  2-bis),  nell'intero  territorio
Provinciale escluse le  aree  pianeggianti  dei  Comuni  di  Pistoia,
Serravalle Pistoiese, Quarrata, Agliana, Pescia, Chiesina Uzzanese  e
Uzzano non comprese nella proposta di delimitazione prot.  n.  159305
del 28 ottobre  2003  della  Provincia  di  Pistoia  approvata  dalla
Regione Toscana con D.G.R. n. 1187 del 17 novembre 2003». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 settembre 2013 
 
                                             Il Ministro: De Girolamo