COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso: che, con decreti del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 117 del 26 luglio 2013 e del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 e con decreto del prefetto della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, sono stati convocati i comizi elettorali e indette le elezioni del Presidente della Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 27 ottobre 2013, e del Presidente della Giunta e Consiglio regionale della Basilicata per i giorni 17 e 18 novembre 2013; visti a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso; d) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"; e) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; f) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"; g) la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia"; h) la legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2013 e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale"; i) lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350; considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni regionali della Basilicata, fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013 e per le elezioni del Presidente della Provincia autonoma di Trento e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, fissate per il giorno 27 ottobre 2013. 2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1. 3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui alla presente delibera siano ritrasmesse per l'estero da RAI Internazionale, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto. 4. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.