COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA  DEI
                       SERVIZI RADIOTELEVISIVI 
 
  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi 
premesso: 
  che, con decreti del Presidente della Provincia autonoma di  Trento
n. 117 del 26 luglio 2013 e del Presidente della  Provincia  autonoma
di Bolzano n. 127/2.1 del 16 maggio 2013 e con decreto  del  prefetto
della Provincia di Potenza del 23 luglio 2013, sono stati convocati i
comizi  elettorali  e  indette  le  elezioni  del  Presidente   della
Provincia di Trento e dei Consigli delle Province autonome di  Trento
e di Bolzano per il giorno 27 ottobre 2013, e  del  Presidente  della
Giunta e Consiglio regionale della Basilicata per i giorni  17  e  18
novembre 2013; 
visti 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo 3  del  testo  unico  della  radiotelevisione,
approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  l'articolo
1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma  3,  della
vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni  e  la  RAI,
gli atti di indirizzo approvati  dalla  Commissione  il  13  febbraio
1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso; 
  d) la legge 23 febbraio 1995, n.  43,  recante:  "Nuove  norme  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"; 
  e) la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
  f) il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.
670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige"; 
  g) la legge provinciale 5 marzo 2003,  n.  2,  recante  "Norme  per
l'elezione  diretta  del  Consiglio  provinciale  di  Trento  e   del
Presidente della Provincia"; 
  h) la legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante  "Disposizioni
sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di  Bolzano  per
l'anno  2013  e  sulla  composizione  e   formazione   della   Giunta
provinciale"; 
  i) lo Statuto della Regione  Basilicata,  approvato  con  legge  22
maggio 1971, n. 350; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4  e  5  della  legge  22  febbraio  2000  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni regionali della Basilicata,
fissate per i giorni 17 e 18 novembre 2013  e  per  le  elezioni  del
Presidente della Provincia autonoma di Trento e  dei  Consigli  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, fissate per  il  giorno  27
ottobre 2013. 
  2. Le disposizioni del  presente  provvedimento  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alle
consultazioni di cui al comma 1. 
  3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui  alla  presente
delibera  siano  ritrasmesse  per  l'estero  da  RAI  Internazionale,
garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti
i soggetti politici aventi diritto. 
  4. Alle campagne elettorali di  cui  alla  presente  delibera  sono
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.