IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il D.M.  9  luglio  1999,  di  determinazione  delle  tariffe
relative all'immissione in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari  a
copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto  il  decreto  dirigenziale   del   25   settembre   2001   di
autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio e  all'impiego
del  prodotto  fitosanitario  AURA,  a  base  della  sostanza  attiva
profoxydim, registrato con il numero 11012, ed i  successivi  decreti
di  proroga  dell'autorizzazione  in  conformita'  a   corrispondenti
decisioni comunitarie; 
  Vista la direttiva 2011/14/UE della  Commissione  del  24  febbraio
2011,  relativa  all'iscrizione  nell'allegato  I   della   direttiva
91/414/CEE della sostanza attiva profoxydim; 
  Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2011 di  recepimento  della
direttiva 2011/14/UE della Commissione del 24 febbraio 2011; 
  Visto in particolare, l'art. 1 del citato decreto  ministeriale  14
aprile  2011  che  indica  il   31   luglio   2021   quale   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva profoxydim, nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 706/2011 della  Commissione
del 20 luglio 2011, che dispone che la sostanza attiva profoxydim  e'
considerata  approvata  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  1107/2009,
iscrivendola nell'allegato al Regolamento (UE) 540/2001; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa  dall'Impresa  Basf  Italia
Spa titolare dell'autorizzazione  del  prodotto  fitosanitario  AURA,
intesa  ad  ottenere  la  ri-registrazione  del   suddetto   prodotto
fitosanitario,  sulla  base   del   fascicolo   BAS-62504H   conforme
all'allegato III del citato decreto legislativo  194/1995,  ai  sensi
dell'  art.  80  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  nella  quale
l'impresa medesima ha indicato l'Italia quale Stato  membro  relatore
secondo la procedura di work-sharing volontario; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 24 febbraio 2011, nei  tempi
e nelle forme da esso stabiliti ed  in  conformita'  alle  condizioni
definite per la sostanza attiva profoxydim; 
  Visti i commenti su  detto  rapporto  di  valutazione  preliminare,
formulati dagli  Stati  membri  interessati  e  dagli  esperti  della
Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ai sensi dell'art. 36,
comma 1, del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Considerato che la documentazione presentata  dall'Impresa  per  la
ri-registrazione del prodotto fitosanitario AURA e'  stata  esaminata
dallo Stato membro relatore Italia con esito  favorevole  cosi'  come
indicato nel rapporto di ri-registrazione conclusivo; 
  Vista la nota dell'Ufficio n. 124521163 in data 16 luglio 2013  con
la quale e' stata richiesta all'Impresa Basf Italia Spa, titolare del
dossier la documentazione ed i dati tecnico - scientifici  aggiuntivi
indicati da presentarsi entro le date fissate della medesima; 
  Vista la nota del 9 agosto 2013, integrata con successiva nota  del
19 agosto 2013, con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Ritenuto di ri-registrare fino al 31 luglio 2021, data di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  profoxydim,  il  prodotto
fitosanitario AURA alle condizioni definite alla  luce  dei  principi
uniformi di cui all'allegato VI  del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, sulla base del fascicolo BAS-62504H  conforme  all'All.
III del suddetto decreto legislativo; 
 
                              Decreta: 
 
  E'  ri-registrato  fino  al  31  luglio  2021,  data  di   scadenza
dell'approvazione  della  sostanza  attiva  profoxydim,  il  prodotto
fitosanitario AURA, registrato al numero 11012 alla data 25 settembre
2001 e a nome dell'impresa Basf Italia Spa, alle condizioni  e  sulle
colture indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fissate
in applicazione dei principi uniformi. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La commercializzazione e l'impiego delle scorte  giacenti,  recanti
l'etichettatura precedentemente approvata, e' consentita  secondo  la
seguente modalita': 
    8 mesi, a decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    12  mesi,  a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 settembre 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello