IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro "registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visto il regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione
di origine protetta "Riviera Ligure" e il successivo regolamento (UE)
n. 718 del 20 luglio 2011 con il quale e' stata approvata la modifica
del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  17  febbraio  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 10 marzo 2009,  con  il
quale le "Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed  Agricoltura
di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate  dalla  Unioncamere
Liguria" sono state designate quali autorita' pubblica ad  effettuare
i controlli per la denominazione protetta "Riviera Ligure"; 
  Visto il  decreto  16  febbraio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, con il quale e' stata prorogata
la designazione triennale rilasciata  alle  sopra  citate  Camere  di
Commercio con decreto 17 febbraio 2009; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela  dell'olio  extravergine
di oliva DOP Riviera Ligure ha confermato le  "Camere  di  Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La
Spezia" quali  strutture  di  controllo  e  di  certificazione  della
denominazione di origine  protetta  "Riviera  Ligure"  ai  sensi  dei
citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012; 
  Considerato che le "Camere di commercio, industria, artigianato  ed
agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia" hanno predisposto
il  piano  di  controllo  per  la  denominazione   "Riviera   Ligure"
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le "Camere di commercio, industria, artigianato ed  agricoltura  di
Genova, Savona, Imperia e La  Spezia  coordinate  dalla  Unioncamere"
sono designate quali autorita' pubbliche ad espletare le funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012 per la denominazione protetta "Riviera Ligure",  registrata
in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 123 del  23  gennaio
1997.