LA COMMISSIONE su proposta del Commissario delegato per il settore, Avv. Prof. Nunzio Pinelli; Premesso: che, in data 25 giugno 2013, la Commissione, avendo appreso dell'avvenuta sottoscrizione, in data 23 marzo 2013, del CCNL per il personale dipendente da Enav S.p.A., chiedeva al predetto Ente di trasmettere copia del predetto Contratto, al fine della valutazione di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, in data 26 giugno 2013, Enav S.p.A. trasmetteva alla Commissione il testo dell'art. 11 del predetto CCNL; che detto articolo veniva inviato, in data 2 luglio 2013, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alle Organizzazioni dei consumatori e degli utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di ricezione, per il prescritto parere; che, nei termini prescritti, perveniva parere favorevole solo da parte di Adiconsum; Considerato: che la disciplina vigente delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, per il personale Enav, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, e' stata definita dalle parti nell'accordo del 18 dicembre 2008, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009; che il testo dell'art. 11 del CCNL Enav 2012-2014 riproduce in parte le disposizioni contenute nell'accordo del 2009, valutato idoneo dalla Commissione, con le seguenti modifiche: 1) viene stabilito che l'incontro a livello aziendale avverra' entro 5 giorni dal primo giorno lavorativo successivo a quello della formale comunicazione di apertura della vertenza; 2) viene prevista l'obbligatoria redazione di un verbale al termine di ogni incontro; 3) vengono previsti termini finali (di 15 giorni) per ritenere conclusa, con esito negativo, la procedura di raffreddamento e conciliazione; 4) viene previsto che, sia con riferimento al primo, che al secondo livello, le due fasi non possono esaurirsi prima dello scadere del decimo giorno successivo alla data della prima riunione; 5) viene previsto un termine (di 45 giorni) decorso il quale, in caso di inattivita' delle Organizzazioni sindacali, la vertenza si intende esaurita; che le suddette modifiche sono volte a dare certezza al procedimento ed individuano ulteriori strumenti conformi allo spirito della legge ed alle disposizioni contenute nella Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 01/92, del 19 luglio 2001); Rilevato: che l'art. 13, comma 1 e 2, del predetto CCNL richiama l'obbligatorieta' dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione prima della proclamazione di uno sciopero, come gia' previsto dall'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; che, conseguentemente, le predette disposizioni pattizie nulla innovano rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, in ordine all'obbligatorieta' di far precedere la proclamazione di uno sciopero, dall'esito negativo delle previste procedure di raffreddamento e di conciliazione; che il comma 3 dell'art. 13 non puo' costituire oggetto di valutazione di idoneita' da parte della Commissione, atteso che rinvia ad un apposito protocollo la determinazione di ulteriori e avanzate forme rappresentative e conoscitive, collegate alle fasi antecedenti e successive alla proclamazione di uno sciopero, nonche' l'individuazione di forme di azione diverse dallo sciopero; Valuta idonea: ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all'art. 11 del CCNL, del 23 aprile 2013, riguardante il personale dipendente di Enav S.p.A.; Delibera che, per tutto quello non espressamente previsto dal citato art. 11, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo (Deliberazione n. 01/92, del 19 luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185); Dispone la trasmissione della presente delibera ad ENAV S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali e Associazioni Professionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e Cobas, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13 lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; Dispone, inoltre, la pubblicazione della presente delibera e dell'art. 11 del CCNL del personale Enav, del 23 aprile 2013, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet della Commissione. La presente delibera annulla e sostituisce la delibera n. 09/374, del 25 giugno 2009. Roma, 30 settembre 2013 Il Presidente: Alesse