LA COMMISSIONE 
 
  su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  Avv.  Prof.
Nunzio Pinelli; 
Premesso: 
  che, in  data  25  giugno  2013,  la  Commissione,  avendo  appreso
dell'avvenuta sottoscrizione, in data 23 marzo 2013, del CCNL per  il
personale dipendente da Enav S.p.A., chiedeva  al  predetto  Ente  di
trasmettere copia del predetto Contratto, al fine  della  valutazione
di idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a),  della  legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  che,  in  data  26  giugno  2013,  Enav  S.p.A.  trasmetteva   alla
Commissione il testo dell'art. 11 del predetto CCNL; 
  che detto articolo veniva inviato, in data 2 luglio 2013, ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, lett. a), della  legge  n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni, alle Organizzazioni dei consumatori e degli
utenti, dando termine di 15 giorni dalla data di  ricezione,  per  il
prescritto parere; 
  che, nei termini prescritti, perveniva parere  favorevole  solo  da
parte di Adiconsum; 
Considerato: 
  che la disciplina vigente delle procedure di  raffreddamento  e  di
conciliazione, per il personale Enav, da  esperire  obbligatoriamente
prima della proclamazione dello sciopero, ai sensi dell'art. 2, comma
2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del
2000, e' stata definita dalle  parti  nell'accordo  del  18  dicembre
2008, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n.  09/374,  del
25 giugno 2009; 
  che il testo dell'art. 11 del  CCNL  Enav  2012-2014  riproduce  in
parte le  disposizioni  contenute  nell'accordo  del  2009,  valutato
idoneo dalla Commissione, con le seguenti modifiche: 
    1) viene stabilito che l'incontro a  livello  aziendale  avverra'
entro 5 giorni dal primo giorno lavorativo successivo a quello  della
formale comunicazione di apertura della vertenza; 
    2) viene prevista  l'obbligatoria  redazione  di  un  verbale  al
termine di ogni incontro; 
    3) vengono previsti termini finali (di 15  giorni)  per  ritenere
conclusa, con  esito  negativo,  la  procedura  di  raffreddamento  e
conciliazione; 
    4) viene previsto che, sia  con  riferimento  al  primo,  che  al
secondo livello, le  due  fasi  non  possono  esaurirsi  prima  dello
scadere del decimo giorno successivo alla data della prima riunione; 
    5) viene previsto un termine (di 45 giorni) decorso il quale,  in
caso di inattivita' delle Organizzazioni sindacali,  la  vertenza  si
intende esaurita; 
  che  le  suddette  modifiche  sono  volte  a   dare   certezza   al
procedimento ed individuano ulteriori strumenti conformi allo spirito
della legge ed alle  disposizioni  contenute  nella  Regolamentazione
provvisoria del trasporto aereo (delibera n.  01/92,  del  19  luglio
2001); 
Rilevato: 
  che  l'art.  13,  comma  1  e  2,  del   predetto   CCNL   richiama
l'obbligatorieta' dell'esperimento delle procedure di  raffreddamento
e di conciliazione prima della proclamazione di  uno  sciopero,  come
gia' previsto dall'art. 2, comma 2, della predetta legge n.  146  del
1990, e successive modificazioni; 
  che, conseguentemente,  le  predette  disposizioni  pattizie  nulla
innovano rispetto a quanto gia' previsto dall'art. 2, comma 2,  della
legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,  in  ordine
all'obbligatorieta'  di  far  precedere  la  proclamazione   di   uno
sciopero,   dall'esito   negativo   delle   previste   procedure   di
raffreddamento e di conciliazione; 
  che il  comma  3  dell'art.  13  non  puo'  costituire  oggetto  di
valutazione di idoneita'  da  parte  della  Commissione,  atteso  che
rinvia ad un apposito protocollo la  determinazione  di  ulteriori  e
avanzate forme rappresentative e  conoscitive,  collegate  alle  fasi
antecedenti e successive alla proclamazione di uno sciopero,  nonche'
l'individuazione di forme di azione diverse dallo sciopero; 
Valuta idonea: 
  ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge  n.  146  del
1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la disciplina delle
procedure di raffreddamento e di conciliazione, di  cui  all'art.  11
del CCNL, del 23 aprile 2013, riguardante il personale dipendente  di
Enav S.p.A.; 
 
                              Delibera 
 
  che, per tutto quello non espressamente previsto  dal  citato  art.
11, rimane valido quanto stabilito nella Regolamentazione provvisoria
del settore del trasporto  aereo  (Deliberazione  n.  01/92,  del  19
luglio 2001, pubblicata in G.U. del 10 agosto 2001, n. 185); 
  Dispone la trasmissione della presente delibera ad  ENAV  S.p.A.  e
alle  Segreterie   nazionali   delle   Organizzazioni   sindacali   e
Associazioni Professionali Filt Cgil, Fit Cisl,  Uil  Trasporti,  Ugl
Trasporti, Usae Av, Assivolo Quadri, Anpcat, Cila Av, Licta e  Cobas,
al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, nonche'  ai  Presidenti
delle Camere e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi
dell'art. 13 lett. n), della legge n.  146  del  1990,  e  successive
modificazioni; 
  Dispone,  inoltre,  la  pubblicazione  della  presente  delibera  e
dell'art. 11 del CCNL del personale Enav, del 23 aprile  2013,  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  sul  sito  Internet
della Commissione. 
  La presente delibera annulla e sostituisce la delibera  n.  09/374,
del 25 giugno 2009. 
    Roma, 30 settembre 2013 
 
                                                Il Presidente: Alesse